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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIF

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A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8:   l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 e ad irrogare la sanzione amministrativa è da individuarsi nella sede provinciale dell'INPS territorialmente competente
A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, attuata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, i Reparti del Corpo operanti:   Applicheranno le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981
A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, prevista dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8:   All'accertamento dell'illecito amministrativo possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, che dispongono dei poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981
A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 5, lett. a), di tale decreto, la fattispecie penale dell'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003):   è ora punita con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 10.000 euro
A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, alla fattispecie penale del ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003:   è ora applicata una sanzione amministrativa di tipo proporzionale pari a 50 euro per ciascun lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, alla fattispecie penale della stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003:   è ora applicata una sanzione amministrativa di tipo proporzionale pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, la fattispecie penale della somministrazione abusiva di lavoro in assenza della prescritta autorizzazione, di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276:   E' ora punita con una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, la fattispecie penale dell'utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, di cui al comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003:   Viene ora punita con una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, che non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
A seguito della depenalizzazioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo pari o inferiore a 10.000 euro, il Reparto del Corpo operante procederà a verbalizzazione, rilasciando al trasgressore un verbale unico di accertamento e notificazione recante:   L'importo corrispondente alle contribuzioni omesse e i periodi cui esse si riferiscono nonchè l'invito a pagare gli importi dovuti, fornendo la certificazione dell'avvenuto pagamento entro i termini, con l'avvertimento che il perdurare dell'inadempimento comporterà una sanzione amministrativa (da 10 a 50 mila euro)
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 149 del 2015, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro:   Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 149 del 2015:   Nell'ambito della riforma dei servizi ispettivi del lavoro, la nuova Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail
A seguito di controlli in materia di lavoro, nella trasmissione dei verbali allegati al rapporto, di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, i militari del Corpo avranno cura di:   Non fornire le generalità di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni verbalizzate, mediante l'apposizione di specifici "omissis" o depennando i nominativi che ivi compaiono
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del predetto art. 17-bis:   I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere e dei servizi, purchè gli stessi non rivestano la qualifica di sostituti d'imposta
Ai sensi della circolare n. 1/2018, la compilazione del piano di verifica   Assolve una funzione sostanziale poiché consente di apprezzare preliminarmente le fonti di innesco dell'attività ispettiva
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67":   Non costituiscono fattispecie penali e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni in materia di lavoro sommerso per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, è vietata l'adibizione al lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6:   Dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino
Ai sensi dell'art. 18 DPR.600/1973, una impresa in forma di ditta individuale avente per oggetto prestazioni di servizi applica il regime di contabilità semplificata se   non supera il limite di ricavi di 400 mila euro
Ai sensi dell'art. 18 DPR.600/1973, un'impresa in forma di ditta individuale avente per oggetto cessioni di beni applica il regime di contabilità semplificata se   non supera il limite di ricavi di 700.000 euro
Ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. n. 66/2003:   E' previsto che la durata media dell'orario di lavoro "non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"
Ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, che disciplina il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, costituisce indice di sfruttamento:   La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003:   Il riposo settimanale consiste in una pausa di 24 ore consecutive, fruita dal lavoratore ogni 7 giorni
Al rapporto, di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, inviato dai militari della Guardia di Finanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione, andrà allegato:   Il verbale unico di accertamento e notificazione nonchè tutta la documentazione utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio
Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l'articolo 17-bis si applica a:   Enti e società indicati nell' art. 73, comma 1, del TUIR residenti nello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
All'articolo 17 - bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 241/1997, si prevede che i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo:   Sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento afferenti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, e art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
All'articolo 17 - bis, 1° comma, ultimo capoverso, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si prevede che:   Il versamento delle ritenute che sono oggetto dell'articolo in questione e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione
All'atto dell'avvio dell'attività di verifica, ove il titolare dell'impresa non sia presente sul posto e non sia disponibile tempestivamente   Il Direttore della verifica darà seguito senza ulteriori formalità alle operazioni di servizio, con l'assistenza del personale dell'azienda presente sul posto
All'avvio di ogni attività ispettiva tributaria è altresì indispensabile:   Eseguire specifici rilevamenti del personale presente, al momento dell'accesso, nei locali adibiti ad attività imprenditoriale/profession ale
All'Ispettorato nazionale del lavoro sono state assegnate le funzioni di:   Coordinamento, sull'intero territorio nazionale, dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria
Avverso gli atti di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza in materia di lavoro, il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. N. 124/2004, potrà presentare ricorso:   Al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni dalla notifica dell'atto