Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto internazionale e UE
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- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende: La rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni prevedute dal diritto internazionale che lo consentano
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "persecuzione" s'intende: La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "riduzione in schiavitù" s'intende: L'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "sparizione forzata delle persone" s'intende: L'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "sterminio" s'intende: In modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) per "tortura" s'intende: L'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo
- Tra i crimini contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto della CPI per "persecuzione" s'intende: La intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività
- Tra i procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionale i procedimenti diplomatici: Ad eccezione dei negoziati prevedono tutti la partecipazione di un soggetto terzo
- Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che interessano direttamente le parti coinvolte nella lite e quelli che richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi. Tra i primi rientra: Il negoziato
- Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che sono risolti direttamente ed esclusivamente dalle parti in lite e quelli che coinvolgono l'attività di un terzo soggetto. Tra i primi rientrano: Negoziati
- Tra i procedimenti diplomatici per la risoluzione delle controversie internazionali si distingue tra quelli che sono risolti direttamente ed esclusivamente dalle parti in lite e quelli che coinvolgono l'attività di un terzo soggetto. Tra i secondi rientrano: I buoni uffici e la conciliazione
- Tra le immunità diplomatiche, l'immunità funzionale, chiamata anche immunità materiale, prevede che: l'agente non può essere citato in giudizio per rispondere penalmente o civilmente degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, neanche una volta che le sue funzioni siano cessate
- Trattando delle norme consuetudinarie internazionali ne vengono di solito evidenziati due aspetti: l'uno di carattere soggettivo e l'altro di carattere oggettivo. Il secondo: É anche detto usus o diuturnitas