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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto civile

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Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934, co. 1, c.c.). Tutti i diritti sono soggetti alla prescrizione?   Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934, co. 2, c.c.)
Oltre al caso in cui siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente (art. 58 c.c.), per espressa previsione di cui all'art. 60 del codice civile, può essere dichiarata la morte presunta:   Quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto
Oltre al caso in cui siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente (art. 58 c.c.), per espressa previsione di cui all'art. 60 del codice civile, può essere dichiarata la morte presunta:   Quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità
Oltre al caso in cui siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente (art. 58 c.c.), per espressa previsione di cui all'art. 60 del codice civile, può essere dichiarata la morte presunta:   Quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità