Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
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- Per fallace indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si deve intendere: Un uso di segni, figure o quant'altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana
- Per falsa indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si deve intendere: La stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
- Per gli operatori economici la contraffazione comporta un doppio effetto negativo: Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di proprietà industriale
- Per Italian Sounding agroalimentare si intende: l'uso di una ricetta non registrata ma che ha chiare origini italiane
- Per Italian Sounding agroalimentare: Si intende l'impiego di traduzioni di nomi italiani
- Per merce contraffatta - regolamento 2003/1383/CE - si intende: La merce su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce