Elenco in ordine alfabetico delle domande di Inclusione e invalidità civile
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- I percettori di reddito di cittadinanza devono presentare domanda di Assegno unico e universale? No, ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l'Assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare apposita domanda
- I rapporti di collaborazione tra INPS e Caf in materia di ISEE sono disciplinati da una: Convenzione
- I rapporti di collaborazione tra INPS e Caf in materia di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono disciplinati da una: Convenzione
- I requisiti di accesso per la Carta acquisti per i minori di tre anni sono uguali a quelli per coloro che hanno 65 anni di età? No, i requisiti di accesso sono diversi, solo il valore ISEE è uguale
- I requisiti di accesso per la Carta acquisti per i pensionati variano al compimento dei 70 anni? Si, i valori soglia dei redditi e trattamenti sono più elevati
- I requisiti di cittadinanza e residenza ai fini del RdC/PdC possono essere autodichiarati? Si, sono autodichiarati in domanda
- I requisiti per l'accesso alla PdC sono gli stessi del RdC? I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pdc, nonché le procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Rdc, salvo quanto diversamente specificato
- I trattamenti economici assistenziali in godimento rilevano per il reddito familiare ai fini RdC/PdC? Si, rilevano se sottoposti alla prova dei mezzi
- I valori della scala d'equivalenza ai fini del RdC equivalgono a quelli presenti nell'attestazione ISEE? No. La valorizzazione della scala d'equivalenza ai fini RdC sono specificati dall'art.2, comma 4 del D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019
- Il "Bonus Nido" è un beneficio erogato: su domanda del genitore richiedente
- Il Bonus per la frequenza di asili nido è corrisposto dall'Inps per contribuire al pagamento delle rette di: asili nido pubblici e asili nido privati autorizzati
- Il bonus per la frequenza di asili nido e altre forme di supporto presso la propria abitazione è: un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche
- Il certificato medico introduttivo ha una validità di: 90 giorni dalla data di emissione
- Il Comitato amministratore centrale decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale: entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione
- Il contributo massimo erogabile per la frequenza di asili nido, a partire dal 2020, è determinato: dall'ISEE minorenni in corso di validità
- Il contributo per la frequenza di asili nido può essere richiesto da cittadini comunitari? sì
- Il patrimonio mobiliare posseduto all'estero nell'anno di riferimento ai fini Isee deve essere indicato nell'apposito quadro FC2 della dichiarazione? Sì, sempre
- Il reddito di cittadinanza è compatibile con la NASpI? Si, il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria
- Il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza è subordinato alla frequenza di: scuole pubbliche o private di ogni ordine o grado a partire dagli asili nido
- Il termine decadenziale individuato dell'art.42, comma 3, D.L. 269/2003, per i ricorsi giudiziari in materia di invalidità civile è da intendersi come: Perentorio.
- Il valore del reddito familiare ai fini della valutazione dei requisiti economici per il RdC corrisponde al valore ISR presente nell'attestazione ISEE? No, non corrisponde
- In caso di ricorso giudiziaro avverso un verbale amministrativo INPS di invalidità civile, a norma dell'art. 445 bis c.p.c.: Viene nominato un CTU per una nuova valutazione medico legale.
- In materia di invalidità civile l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis è condizione di procedibilità per i ricorsi giudiziari avverso il verbale sanitario inviato dall'INPS? Si, sempre.
- In materia di invalidità civile, a norma dell'art.42, comma 3, D.L. 269/2003, è possibile proporre ricorso giudiziario contro il verbale sanitario inviato dall'INPS nel termine di sei mesi decorrenti da: Dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.