Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
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- L' art. 473 c.p contempla la tutela penale di contrasto alla contraffazione? Vero
- La "confondibilità dei due marchi" può permettere la configurazione del reato di contraffazione? Certamente
- La "confondibilità" dei due marchi" è sufficiente per la configurazione del reato di contraffazione? Vero
- La banca dati Iperico del Ministero dello Sviluppo Economico non è alimentata da: Agenzia delle Entrate
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 54/2011? Sì
- La condotta di contraffazione punita dall'art. 474 c.p. è: Un delitto
- La contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani si esplica: Nell'alterazione fraudolenta delle certificazioni (per lo più le I.G.P., le D.O.P. , le DOC e le DOCG) tipiche di alcuni prodotti senza le quali non potrebbero essere venduti con taluni nomi
- La contraffazione del marchio CE integra elementi costitutivi del reato di cui all'art. 515 del codice penale (Frode nell'esercizio del commercio)? Si, come ribadito anche dal Corte di Cassazione con sentenza 9310/13
- La contraffazione di opere d'arte è punita: Con la reclusione e la multa
- La diffusione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita: Dall'inserimento di meta-tag riferiti a marchi o segni distintivi notori, all'interno dei codici html relativi a siti web legali, quali parole chiave che il motore di ricerca legge e rileva all'atto dell'indicizzazione, con l'effetto di sviare, illecitamente, l'utente dal sito web originale a quello pirata
- La diffusione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita: Dall'adozione di pratiche di keyword advertising scorrette, che si concretizzano nell'impiego di marchi e segni distintivi noti, con l'obiettivo di far apparire invece il link del sito illegale quando l'utente effettua una ricerca on line comprendente quella determinata parola chiave
- La diffusione di prodotti contraffatti su internet è stata, ulteriormente, favorita: Dall'abuso dei nomi di dominio e delle chiavi di ricerca in Rete
- La Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/95/UE concerne: Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- La Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001: Pretende dalle aziende l'assicurazione che gli articoli in vendita siano sicuri e che si intraprendano azioni correttive quando viene riscontrato il contrario
- La disciplina normativa organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale è costituita: Dal Codice di proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)
- La dottrina giuridica ha definito la contraffazione come reato plurioffensivo, in quanto: Lede i beni giuridici di una pluralità di soggetti passivi
- La fallace indicazione dell'origine o della provenienza dei prodotti o delle merci di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'asportazione, a cura e spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana
- La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"
- La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la funzione della marcatura CE: È quella di proteggere la salute e la sicurezza degli acquirenti dei prodotti
- La Guardia di Finanza collabora con il Ministero dello sviluppo economico nell'attività di vigilanza per il controllo di conformità dei giocattoli al D.Lgs. 11.4.2011, n. 54, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 68/2001
- La Guardia di Finanza gestisce la piattaforma telematica multifunzionale S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti Contraffazione? Vero
- La Legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni, ha ad oggetto: La normativa nazionale relativa alla sicurezza generale dei prodotti rientranti nella categoria "materiale elettrico"
- La Legge n. 99/2009 ha: Sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali
- La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto dal fabbricante, in modo visibile, su determinate tipologie di prodotti. Se ciò non fosse possibile a causa della natura specifica del bene Va apposto sull'imballaggio e nella documentazione di accompagnamento
- La marcatura CE è un simbolo grafico ben preciso, in caso di ingrandimento o riduzione devono obbligatoriamente rispettare le proporzioni indicate e la dimensione verticale non può essere inferiore a: 5 mm
- La marcatura CE apposta su determinati prodotti Deve avere la forma di due semicerchi di dimensioni identiche
- La marcatura CE apposta su determinati prodotti non è regolare se risulta essere Rimovibile
- La merce sottoposta a fermo amministrativo per falsa o fallace indicazione di provenienza Può essere oggetto di regolarizzazione da parte del responsabile dell'importazione
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) è stata, tra l'altro, concepita per: realizzare una sostanziale integrazione funzionale degli applicativi di registrazione dei dati, informazione e analisi nello specifico settore, sulla base del principio "1 intervento/sequestro di merce contraffatta = 1 solo adempimento"
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) dispone, tra l'altro: dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione On Line Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete internet, rilevando la presenza, nei principali siti dedicati all'e-commerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto
- La rendicontazione delle attività di servizio eseguite nel comparto della tutela del mercato beni e servizi va fatta: Sull'applicativo di rendicontazione SIAC- GdF per i settori di pertinenza e contestualmente su ARES per i rimanenti settori di servizio
- La rubrica dell'articolo 144 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI), a seguito dell'integrazione apportata dall'art. 32, comma 5 del D.L. n. 34/2019, è ora intitolata: "Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding"
- La tutela dei prodotti interamente realizzati in Italia, recanti le etichette "100% made in Italy", "100% Italia" o "tutto italiano" e simili, è disciplinata: Dall'art. 16 del D.L. n. 135 del 2009
- La tutela penale del "made in Italy" è contenuta nell'art. 4, comma 49 della legge 350 del 2003? Vero
- L'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle indicazioni geografiche e la loro registrazione internazionale, all'art. 3: Vieta qualsiasi usurpazione o imitazione, anche se viene indicata la vera origine del prodotto o se la denominazione è utilizzata in forma tradotta o accompagnata da termini come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili
- L'Accordo di Madrid è stato recepito dall'ordinamento italiano: dalla L. 4 luglio 1967, n. 676
- L'Accordo di Madrid disciplina: La registrazione internazionale dei marchi
- L'acquirente finale di oggetti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
- L'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Madrid compete: Agli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli
- L'apposizione della dicitura "Italian design" su prodotti ideati in Italia ma realizzati in Paesi stranieri, anche per giurisprudenza consolidata: Non sarebbe sanzionabile in base al precetto penale contenuto nell'art. 517 C.p., richiamato dall'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003
- L'apposizione della marcatura CE è prescritta per legge su un elenco preciso di prodotti che, se sprovvisti della stessa, non possono: Essere commercializzati nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)
- L'apposizione dell'etichetta "tutto italiano" su prodotti assemblati all'estero ed esportati in un paese extracomunitario Configura il reato ex art. 517 c.p
- L'apposizione di un falso marchio CE integra: condotte commerciali ingannevoli potenzialmente in grado di configurare il reato della frode in commercio
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005 prevede: Una sanzione amministrativa per l'acquirente finale di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, prevede: Salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
- L'art. 145, 1° comma, del Codice della proprietà industriale: Prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale e della falsa evocazione dell'origine italiana
- L'art. 145, 2° comma, del Codice della proprietà industriale: Prevede che Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all' Italian Sounding è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato
- L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale: Dispone che le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, degli Affari Esteri, della Difesa, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Interno, della Giustizia, per i Beni e le Attività Culturali, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute
- L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale: Prevede che le attività di segreteria del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi certificazione volontari italiani
- L'art. 16 co. 4 del D.L. n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, ha introdotto una fattispecie penale, prevedendo che chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto: come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy" o 100% Italia", in qualunque lingua espressa, inducendo ad una fallace convinzione, è punito con le pene dell'art. 517 c.p., aumentate di un terzo
- L'art. 16 del D.L. n. 135/2009 ha introdotto nuove regole in materia di: Riconoscimento della qualità dei prodotti "made in Italy" e dei prodotti interamente italiani
- L'art. 17 del D.Lgs. 10.02.2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale): Ha ad oggetto la registrazione internazionale dei marchi
- L'art. 19 del Codice sulla proprietà industriale prevede che: Può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di impresa di cui abbia il controllo che ne facciano uso col suo consenso
- L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, è configurabile in sede di: Importazione, esportazione ai fini di commercializzazione, commercializzazione, esecuzione di altri atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione
- L'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in materia di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ai soli fini sanzionatori rinvia All'art. 517 c.p.
- L'art. 4, comma 49-bis della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), punisce l'uso fallace del marchio italiano, senza accompagnare tale uso con precise indicazioni sull'origine o provenienza estera dei prodotti: Prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000
- L'art. 4, comma 49-bis della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004): Ha disciplinato l'uso indebito del marchio da parte del titolare o del licenziatario, costituendo fallace indicazione in materia di "made in Italy"
- L'art. 47 del Reg. (UE) n. 2015/2446 individua: Le cosiddette lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire l'origine preferenziale
- L'art. 473 cod.pen. punisce: La contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- L'art. 473 del C.P. non punisce in uguale misura il reato di contraffazione dei marchi ed il reato di contraffazione dei brevetti Vero, la contraffazione dei brevetti è sanzionata più gravemente
- L'art. 474 c.p. punisce: L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- L'art. 474 cod. pen. punisce in eguale misura il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti? Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti
- L'art. 474 ter c.p. è una circostanza aggravante che punisce La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, alla contraffazione
- L'art. 474-bis cod. pen. prevede che: Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti
- L'Art. 517 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci - non trova applicazione: in tutti i prodotti dove non è previsto il Made in Italy
- L'art. 517 bis c.p. prevede un'aggravante rispetto all'art. 517 c.p.: Nei casi in cui il mendacio riguardi la denominazione di origine (D.O.P.) o geografica (ossia l'indicazione geografica protetta - I.G.P.) applicata su alimenti o bevande
- L'art. 517 c.p. punisce: Il reato dell'importazione e dell'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti fallaci indicazioni di provenienza
- L'art. 517 quater del c.p. - reato di contraffazione di indicazioni geografiche di origine dei prodotti agroalimentari - fa riferimento: Alle scritte apposte sui prodotti agroalimentari di denominazione di origine protetta
- L'art. 60, par. 1, del Codice Doganale dell'Unione Europea prevede che: Debbano essere considerate originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese
- L'articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 30/2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Dispone che le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato
- L'articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Prevede che i regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter dello stesso decreto; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185 dello stesso decreto
- L'articolo 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Ha disposto che in deroga all'articolo 13, comma 1 dello stesso decreto, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione
- L'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, del logo dei "marchi storici di interesse nazionale", che può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel relativo Registro speciale per finalità commerciali e promozionali
- L'articolo 144, comma 1-bis del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Definisce come pratiche di Italian Sounding quelle condotte finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti
- L'articolo 185-ter del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Reca l'istituzione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale
- L'articolo 185-ter del D.Lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI): Prevede interventi nel capitale di rischio delle imprese che siano titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e che intendano chiudere il sito produttivo di origine, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo
- L'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce, in particolare, che l'impresa start-up innovativa è la società di capitali - costituita anche in forma cooperativa - che possiede, tra l'altro, i seguenti requisiti: Costituzione da non più di sessanta mesi; residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché l'impresa abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro; non vi sia stata deliberazione di distribuzione di utili; l'oggetto sociale esclusivo o prevalente, sia relativo allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- L'articolo 25, comma 2, del DL n. 179 del 2012: Stabilisce, in particolare, che l'impresa start-up innovativa è la società di capitali - costituita anche in forma cooperativa - che possiede, tra l'altro, i requisiti indicati da tale norma
- L'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Introduce il "marchio storico di interesse nazionale", il "Registro speciale dei marchi storici", il logo "marchio storico di interesse nazionale" e un apposito fondo per la tutela di detti marchi
- L'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha apportato talune modifiche al d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "Codice della proprietà industriale" - CPI),
- L'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dopo l'articolo 11-bis ha inserito l'«Art. 11-ter (Marchio storico di interesse nazionale)
- L'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Reca la disciplina del marchio storico d'interesse nazionale, ai sensi della quale i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa - registrati da almeno cinquanta anni e che siano stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa nazionale "di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale" - possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale
- L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha previsto che per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020
- L'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha autorizzato il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere - per l'espletamento dei nuovi compiti operativi previsti dal D.L. n. 34/2019 e attribuiti al medesimo Dicastero - dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato
- L'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha previsto una disposizione normativa - inserita nel Codice della proprietà industriale - recante la descrizione delle condotte di falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti, unitamente a misure volte a favorire la tutela legale delle imprese che operano nei mercati esteri e, inoltre, il divieto di registrazione, come marchi, di segni riconducibili alle Forze armate e di polizia
- L'articolo 473 c.p. contempla: La tutela penale di contrasto alla contraffazione
- L'articolo 474 del Codice Penale tutela in via principale: La pubblica fede dell'acquirente
- L'associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione è di competenza della: Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo
- L'Autorità competente a valutare i ricorsi contro le sanzioni applicate nei confronti dell'operatore commerciale che ha acquistato prodotti contraffatti è: La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
- L'Autorità competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente finale di prodotti contraffatti è la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) Falso, è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
- Le Confezioni alimentari non contengono il marchio CE? Vero
- Le linee guida emanate dal Comando Generale - III Reparto evidenziano che i contesti in cui viene espletato il contrasto alla contraffazione sono: Le frontiere e il suolo nazionale
- Le linee guida emanate negli anni dal Comando Generale - III Reparto individuano come obiettivo finale della lotta alla contraffazione La ricostruzione dei flussi di beni e di denaro, l'individuazione della filiera del falso e l'aggressione dei patrimoni illeciti
- Le merci usurpative sono: Copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore
- Le operazioni speciali sono state inserite in materia di contraffazione: Dalla legge n. 99/2009
- Le opere che costituiscono dominio pubblico non sono protette legalmente Vero
- Le verifiche sulla conformità dei prodotti sono effettuate attraverso controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio anche mediante: se riportano il marchio CE non hanno vincoli particolari di sicurezza
- L'eventuale attivazione di intercettazioni telefoniche si applica anche per il reato di contraffazione? Sì, ma solo nell'ipotesi del reato di associazione a delinquere
- L'importatore che non ottemperi all'obbligo di fornire, su richiesta, all'autorità di vigilanza informazioni concernenti gli operatori economici che gli abbiano fornito un giocattolo o quelli ai quali lo abbia fornito, è punito: con sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato
- L'indicazione del nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea, è uno dei requisiti minimi per poter commercializzare un prodotto in Italia, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)? Si
- L'indicazione della sola dicitura relativa al nominativo e indirizzo italiano dell'importatore di merci prodotte all'estero, come affermato anche da giurisprudenza consolidata: Non assume rilievo ai fini della configurazione della violazione di cui all'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003
- L'inserimento dei reati di associazione a delinquere finalizzati al 473 c.p. e al 474 c.p. tra le competenze delle Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, è stato previsto: Dalla legge n. 99/2009
- L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole: Negli ultimi anni, in collaborazione con le principali piattaforme digitali, ha intercettato l'offerta di numerosi prodotti tipici nazionali aventi origini in realtà ignote ovvero molto distanti dal territorio italiano
- L'obbligo di apposizione della corretta indicazione di "provenienza", che consente di individuare l'impresa - rappresentata dal suo marchio - dalla quale proviene il prodotto immesso sul mercato: È sancito da norme di carattere penale ed amministrativo
- L'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore Significa che può essere indicato solo il nome, la ragione sociale od il marchio del produttore
- L'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti, costituisce: Fallace indicazione