Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIF
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- A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8: l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 e ad irrogare la sanzione amministrativa è da individuarsi nella sede provinciale dell'INPS territorialmente competente
- A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, attuata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, i Reparti del Corpo operanti: Applicheranno le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981
- A seguito della depenalizzazione degli illeciti previdenziali, prevista dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8: All'accertamento dell'illecito amministrativo possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, che dispongono dei poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981
- A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 5, lett. a), di tale decreto, la fattispecie penale dell'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003): è ora punita con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 10.000 euro
- A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, alla fattispecie penale del ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003: è ora applicata una sanzione amministrativa di tipo proporzionale pari a 50 euro per ciascun lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
- A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, alla fattispecie penale della stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003: è ora applicata una sanzione amministrativa di tipo proporzionale pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
- A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, la fattispecie penale della somministrazione abusiva di lavoro in assenza della prescritta autorizzazione, di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276: E' ora punita con una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, che non può, comunque, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
- A seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016, in base all'art. 1, commi 1 e 6 di tale decreto, la fattispecie penale dell'utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, di cui al comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003: Viene ora punita con una sanzione amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, che non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro
- A seguito della depenalizzazioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo pari o inferiore a 10.000 euro, il Reparto del Corpo operante procederà a verbalizzazione, rilasciando al trasgressore un verbale unico di accertamento e notificazione recante: L'importo corrispondente alle contribuzioni omesse e i periodi cui esse si riferiscono nonchè l'invito a pagare gli importi dovuti, fornendo la certificazione dell'avvenuto pagamento entro i termini, con l'avvertimento che il perdurare dell'inadempimento comporterà una sanzione amministrativa (da 10 a 50 mila euro)
- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 149 del 2015, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro: Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti
- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 149 del 2015: Nell'ambito della riforma dei servizi ispettivi del lavoro, la nuova Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail
- A seguito di controlli in materia di lavoro, nella trasmissione dei verbali allegati al rapporto, di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, i militari del Corpo avranno cura di: Non fornire le generalità di coloro che hanno rilasciato le dichiarazioni verbalizzate, mediante l'apposizione di specifici "omissis" o depennando i nominativi che ivi compaiono
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del predetto art. 17-bis: I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere e dei servizi, purchè gli stessi non rivestano la qualifica di sostituti d'imposta
- Ai sensi della circolare n. 1/2018, la compilazione del piano di verifica Assolve una funzione sostanziale poiché consente di apprezzare preliminarmente le fonti di innesco dell'attività ispettiva
- Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67": Non costituiscono fattispecie penali e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni in materia di lavoro sommerso per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda
- Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, è vietata l'adibizione al lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6: Dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino
- Ai sensi dell'art. 18 DPR.600/1973, una impresa in forma di ditta individuale avente per oggetto prestazioni di servizi applica il regime di contabilità semplificata se non supera il limite di ricavi di 400 mila euro
- Ai sensi dell'art. 18 DPR.600/1973, un'impresa in forma di ditta individuale avente per oggetto cessioni di beni applica il regime di contabilità semplificata se non supera il limite di ricavi di 700.000 euro
- Ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. n. 66/2003: E' previsto che la durata media dell'orario di lavoro "non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"
- Ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, che disciplina il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, costituisce indice di sfruttamento: La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
- Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003: Il riposo settimanale consiste in una pausa di 24 ore consecutive, fruita dal lavoratore ogni 7 giorni
- Al rapporto, di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981, inviato dai militari della Guardia di Finanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione, andrà allegato: Il verbale unico di accertamento e notificazione nonchè tutta la documentazione utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio
- Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell'art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l'articolo 17-bis si applica a: Enti e società indicati nell' art. 73, comma 1, del TUIR residenti nello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole
- All'articolo 17 - bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 241/1997, si prevede che i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo: Sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento afferenti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, e art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- All'articolo 17 - bis, 1° comma, ultimo capoverso, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si prevede che: Il versamento delle ritenute che sono oggetto dell'articolo in questione e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione
- All'atto dell'avvio dell'attività di verifica, ove il titolare dell'impresa non sia presente sul posto e non sia disponibile tempestivamente Il Direttore della verifica darà seguito senza ulteriori formalità alle operazioni di servizio, con l'assistenza del personale dell'azienda presente sul posto
- All'avvio di ogni attività ispettiva tributaria è altresì indispensabile: Eseguire specifici rilevamenti del personale presente, al momento dell'accesso, nei locali adibiti ad attività imprenditoriale/profession ale
- All'Ispettorato nazionale del lavoro sono state assegnate le funzioni di: Coordinamento, sull'intero territorio nazionale, dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria
- Avverso gli atti di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza in materia di lavoro, il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. N. 124/2004, potrà presentare ricorso: Al Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni dalla notifica dell'atto