Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIE
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- La c.d. maxisanzione applicabile in materia di lavoro irregolare: prevede un raddoppio della maggiorazione del 20 per cento della sanzione prevista dalla L.145/2018 nel caso in cui il datore di lavoro sia stato destinatario nei tre anni precedenti di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti
- La c.d. maxi-sanzione in materia di lavoro nero e le sanzioni per pagamento in contanti delle paghe anziché con modalità tracciabili: Si cumulano tra loro
- La circolare 1/2018 prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, che nei verbali in materia lavoristica e previdenziale sia indicata: La data di decorrenza dei termini di proposizione dei ricorsi avverso il verbale nonché le modalità e i termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di istanze di audizione
- La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", individua gli evasori totali come: Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
- La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9 dicembre 2010, in materia di controlli sul lavoro, chiarisce che: Qualora al primo accesso non sia possibile intervistare tutti i lavoratori, in ragione delle dimensioni aziendali, l'acquisizione delle dichiarazioni potrà avvenire su un campione significativo
- La circolare Min. Lavoro n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi: Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
- La consultazione delle banche dati disponibili per verificare l'assenza di ulteriori attività ispettive nei confronti dello stesso contribuente Costituisce un importante adempimento per escludere sovrapposizioni ispettive
- La Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Guardia di finanza, firmata ad agosto 2020, prevede che: l'attività di vigilanza sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza e il monitoraggio delle attività degli enti di formazione accreditati, sarà svolta dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria
- La determinazione del reddito degli "evasori totali" con il metodo cosiddetto "induttivo puro" o extracontabile: è prevista dagli artt. 39, 41 del D.P.R. n. 600/73 e dall'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 e si basa sull'acquisizione di prove dirette o su ragionamenti presuntivi o logico- deduttivi
- La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa quando: il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato
- La diffida, prevista dall'art. 9 del DPR 520/55 è in materia di lavoro: un mero atto endoprocedimentale inidoneo a ledere direttamente situazioni giuridiche soggettive
- La G. di F., previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, utilizza e trasmette all'Agenzia delle Entrate documenti, dati e notizie, acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria Vero
- La Guardia di Finanza, attraverso le registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute sul Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza, svolge: accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione delle prove e delle fonti di prova, nel corso di indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico finanziaria, allo scopo di prevenire e reprimere i reati e le violazioni amministrative commessi nella percezione delle risorse pubbliche destinate al Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019
- La maxisanzione che punisce la condotta del datore di lavoro, a seguito degli incrementi degli importi sanzionatori in vigore dal 01.01.2019, ai fini della corretta determinazione della stessa, segue: trattandosi di illecito amministrativo, il principio del tempus regit actum sancito dall'art. 1 della L. 689/1981
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di: Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del luogo dell'accertamento
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del18.1.2018, n. 547, ha ad oggetto: La comunicazione alla Guardia di Finanza ex art. 36 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
- La percezione del reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno dei componenti del nucleo familiare? Sì, fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali che devono sussistere per tutta la durata di erogazione del beneficio
- La prima condizione di ammissibilità dell'incarico a investigatori privati da parte del datore di lavoro è: La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
- La programmazione nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica Costituisce prerogativa del Comandante di Reparto
- La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal 1° gennaio 2019 è di: 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 60.000 euro (maggiorazione del 20%)
- La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fino al 31 dicembre 2018 è di: 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro
- La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1° gennaio 2019, se nei tre anni precedenti il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito, è di: 70 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 70.000 euro (maggiorazione del 40%)
- La sanzione disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, per l'intermediazione abusiva con scopo di lucro è: l'arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a 9.000 euro
- La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1° gennaio 2019 è: l'ammenda fino a 360 euro (maggiorazione del 20%) e l'arresto fino a 18 mesi
- La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, fino al 31 dicembre 2018 è: l'ammenda fino a 300 euro e l'arresto fino a 18 mesi
- La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, se nei tre anni precedenti il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito, dal 1° gennaio 2019 è: l'ammenda fino a 420 euro (maggiorazione del 40%) e l'arresto fino a 18 mesi,
- La somministrazione di lavoro richiede la stipula di due contratti: il contratto di lavoro subordinato fra agenzia di somministrazione e lavoratore da somministrare nonché il contratto di somministrazione fra agenzia di somministrazione e utilizzatore
- La somministrazione fraudolenta di cui all'art. 38- bis del D.Lgs. n. 81/2015 è sanzionata con: un'ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione
- La somministrazione fraudolenta di cui all'art. 38- bis del D.Lgs. n. 81/2015 si configura: quando l'attività di somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
- La verifica della regolare istituzione e conservazione dei libri, registri e documenti obbligatori ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o delle leggi speciali è riconducible a un Controllo contabile
- L'abuso del diritto: ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 della legge n. 212/2000, si configura nel caso in cui, una o più operazioni prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti
- L'accertamento "redditometrico": tutte le altre risposte sono corrette
- L'accertamento sintetico: si basa su dati certi (le spese realmente sostenute) e situazioni di fatto (le spese per elementi certi)
- L'accesso - ex art. 52 del D.P.R. n. 633/72 - nei locali destinati all'esercizio di attività professionali va eseguito: In presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
- L'accesso nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, rende necessaria L'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o del Reparto della Guardia di Finanza e la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
- L'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro è disciplinato da: art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003
- L'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, è costituito da: 5 sezioni
- L'aliquota applicabile sugli acquisti intracomunitari è: la stessa prevista per le operazioni interne
- L'Amministrazione Finanziaria, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, ha la potestà di effettuare la determinazione del reddito degli evasori totali: Con il metodo cosiddetto induttivo puro o extracontabile
- L'analisi, da parte dei militari del Corpo, dei dati e delle notizie presenti nel Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, permette di: Effettuare ricerche per periodo temporale, per codice fiscale dell'azienda, del datore di lavoro e del lavoratore nonché per codice univoco della comunicazione
- L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157: Non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972
- L'apposizione della sigla di almeno uno dei verbalizzanti, con la data e l'intestazione del Reparto, in calce all'ultima annotazione di ciascun registro contabile si effettua Il giorno di avvio della verifica
- L'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che: A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- L'art. 1, comma 22, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha previsto che: gli enti previdenziali di cui ai precedenti commi 21 e 22 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze
- L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che: in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
- L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che: l'applicazione di un'unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) della certificazione
- L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della n. 178/2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che: l'applicazione di una unica sanzione nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell'ammontare riferito all'operazione non memorizzata
- L'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, prevede che: l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è sanzionata in misura fissa con 100 euro
- L'art. 116, comma 8 e ss. della Legge 388 del 23 dicembre 2000 prevede: Sanzioni civili per omissione contributiva
- L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 2012), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili: venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta
- L'art. 13 del D.P.C.M.14 gennaio 2021, in tema di misure per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19, dispone che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure di cui al predetto D.P.C.M. e monitori l'attuazione delle restanti disposizioni da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi: dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- L'art. 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997., disciplina che: l'istituto del ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell'omessa memorizzazione dei corrispettivi giornalieri ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri
- L'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale: Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
- L'art. 140, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che: dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d'affari inferiore nel 2018 a 400.000 euro
- L'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, disciplina: un illecito amministrativo che punisce l'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 con le stesse sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione e per l'utilizzazione illecita
- L'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, prescrive che: un illecito penale (contravvenzione) che punisce l'appalto illecito con sfruttamento di minori con le stesse sanzioni previste per la somministrazione abusiva con sfruttamento di minori e per l'utilizzazione illecita con sfruttamento di minori
- L'art. 2, comma 2, del DLgs. N. 149/2015, dà mandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di: Esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- L'art. 33, comma 1 della L. n. 183/2010 ha ampliato la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- L'art. 34 della legge n. 4/1929 demanda la potestà all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria
- L'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha introdotto il Libro Unico di Lavoro nel quale sono iscritti tutti: i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, disciplina: L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale per il 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si pone come scopo quello: Di arginare il fenomeno dell'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti
- L'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: L'articolo 17 - bis
- L'art. 43, 2° c. del DPR 600/1973 stabilisce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro Il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
- L'art. 57 -DPR 633/1972- stabilisce che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
- L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prescrive in materia di caporalato: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
- L'art. 7 comma 15 bis del DL 4/2019 prevede: L'estensione della maxi- sanzione per lavoro nero, di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, al datore di lavoro privato che occupi irregolarmente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza
- L'art. 7 comma 2 del DL 4/2019 prevede la reclusione da 1 a 3 anni per: L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchè di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11
- L'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003,n.66 dispone che il lavoratore ha diritto a: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
- L'articolo 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023": ha previsto il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019
- L'articolo 1, commi 910 - 913, della Legge n. 205/2017 ha previsto: Il nuovo obbligo di procedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti della stessa unicamente con modalità tracciabili
- L'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 prevede che: Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrino l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10%
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma, tra le altre cose, prevede che: In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che: Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle Entrate Pagina 11 di 3
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che: l'esclusione della compensazione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 7° comma prevede che: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che: Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che: È preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 1° comma prevede: I soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trPaatgteinnau1te2 di 3 dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, disciplina che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 6° comma prevede che: A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al precedente comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che: In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che: Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, è intitolato: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
- L'articolo 3, comma 3-quater, del D.L. 12/2002 stabilisce delle circostanze aggravanti che comportano un aumento del 20% degli importi della c.d. maxisanzione nel caso di impiego di: Tutte le altre risposte sono corrette
- L'articolo 39, comma 6, del D.L. 112/2008 prevede che: Tutte le altre risposte sono corrette
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma prevede che: All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la lettera a-quinquies)
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma prevede che: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma prevede che: L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera: a-quinquies) Alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27
- L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, riguarda: Gli specifici controlli dei lavoratori dipendenti tramite l'istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici
- L'articolo 7 del D.P.R. 633/72 definisce uno dei presupposti indispensabili per stabilire se una operazione è assoggettata ad IVA in Italia: quale? il presupposto territoriale
- L'avvio di verifiche nei riguardi di contribuenti non inseriti nel piano esecutivo approvato dai competenti livelli di comando: È ammesso nell'ipotesi di attivazioni esterne che rendano necessario, ovvero opportuno, l'intervento in tempi ravvicinati
- L'azione di contrasto al sommerso d'azienda costituisce una priorità per la Guardia di Finanza: Per i possibili recuperi erariali e per arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico
- Le Agenzie per il lavoro: possono affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione
- Le cessioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati dal cedente italiano nel territorio di un altro Stato membro ad acquirenti che siano soggetti passivi d'imposta sono: Cessioni intracomunitarie
- Le movimentazioni delle merci al cui scambio è diretta l'attività possono far emergere diversi fenomeni evasivi, per cui: può risultare utile procedere alla ricostruzione indiretta della movimentazione delle merci, attraverso il "controllo contabile per valore", nel caso in cui sia difficile procedere alla rilevazione fisica delle giacenze e ai controlli contabili per quantità
- Le operazioni soggette rilevanti ai fini IVA in ambito nazionale prevedono che la cessione o prestazione sia effettuata: Nel territorio dello Stato
- Le verifiche a richiesta si possono identificare in tutti gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o richiesti A livello centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell'Agenzia delle Entrate) da altri Comandi del Corpo
- Le verifiche ai soggetti di rilevanti dimensioni, sono rivolte a determinati contribuenti. Qual è il volume d'affari o dei ricavi o compensi considerato per le verifiche ai soggetti di rilevanti dimensioni? oltre 100.000.000,00 di euro
- L'esecuzione di verifiche e controlli è sempre preceduta? Da un'attività di analisi di rischio
- L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata: Fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi evasi
- L'indetraibilità oggettiva è legata: Alla natura dell'acquisto
- L'intermediazione illecita con sfruttamento di manodopera è prevista da: art. 603 -bis c.p.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, nel corso delle verifiche fiscali, la permanenza presso la sede del contribuente: non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio
- L'omessa redazione del verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro o la sua grave incompletezza determina che: Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
- L'omissione contributiva dovuta a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa è sanzionata con: Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso ufficiale di riferimento + 5,5 punti, se il pagamento dei contributi è effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi