Elenco in ordine alfabetico delle domande di Responsabilita e competenze del responsabile Tecnico
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- I compiti e le responsabilità del Responsabile Tecnico sono disciplinate dal: DM 3.6.14, n. 120,
- I corsi di informazione e formazione per i soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali devono essere effettuati da: Sezioni Regionali e provinciali, secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione
- I principi che regolano la gestione dei rifiuti sono contenuti: Nel D.lgs. 152/06
- I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo sono adottati: dalle Sezioni Regionali
- I provvedimenti disciplinari sono: ricorribili dinanzi al Comitato Nazionale
- I titoli di studio richiesti per il Responsabile Tecnico: variano a seconda delle categorie
- Il compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- Il controllo delle caratteristiche dei mezzi di trasporto dei rifiuti in funzione della loro idoneità deve essere effettuata da: responsabile tecnico
- Il mancato pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali comporta: la sospensione per le sole categorie per le quali non è stato effettuato il versamento
- Il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale determina: la sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali ad opera della Sezione Regionale
- Il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali ha, tra l'altro, definito: compiti e responsabilità del RT, e percorsi idonei a garantirne la professionalità
- Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Albo n. 6 del 30 maggio 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio? si, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori
- Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 12, co. 1, DM 120/14: può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per un periodo, in ogni caso, non superiore a 5 anni
- Il Responsabile tecnico delle imprese iscritte per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve: attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione
- Il Responsabile Tecnico deve avere: Alcuni dei requisiti identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa
- Il Responsabile Tecnico deve redigere la comunicazione di variazione per incremento della dotazione dei veicoli dell'Impresa? no, mai, in quanto è il titolare o legale rappresentante dell'impresa a redigerla
- Il Responsabile Tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese? sì, purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte
- Il responsabile tecnico: ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa
- Il versamento del diritto annuale per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere effettuato entro il: 30 aprile
- In assenza della nomina di un Responsabile Tecnico, ove questo sia previsto, la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali presentata da imprese ed enti è considerata: Improcedibile
- In base alla delibera del C.N. n.1 del 23 gennaio 2019, quale tra questi compiti non è del responsabile tecnico: monitora sul rispetto delle norme di cui al d.lgs. 81/2008
- In quante imprese di gestione ambientale può svolgere la sua funzione il Responsabile Tecnico? in un numero indeterminato di imprese