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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Salute e sicurezza sul lavoro

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Il comma 5-bis dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall'intervento correttivo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha riconfermato espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici, di diretta derivazione costituzionale, a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico. Il citato intervento correttivo chiarisce inequivocabilmente:   che l'Inail continua a essere l'istituzione garante del diritto in questione
Il comma 5-bis dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall'intervento correttivo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha riconfermato espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici, di diretta derivazione costituzionale, a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psico-fisica, senza oneri a loro carico. Il citato intervento correttivo chiarisce inequivocabilmente che l'Inail continua a essere l'istituzione garante del diritto in questione. La disposizione in esame ha risolto, quindi, le incertezze interpretative emerse a seguito dell'entrata in vigore dei LEA cioè:   dei Livelli essenziali di assistenza
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici con conseguenti rischi per la salute dei lavoratori, come si chiama la quantità vettoriale che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio, quantità espressa in volt per metro?   intensità di campo elettrico
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR), il valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo, è espresso in:   watt per chilogrammo (Wkg-1)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la carica elettrica (Q), la grandezza impiegata per le scariche elettriche, è espressa in:   coulomb
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la corrente attraverso gli arti (IL) che attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso di correnti capacitive indotte nel corpo esposto è espressa in:   ampere
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la corrente di contatto (IC) che compare quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico, è espressa in:   ampere
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, la densità di potenza (S) è espressa in:   watt per metro quadrato (Wm-2)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, l'assorbimento specifico di energia (SA), l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico, è espressa in:   joule per chilogrammo (Jkg-1)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, l'induzione magnetica (B) è una grandezza vettoriale che determina una forza che agisce sulle cariche in movimento ed è espressa in:   tesla
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, l'intensità di campo magnetico (H) è una grandezza vettoriale che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio ed è espressa in:   ampere per metro (Am-1)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 36, in materia di grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici, tra le seguenti grandezze, quale non può essere misurata direttamente?   il tasso di assorbimento specifico di energia (SAR)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, lettera M, com'è denominato l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa?   sorveglianza sanitaria
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, lettera S, con quale termine è indicata la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione?   rischio
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 1, comma 1, lettera Z, con quale locuzione sono indicati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti, ad esempio dai ministeri, dalle Regioni o dall'Inail?   linee guida
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38, comma 1, per svolgere le funzioni di medico competente, al di là di possibili percorsi alternativi, è necessaria la specializzazione in:   Medicina del lavoro e/o Scuola di specializzazione in medicina del lavoro e/o Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica e/o Igiene e medicina preventiva e/o in Medicina legale
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 39, comma 1, l'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico:   della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 5, comma 1, presso il ministero della Salute è insediato il "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Presieduto dal ministro della Salute è composto da rappresentanti dei ministeri della Salute, del Lavoro, dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e Province autonome. L'Inail vi partecipa?   Sì, ma con funzione consultiva
In base al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 8, comma 1, è istituito il "Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro" (Sinp). È composto da rappresentanti di diversi ministeri e delle Regioni e Province autonome. Quale organismo ne garantisce la gestione tecnica e informatica?   Inail
In base all'art. 104 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese:   è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza
In base all'art. 104 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese:   è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza
In base all'art. 176 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 3, in materia di sorveglianza sanitaria, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età è:   biennale
In base all'art. 176 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 3, in materia di sorveglianza sanitaria, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni è:   biennale
In base all'art. 180 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono definiti:   agenti fisici
In base all'art. 181 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, in ambito valutazione dei rischi, i dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione:   costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio
In base all'art. 181 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno:   quadriennale
In base all'art. 183 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, tra i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, sono incluse le donne in stato di gravidanza?   Sì
In base all'art. 183 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, tra i lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, sono inclusi i minori?   Sì
In base all'art. 188 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, a cosa equivale il termine "ppeak"?   pressione acustica di picco, cioè il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C"
In base all'art. 188 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, come si classifica il livello di esposizione giornaliera al rumore?   LEX,8h
In base all'art. 189 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 3, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato:   il livello settimanale massimo ricorrente
In base all'art. 196 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi, e di norma:   una volta l'anno
In base all'art. 196 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità:   esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione
In base all'art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione al rumore, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi:   potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione
In base all'art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente competente, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di:   4 anni
In base all'art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente competente, sentite le parti sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe sono riesaminate ogni:   4 anni
In base all'art. 197 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, le deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione sono concesse dall'organo di vigilanza territorialmente competente, che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse:   al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
In base all'art. 200 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinato dalle vibrazioni meccaniche trasmesse:   al sistema mano-braccio
In base all'art. 200 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, lombalgie e traumi del rachide costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinato dalle vibrazioni meccaniche trasmesse:   al corpo intero
In base all'art. 201 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, Il valore limite di esposizione e valori d'azione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, è fissato a:   5 m/s2
In base all'art. 204 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, che viene effettuata con periodicità decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio, e di norma:   1 volta l'anno
In base all'art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, in materia delle conseguenze dei campi elettromagnetici, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali:   vertigini e fosfeni
In base all'art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, in materia delle conseguenze dei campi elettromagnetici, la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali, che possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti, può essere parte degli:   effetti non termici
In base all'art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, in materia delle conseguenze dei campi elettromagnetici, l'interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici, fa parte degli   effetti indiretti, e non diretti, provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico
In base all'art. 207 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, in materia di campi elettromagnetici, tra gli effetti biofisici diretti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all'interno di un campo elettromagnetico, sono compresi:   effetti termici e non termici
In base all'art. 211 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 2 e 3, in materia delle conseguenze dei campi elettromagnetici, nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro gli garantisce un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriata. I controlli e la sorveglianza sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto:   dal lavoratore
In base all'art. 222 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, si intende per "agenti chimici" tutti gli elementi o composti chimici allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa:   sia da soli sia nei loro miscugli
In base all'art. 222 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, si intende per "agenti chimici" tutti gli elementi o composti chimici:   allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa
In base all'art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:   prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione
In base all'art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 3, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico:   è obbligatorio
In base all'art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 6, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. Il datore di lavoro prende le misure affinché:   sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile
In base all'art. 229 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 6, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente:   i lavoratori interessati ed il datore di lavoro
In base all'art. 244 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, i medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione, tramite i Centri operativi regionali (Cor):   all'Inail
In base all'art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il silicato fibroso crisotilo richiama quale sostanza?   amianto
In base all'art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il silicato fibroso crocidolite richiama quale sostanza?   amianto
In base all'art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il silicato fibroso tremolite richiama quale sostanza?   amianto
In base all'art. 247 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, il valore limite di esposizione per l'amianto, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, è fissato a:   0,1 fibre per centimetro cubo di aria
In base all'art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità fissata dal medico competente o periodicamente, almeno:   1 volta ogni 3 anni
In base all'art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 2, i lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, sono sottoposti ad una visita medica:   all'atto della cessazione del rapporto di lavoro
In base all'art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 3, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, esami della funzione respiratoria, l'esame clinico generale ed in particolare:   del torace
In base all'art. 259 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 3, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami, oltre quelli di routine, quali:   la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria
In base all'art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, per agente biologico s'intende qualsiasi microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Qualsiasi microrganismo:   anche se geneticamente modificato
In base all'art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, per coltura cellulare s'intende il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi:   pluricellulari
In base all'art. 267 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comma 1, per microrganismo s'intende qualsiasi entità microbiologica:   cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto il proprio giudizio relativo alla mansione specifica dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso:   entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   inidoneità permanente
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   idoneità parziale
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   idoneità temporanea
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   inidoneità temporanea
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   idoneità
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:   idoneità permanente
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl, su scelta:   del datore di lavoro
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:   qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in:   1 volta l'anno
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata:   superiore ai 60 giorni continuativi
In base all'art. 41, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la sorveglianza sanitaria comprende, tra l'altro:   visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
In base all'art. 61, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso, ne dà immediata notizia:   all'Inail
In base all'art. 66, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è vietato consentire l'accesso dei lavoratori, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire:   l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi
In base all'art. 66, comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è vietato consentire l'accesso dei lavoratori, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, in:   pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   le attrezzature dei servizi di soccorso
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   i materiali per l'autodifesa
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   le attrezzature di protezione individuale delle forze armate
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   i materiali per la dissuasione
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   le attrezzature dei servizi di salvataggio
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   le attrezzature di protezione individuale del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico
In base all'art. 74 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commi 1 e 2, per dispositivo di protezione individuale (Dpi) s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Ai fini del suindicato decreto non costituiscono Dpi:   le attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia