Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSMA
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- La "zona contigua" disciplinata dalla Parte II della Convenzione ONU di Montego Bay del 1982: è opzionale e, di conseguenza, per essere riconosciuta non è sufficiente che lo Stato costiero abbia ratificato la Convenzione, ma occorre una formale dichiarazione da parte dello stesso
- La Commissione di pianificazione economica e la Commissione giuridica e tecnica quali Organi del Consiglio dell'Autorità Internazionale dei fondi marini ai sensi della Convenzione di Montego Bay: sono entrambe di norma composte da 15 membri eletti dal Consiglio
- La Commissione tecnica e giuridica dell'Autorità Internazionale dei fondi marini prevista dalla Convenzione di Montego Bay può fare raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino? Sì, lo può fare tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico
- La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è: Un trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, definendo linee guida che regolano le trattative, l'ambiente e la gestione delle risorse minerali
- La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 definisce lo "Stato-arcipelago"? Come uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole
- La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 prevede la possibilità di esercitare il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque degli Stati-arcipelago? Sì, come previsto dagli artt. 52, 53 e 54 della stessa Convenzione
- La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, nella parte introduttiva, definisce con il termine "immissione": ogni scarico volontario in mare di rifiuti o di altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali
- La Convenzione di Montego Bay con riferimento alle conseguenze che può provocare l'esercizio dei poteri di polizia nei confronti di navi straniere prevede precisamente: all'art. 225 che, nell'esercizio dei poteri di polizia contro navi straniere, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione né in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi né condurle a porti o ancoraggi insicuri, né esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi
- La Convenzione di Montego Bay con riguardo alle funzioni del Consiglio dell'Autorità Internazionale dei fondi marini prevede che lo stesso, tra l'altro: coordini e controlli la corretta applicazione delle disposizioni dettate nella Parte XI della Convenzione per tutte le materie e le questioni di competenza dell'Autorità, richiamando l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza
- La Convenzione di Montego Bay del 1982 definisce il "passaggio in transito negli stretti usati per la navigazione internazionale" come l'esercizio: della libertà di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio, tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva
- La Convenzione di Montego Bay del 1982, per quanto attiene alla determinazione dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico nel mare territoriale, prevede che lo Stato costiero tenga conto: delle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente, di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale, delle caratteristiche particolari di certe navi e canali e dell'intensità del traffico
- La Convenzione di Montego Bay del 1982, si occupa anche dell'inquinamento dell'ambiente marino da fonti terrestri? Sì
- La Convenzione di Montego Bay disciplina anche il traffico illecito di stupefacenti? Si, all'art.108 (Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope)
- La Convenzione di Montego Bay prevede che gli stretti usati per la navigazione internazionale: di norma mettano in comunicazione due parti dell'alto mare, due zone economiche esclusive, una parte di alto mare con una zona economica esclusiva, una parte dell'alto mare o una zona economica esclusiva con le acque territoriali di un altro Stato
- La Convenzione di Montego Bay prevede che i membri della Commissione di pianificazione economica del Consiglio debbano possedere determinate qualifiche, in particolare in materia di: attività minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale
- La Convenzione di Montego Bay prevede che la "zona contigua": non può estendersi oltre le 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale
- La Convenzione di Montego Bay prevede la possibilità di libero transito per navi e aeromobili nelle acque degli Stati-arcipelago? Sì, la Convenzione prevede esplicitamente all'art. 53 il diritto di passaggio nei cd. corridoi di traffico arcipelagici
- La Convenzione di Montego Bay reca disposizioni circa l'obbligo di prestare soccorso in mare che prevedono che ogni Stato costiero: promuova la costituzione e assicuri il funzionamento permanente di un adeguato ed efficace servizio di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea
- La Convenzione di Montego Bay, per quanto attiene il regime giuridico delle risorse dell'"Area", all'art. 137, prevede esplicitamente che: tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità per conto della quale agisce l'Autorità Internazionale dei fondi marini
- La Convenzione di Montego Bay, tra gli obblighi dello Stato di bandiera, indica quello di: tenere un registro in cui devono essere indicati i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali, per effetto delle loro modeste dimensioni sono esenti dalla registrazione
- La Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 definisce la pirateria nell'alto mare come: ogni atto illecito di violenza, di sequestro o di rapina commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati contro un'altra nave o aeromobile o contro le persone o i beni da essi trasportati
- La Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 definisce l'isola come: distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea
- La Convenzione Onu di Montego Bay in che anno è stata sottoscritta? 10 dicembre 1982
- La Convenzione ONU di Montego Bay prevede che la zona economica esclusiva: non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale
- La fascia di mare denominata "zona economica esclusiva" comprende: il suolo e il sottosuolo marini, nonché il volume d'acqua sovrastante
- La nozione di zona economica esclusiva e il suo regime giuridico internazionale sono stati introdotti per la prima volta: dalla Convenzione di Montego Bay del 1982
- La parte XII della Convenzione di Montego Bay riguarda: la protezione e preservazione dell'ambiente marino
- La zona di sicurezza intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, ove realizzate, quanto deve essere ampia? Deve avere una larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni
- L'art. 123 della Convenzione di Montego Bay del 1982 disciplina la cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi con riferimento all'esercizio di diritti e all'adempimento di obblighi. In quali ambiti specifici? Nell'ambito delle risorse biologiche del mare, in quello della protezione dell'ambiente marino e in quello della ricerca scientifica
- L'art. 195 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10.12.1982 stipulata a Montego Bay prevede che gli Stati nell'adottare misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino: debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro
- L'art. 198 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, disciplina che lo Stato che viene a conoscenza di circostanze che indicano un pericolo di inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto: avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo come pure le competenti organizzazioni internazionali
- L'art. 246 della Convenzione di Montego Bay, prevede che gli Stati costieri possano rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato nella propria zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale: Se quel progetto: 1. incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali; 2. prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive; 3.comporta la costruzione di isole artificiali; 4. contiene informazioni, comunicate allo stesso Stato costiero, inesatte circa la natura e gli obiettivi
- L'art. 246 della Convenzione di Montego Bay, prevede che gli Stati costieri possono rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato nella propria zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale: Se quel progetto: 1. incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali; 2. prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive; 3.comporta la costruzione di isole artificiali; 4. contiene informazioni, comunicate allo stesso Stato costiero, inesatte circa la natura e gli obiettivi
- L'art. 308 UNCLOS, con riferimento all'entrata in vigore della convenzione, cosa stabilisce? Che la convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione
- L'Assemblea dell'Autorità Internazionale dei fondi marini può: a norma dell'art. 160 della Convenzione esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità che il Consiglio ha adottato in via provvisoria
- L'attività criminosa della tratta degli schiavi è tra quelle in cui, ai sensi della Convenzione sul Diritto del Mare di Montego Bay del 1982, è lecito l'esercizio del diritto di visita da parte di una nave da guerra. Cosa avviene se a seguito del fermo e della visita in alto mare venga accertata la commissione di tale illecito da parte di una nave straniera? La nave da guerra può soltanto raccogliere le prove dell'attività criminosa trasmettendo un dettagliato rapporto alle Autorità nazionali per l'inoltro allo Stato di bandiera della nave straniera
- L'attività di pesca effettuata da una nave straniera nel mare territoriale di uno Stato costiero può essere ricompresa tra le attività per le quali è applicabile l'istituto del "passaggio inoffensivo" secondo la Convenzione di Montego Bay? No, in quanto la pesca è tra quelle attività considerate pregiudizievoli per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero
- Le contribuzioni dei membri dell'Autorità Internazionale dei fondi marini prevista dalla Convenzione di Montego Bay costituiscono: risorse finanziarie dell'Autorità, sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione della stessa a norma dell'art. 173 della Convenzione
- Le disposizioni della Convenzione di Montego Bay in tema di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra? No
- Le installazioni o le apparecchiature utilizzate per la ricerca scientifica nell'ambiente marino possiedono lo status di isole, con un proprio mare territoriale? No
- Le isole artificiali costruite da uno Stato costiero nella zona economica esclusiva secondo quanto previsto: dall'art. 60 della Convenzione di Montego Bay sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dello Stato anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione
- Le isole artificiali presenti nella zona economica esclusiva di uno Stato costiero secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay: non possiedono un mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale dello Stato costiero
- Le isole artificiali, le installazioni e le strutture presenti nella zona economica esclusiva di uno Stato costiero: possono, in caso di necessità, essere contornate da "zone di sicurezza" istituite dallo Stato sia per garantire la sicurezza della navigazione che quella delle stesse isole, installazioni e strutture, così come previsto dall'art. 60 della Convenzione di Montego Bay
- Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere? Si
- Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera? Si, sempre
- Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, al pari delle navi da guerra, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera? Si, sempre
- Le navi, in alto mare, sono giuridicamente: territorio dello Stato della bandiera che battono
- Le principali libertà dell'alto mare previste dalla Convenzione ONU di Montego Bay del 1982 sono: libertà di navigazione, libertà di sorvolo, libertà di posa di cavi e condotte, libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni, libertà di pesca, libertà di ricerca scientifica
- L'inseguimento di una nave straniera deve iniziare: quando la nave straniera si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento
- L'inseguimento di una nave straniera iniziato secondo le modalità previste dall'art. 111 della Convenzione di Montego Bay può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo nel caso in cui: non venga mai interrotto
- L'istituto della "presenza costruttiva", già previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1958, in quale articolo della Convenzione ONU di Montego Bay viene mutuato? Art. 111, comma 4
- Lo Stato che abbia accertato che una nave in uno dei suoi porti stia violando le norme e regole internazionali in materia di navigabilità delle navi, dalla quale può derivare un danno all'ambiente marino, quali misure può adottare? Per quanto possibile, lo Stato, per impedire alla nave di navigare, può adottare delle misure amministrative. È tuttavia consentita la navigazione fino al più vicino idoneo cantiere di riparazione
- Lo Stato costiero ha la possibilità di emanare leggi e/o regolamenti concernenti il passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale che abbiano ad oggetto aspetti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione? Sì, la Convenzione di Montego Bay lo prevede espressamente
- Lo Stato costiero può esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connessi con reati commessi a bordo durante il passaggio? No, salvo determinati casi espressamente previsti
- Lo Stato costiero, in una zona contigua al suo mare territoriale, può esercitare il controllo necessario al fine di: Prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale
- Lo status giuridico dell'Autorità Internazionale dei fondi marini è disciplinato dalla Convenzione di Montego Bay: all'articolo 176
- Lo statuto internazionale per il diritto del mare, adottato a Montego Bay, quando è entrato in vigore in Italia? 16 novembre 1994