Elenco in ordine alfabetico delle domande di Dpr 30 giugno 1965 n.1124
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- In base agli artt. 205 e 210 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i coltivatori diretti che si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività settoriali. Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca: in misura superiore al 10 per cento e per tutta la vita l'attitudine al lavoro
- In base al decreto legge 17 marzo 2020, n. 1., art. 42, comma 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'art. 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo: dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020
- In base all'allegato 3 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, con la tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata, vi rientrano le lesioni del sistema nervoso centrale, che abbiano prodotto paralisi totale flaccida: dei 2 arti inferiori
- In base all'allegato 8 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro rientrano i lavori in sotterraneo in genere. Vi rientrano anche quelli a cielo aperto? Sì, ma debbono esporre alla inalazione di polvere di silice libera
- In base all'allegato 8 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione del lavoro rientrano i lavori di taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera. È compresa anche la molatura di utensili, avente carattere occasionale? No, sempre
- In base all'art. 100 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, ricevuta la denuncia dell'infortunio corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità dell'infortunio, provvede affinché sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea: entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il 20° giorno da quello dell'infortunio
- In base all'art. 102 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di infortuni, ricevuto per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili. Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare: la specie ed il grado dell'inabilità permanente
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non accetti la liquidazione dell'indennizzo in capitale provvisoria, o comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto: entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non accetti la liquidazione dell'indennizzo in capitale provvisoria, o comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto. L'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di: 60 giorni dalla data della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto: entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto. L'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di: 60 giorni dalla data della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto. L'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di: 60 giorni dalla data della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto: entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non concordi sull'inesistenza di inabilità permanente, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto: entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non concordi sull'inesistenza di inabilità permanente, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda: un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non concordi sull'inesistenza di inabilità permanente, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto. L'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di: 60 giorni dalla data della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto. L'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente o non ricevendo risposta nel termine di: 60 giorni dalla data della domanda
- In base all'art. 104 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta o per via telematica i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto: entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli
- In base all'art. 133 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela assicurativa contro le malattie professionali: non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse
- In base all'art. 134 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, le prestazioni per le malattie professionali: sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni
- In base all'art. 135 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata: nel 1° giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia
- In base all'art. 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, è obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali. L'obbligo di trasmissione della denuncia si intende assolto: con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale
- In base all'art. 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali. Ne fanno parte, tra gli altri, rappresentanti: dell'Inail
- In base all'art. 140 e seguenti del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali sono comprese silicosi e l'asbestosi, contratta nell'esercizio di specifici lavori. Le prestazioni assicurative sono dovute in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro conseguenze dirette da cui sia derivata la morte ovvero: una inabilità permanente al lavoro superiore al 10 per cento o una menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 6 per cento
- In base all'art. 150 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 782, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore all'ottanta per cento e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al: 60 per cento
- In base all'art. 178 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13-bis, presso l'Inail è istituita una speciale gestione per provvedere al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro. Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che abbiano subito o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subìto o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al: 60 per cento
- In base all'art. 180 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei casi in cui non sia applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private l'Inail eroga un assegno di incollocabilità agli invalidi del lavoro in possesso, tra gli altri, del seguente requisito: riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34 per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento
- In base all'art. 211 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 e alla sentenza 18 febbraio 1988 n. 179 della Corte costituzionale, l'assicurazione è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali: sia comunque provata la causa di lavoro
- In base all'art. 220 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 782, può essere concesso, al solo scopo d'investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai 55 anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita. Ciò ai titolari di rendita - con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita - per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al: 35 per cento
- In base all'art. 238 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per: più di 3 giorni
- In base all'art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato- denuncia all'autorità di pubblica sicurezza nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità assoluta al lavoro superiore: ai 30 giorni
- In base all'art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne avviso all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa, immediatamente e, in ogni caso, entro: 24 ore dall'infortunio
- In base all'art. 239 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso d'infortunio mortale, il medico deve darne immediatamente avviso: all'Istituto assicuratore
- In base all'art. 242 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua: una speciale dichiarazione nella denuncia
- In base all'art. 244 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'esercente l'azienda ha l'obbligo di garantire: il primo soccorso e l'assistenza medica di emergenza
- In base all'art. 245 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, chi deve, su richiesta dell'Istituto assicuratore, inviare i certificati di continuazione della malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo? il medico curante
- In base all'art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, il lavoratore perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia, se ha indugiato a denunciare la malattia al medico: per più di 15 giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima
- In base all'art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, la denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con: la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio
- In base all'art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata: nel 1° giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa
- In base all'art. 250 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata: nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico
- In base all'art. 255 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'Istituto assicuratore, per i casi di anchilostomiasi, ha la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate? Sì, sempre
- In base all'art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro deve dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni, nel termine di: 2 giorni
- In base all'art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurato è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di: 15 giorni dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia
- In base all'art. 52 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurato è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada? Sì, anche se di lieve entità
- In base all'art. 63 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, chi, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestività e le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi? il pubblico ministero
- In base all'art. 64 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli artt. 692 e seguenti del Codice di procedura civile e agli artt. 347 e seguenti, 358 e seguenti e 392 del Codice di procedura penale. A chi va richiesto l'accertamento? al tribunale
- In base all'art. 66 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, quali sono prestazioni dell'assicurazione? indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; rendita per l'inabilità permanente; assegno per l'assistenza personale continuativa; rendita ai superstiti e assegno una volta tanto in caso di morte; assistenza protesica; indennizzo in capitale per menomazioni dell'integrità psicofisica di grado compreso tra 6% e il 15%; rendita per menomazioni dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 16%; interventi per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
- In base all'art. 66 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, tra le prestazioni dell'assicurazione rientrano gli accertamenti, le certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici, le prime cure ambulatoriali, l'assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, le cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica utilizzando servizi: pubblici e privati d'intesa con le regioni interessate
- In base all'art. 74 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennizzo delle menomazioni permanenti dal 16 per cento in su è erogato in: rendita
- In base all'art. 74 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'indennizzo delle menomazioni permanenti di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in: capitale
- In base all'art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita di inabilità la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo: trascorso 1 anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita
- In base all'art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo: trascorso 1 anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita
- In base all'art. 83 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita di inabilità, la revisione può essere richiesta o disposta: solo 2 volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio
- In base all'art. 86 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal d.lgs. n. 28/2000, l'istituto assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure mediche di cui all'art. 66 necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero: della integrità psico-fisica
- In base all'art. 90 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché alla rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato: salvo casi di inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato, nonché ad ogni altra prestazione di assistenza protesica
- In base all'art. 92 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, l'Inail, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, può erogare le prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale? Sì, sia in caso di infortunio sia di malattia professionale
- In base all'art. 94 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, le amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi? Sì, hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi