Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCA
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- Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale
- Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
- Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante
- Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo: cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione
- Gli operatori "compro oro" che effettuano operazioni di importo pari o superiore ai 500 Euro, devono utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante, nonché un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di tali operazioni
- Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° Cpv C.P.