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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIC

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La Guardia di finanza utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (art. 33 DPR 600/73):   previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p.
La sostanziale differenza tra Onlus "di diritto" e Onlus "per opzione" è rappresentata da:   le prime sono esonerate dall'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus
L'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che, i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria:   devono comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui sono venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli
L'art. 9, comma 9 del D.Lgs. 231/2007, consente, in linea di principio, al Corpo di:   utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973
L'autorizzazione ai fini fiscali dei dati acquisiti nell'ambito di procedimenti penali   è concessa dall'A.G. inquirente
Le associazioni professionali sono sempre equiparate alle società a responsabilità limitata:   No
Le disposizioni di cui agli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 63 del D.P.R. n. 633/1972:   ammettono che l'autorizzazione all'utilizzo ai fini fiscali possa essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p. e, quindi, anche prima della cessazione del segreto investigativo
Le informazioni ed i relativi documenti trasmessi nell'ambito di un'attività rogatoriale, secondo la circ. 1/2018:   sono utilizzabili nel procedimento tributario qualora siano spontaneamente ed autonomamente offerti dall'Autorità Giudiziaria estera
Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi dai bene-merce, ai fini della determinazione del reddito d'impresa:   concorrono a formare il reddito come elementi negativi, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso
Le persone fisiche, residenti e non, nel territorio dello Stato   sono soggetti passivi IRPEF
Le spese e gli altri componenti negativi, ai fini del reddito d'impresa, sono deducibili?   Si, solo se imputati al conto economico dell'esercizio di competenza
L'indagine finanziaria rappresenta uno strumento investigativo utilizzato nei procedimenti penali. Per effetto della disciplina generale di cui agli artt. 33, 3° comma, del D.P.R. n. 600/1973 e 63, 1° comma, del D.P.R. n. 633/1972, deve ritenersi (circ. 1/2018):   consentito l'ingresso delle risultanze in tale ambito, acquisite nell'accertamento fiscale
L'utilizzo ai fini fiscali di elementi probatori di provenienza penale:   richiede l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria