Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCV
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- La dichiarazione redatta in conformità al modello allegato al Dlgs 195/2008: può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera
- La disciplina concernente i movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica: sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea
- La proroga del termine per l'emanazione del decreto motivato di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 195/2008 è pari a: 60 giorni
- La relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata: al Comitato di Sicurezza Finanziaria
- La relazione annuale sulle attività condotte per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata: dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte
- Laddove persone fisiche entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge: si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo
- L'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008 disciplina: l'obbligo di dichiarazione
- L'art. 4 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i verbali di contestazione in tema di trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro: siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione
- L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1889/2005 disciplina: i poteri delle Autorità competenti
- L'art. 6 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione: il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, in caso di mancanza o incapienza, agli strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo
- L'art. 6 del Decreto legislativo n. 195/2008 disciplina: il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro
- L'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1889/2005 disciplina: il segreto d'ufficio
- Le disposizioni concernenti i movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano: ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
- Le persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione europea via nave commerciale e con al seguito denaro contante superiore alla soglia prevista devono: presentare la dichiarazione alle Autorità competenti rispettivamente al primo punto di entrata o all'ultimo porto di uscita