Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto civile
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- Terzo è debitore di una somma di denaro nei confronti di Primo.Terzo e Secondo convengono che quest'ultimo assuma il debito diTerzo. In assenza di una dichiarazione liberatoria espressa da parte di Primo, l'adesione di questi liberaTerzo nei confronti dello stesso? Sì, solo se la liberazione di Terzo costituisce condizione espressa della stipulazione fra Terzo e Secondo
- Terzo, debitore nei confronti dell'interdetto Primo di centomila euro, effettua il pagamento direttamente a Primo, al quale è stato però regolarmente nominato quale tutore Secondo senza la previsione di particolari disposizioni o eccezioni. In questo caso, il pagamento: libera Terzo solo se il medesimo prova che ciò che ha pagato è stato rivolto a vantaggio di Primo
- Terzo, debitore nei confronti di Secondo, assegna a quest'ultimo il nuovo debitore Primo il quale si obbliga nei confronti di Secondo. Secondo dichiara espressamente di liberareTerzo. Se Primo diviene insolvente successivamente all'assunzione del debito nei confronti di Secondo, può quest'ultimo agire nei confronti diTerzo? No, salvo che Secondo ne abbia fatto espressa riserva
- Tizietto, quindicenne, all'insaputa dei suoi genitori Mevio e Mevia esegue la prestazione da lui dovuta al creditore Caio. Possono Mevio e Mevia impugnare a causa dell'incapacità di Tizietto il pagamento eseguito da quest'ultimo? No, in nessun caso
- Tizio è creditore chirografario di Caio della somma di diecimila euro per effetto di un contratto tra di loro intercorso. Sempronio è anch'egli creditore di Caio, ma il suo credito è garantito da un'ipoteca concessa dal debitore sul proprio fondo Tusculano. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo? Sì, di diritto
- Tizio è creditore chirografario di Caio della somma di diecimila euro per effetto di un contratto tra di loro intercorso. Sempronio è anch'egli creditore di Caio, ma il suo credito è garantito da un pegno concesso dal debitore. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo? Sì, di diritto
- Tizio è creditore di Caio della somma di diecimila Euro in virtù di un contratto tra loro stipulato. Affinchè il debitore Caio possa costituire in mora il creditore Tizio, é valida l'offerta reale fatta prima della scadenza del termine? No, se il termine è stato stipulato in favore del creditore
- Tizio è creditore di Caio della somma di euro 500.000. Mevio, amico di Caio, all'insaputa di quest'ultimo, esegue nei confronti di Tizio, che lo riceve, un pagamento di euro 400.000 a parziale estinzione del debito di Caio. Tizio, contemporaneamente al predetto pagamento, dichiara, in modo espresso e limitatamente alla somma ricevuta, di surrogare Mevio nei propri diritti. In tale ipotesi: Mevio e Tizio concorrono nei confronti di Caio in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario
- Tizio è creditore di Caio di una somma di danaro e Sempronio ha concesso, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondoTusculano, mentre Mevio ha prestato fideiussione a garanzia dello stesso debito. Dovendo, però, Sempronio vendere tale fondo, si accorda conTizio affinchè questi, verso il corrispettivo di una somma di danaro, rinunci alla garanzia ipotecaria. In tal caso il creditoreTizio: deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore Caio e del fideiussore Mevio
- Tizio è creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, è stata iscritta ipoteca su di un immobile del debitore. La rinunzia da parte diTizio alla garanzia ipotecaria prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito? No
- Tizio è creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, è stata iscritta ipoteca su un immobile di un terzo. La rinunzia da parte diTizio alla garanzia ipotecaria prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito? No
- Tizio è creditore di Caio di una somma e, a garanzia dell'adempimento, ha ricevuto in pegno un bene mobile. La rinunzia da parte diTizio a tale garanzia prima dell'adempimento fa presumere la remissione del debito? No
- Tizio è creditore di Caio di una somma e, per l'adempimento del debito, Sempronio ha prestato fideiussione. La remissione del debito accordata daTizio nei confronti di Caio libera il fideiussore Sempronio? Sì
- Tizio è creditore di Caio e, a garanzia del debito, Sempronio ha consentito l'iscrizione di una ipoteca su un proprio immobile. Se Mevio paga il debito di Caio e Tizio lo surroga nei suoi diritti, tale surrogazione ha effetto anche contro il terzo datore d'ipoteca? Sì, purchè la surrogazione sia annotata in margine all'iscrizione dell'ipoteca
- Tizio è creditore di Caio per avergli prestato la somma di ventimila Euro da restituire entro un anno. Caio sei mesi dopo il prestito, d'accordo con Sempronio, simula la vendita a costui del fondoTusculano, unico bene immobile di proprietà dello stesso Caio. Mevio, sentendosi garantito dal fatto che Sempronio, sinora nullatenente, ha acquistato il fondoTusculano, gli presta la somma di diecimila Euro. Nel conflitto traTizio e Mevio, entrambi creditori chirografari: prevarrà Tizio, poichè il suo credito è anteriore all'atto simulato
- Tizio è creditore di Caio, il quale è titolare esclusivo dell'usufrutto legale di un appartamento di proprietà del figlio minore Caietto. Tizio intende iniziare un'azione esecutiva per recuperare il credito derivante da un atto compiuto da Caio per scopi estranei ai bisogni della famiglia, fatto di cui Tizio è a conoscenza. Il creditore in questo caso: Non può espropriare l'usufrutto legale; non può agire, inoltre, sui frutti del bene di Caietto perchè era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
- Tizio è creditore di Caio, il quale è titolare esclusivo dell'usufrutto legale di un fondo rustico di proprietà del figlio minore Caietto. Il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tizio, per recuperare il credito, intende intraprendere un'azione esecutiva sui frutti dell'immobile; egli, pertanto, chiede al notaio Romani se è possibile. Il notaio risponderà che: Tizio potrà agire sui frutti del fondo rustico di proprietà di Caietto solo se non era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia
- Tizio è creditore nei confronti di Caio della somma di diecimila euro, il cui pagamento è garantito da fideiussione. Sempronio, all'insaputa del proprio fratello Caio, paga a Tizio la predetta somma estinguendo il debito. Se Tizio, contemporaneamente al pagamento ricevuto da Sempronio, con dichiarazione espressa portata a conoscenza di Caio, fa subentrare Sempronio nella propria posizione di creditore e, specificamente, nella garanzia fideiussoria, si configura un'ipotesi di: surrogazione per volontà del creditore
- Tizio è debitore della somma di complessivi euro cinquecentomila nei confronti di Caio, Sempronio, Filano e Mevio e con essi conclude un contratto con il quale li incarica di liquidare alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. In questo caso, le parti hanno concluso un contratto: Di cessione dei beni ai creditori
- Tizio è debitore della somma di complessivi euro cinquecentomila nei confronti di Caio, Sempronio, Filano e Mevio e con essi conclude un contratto con il quale li incarica di liquidare tutte le sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. In questo caso, le parti hanno concluso un contratto: Di cessione dei beni ai creditori
- Tizio è debitore di Caio della somma di cinquemila euro a titolo di mutuo garantito con un pegno su un proprio bene mobile. Le parti in epoca successiva alla stipula del relativo contratto si recano dal notaio Romani e gli chiedono se possono pattuire che, in caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa data in pegno passi al creditore Caio. Il notaio risponderà: Che il patto è nullo
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro da restituire entro dieci anni con interessi da calcolarsi al tasso legale. Gli stessi hanno convenuto che Tizio, a garanzia del credito di Caio, gli consegnerà il proprio fondo Tusculano affinchè lo stesso Caio ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e quindi al capitale. Possono le parti, successivamente alla stipula di tale contratto, convenire un nuovo patto aggiuntivo in base al quale la proprietà dell'immobile passi a Caio nel caso di mancato pagamento del debito? no, in nessun caso
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro da restituire entro dieci anni con interessi da calcolarsi al tasso legale. Gli stessi hanno convenuto che Tizio, a garanzia del credito di Caio, gli consegnerà il proprio fondo Tusculano affinchè lo stesso Caio ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi e quindi al capitale. Essi intendono altresì stabilire che la proprietà dell'immobile passi a Caio nel caso di mancato pagamento del debito. Quest'ultima pattuizione è valida? No, in nessun caso
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro ed ha convenuto con lo stesso che, a garanzia del credito, gli consegnerà il fondo Tusculano di sua proprietà affinchè Caio ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, convenuti nella misura legale, e quindi al capitale. Si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di redigere il relativo contratto che, precisano, dovrà avere una durata di almeno quindici anni. Il notaio risponderà che: in ogni caso tale contratto non può avere una durata superiore a dieci anni
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro ed ha convenuto con lo stesso che, a garanzia del credito, Sempronio gli consegnerà il fondo Tusculano di sua proprietà affinchè Caio ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, convenuti nella misura legale, e quindi al capitale. Tizio, Caio e Sempronio si recano dal notaio Romolo Romani e gli chiedono di redigere il relativo contratto che, precisano, dovrà avere una durata di almeno quindici anni. Il notaio risponderà che: in ogni caso tale contratto non può avere una durata superiore a dieci anni
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro per effetto di un contratto tra gli stessi intercorso, e a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione Filano ha concesso ipoteca sul proprio fondo Tuscolano. A norma del codice civile, al fine della messa in mora del creditore Caio, il debitore Tizio può subordinare l'offerta reale della prestazione al consenso di Caio necessario per liberare il fondo Tuscolano dall'ipoteca? Sì, in ogni caso
- Tizio è debitore di Caio della somma di diecimila Euro, oltre interessi legali dal giorno della scadenza, per effetto di un contratto tra gli stessi intercorso. Egli deve adempiere la sua obbligazione fra quindici giorni e tale termine nel contratto era stato previsto espressamente a favore del creditore Caio. Tizio vorrebbe costituire in mora Caio e si reca dal notaio Romolo Romani per incaricarlo di effettuare l'offerta reale della somma suddetta. Il notaio gli risponderà che, affinchè l'offerta sia valida, è necessario tra l'altro: che il termine sia scaduto, in quanto stipulato in favore del creditore
- Tizio è debitore di Caio della somma di euro cinquantamila a titolo di mutuo. Con testamento olografo Tizio istituisce erede universale Sempronio e dispone in favore di Caio il lascito a titolo di legato della somma di euro cinquantamila, senza però fare alcun cenno al suo debito verso Caio. In tal caso il legato: non si presume fatto per soddisfare Caio del suo credito
- Tizio è debitore di Caio della somma di settemila euro. Sempronio si reca da Tizio per richiedere il pagamento della somma e Tizio paga senza che Sempronio sia o appaia, in base a circostanze univoche, legittimato a ricevere il pagamento. In questo caso: Tizio è liberato, se Caio ratifica il pagamento o ne ha approfittato
- Tizio è debitore di Caio di una somma di danaro e Mevio ha costituito, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondoTusculano. Filano, senza esservi delegato daTizio, ne assume il debito verso Caio e quest'ultimo espressamente liberaTizio dalla sua obbligazione. In tal caso la garanzia ipotecaria costituita sul fondoTusculano: si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
- Tizio è debitore di Caio di una somma di danaro e Mevio ha costituito, a garanzia di tale debito, ipoteca sul proprio fondoTusculano.Tizio assegna al suo creditore Caio un nuovo debitore, Sempronio, il quale si obbliga verso il creditore al pagamento del debito; Caio libera espressamenteTizio dalla sua obbligazione. In tal caso la garanzia ipotecaria costituita sul fondoTusculano: si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
- Tizio è debitore di una somma di denaro nei confronti della società semplice "La Margherita" ed è invece creditore di una somma di denaro nei confronti di Sempronio socio della stessa società semplice "La Margherita". In questa ipotesi la compensazione è ammessa? No
- Tizio è debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di cinquecento euro. A sua volta Caio è debitore nei confronti del generoTizio della restituzione di un frigorifero del valore di cinquecento euro ricevuto dallo stessoTizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio è debitore nei confronti del generoTizio della somma di euro cinquecento per l'acquisto di un frigorifero regolarmente consegnatogli. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio è debitore nei confronti del generoTizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stessoTizio in deposito gratuito. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore nei confronti del suocero Caio della corresponsione di un assegno alimentare dell'importo di euro cinquecento. A sua volta Caio è debitore nei confronti del generoTizio della restituzione di una scrivania del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stessoTizio in deposito. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per l'adempimento dell'obbligazione alimentare. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore nei confronti di Caio della restituzione di un frigorifero del valore di euro cinquecento ricevuto da quest'ultimo in deposito gratuito. A sua volta Caio è debitore nei confronti diTizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stessoTizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per la restituzione del frigorifero. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore nei confronti di Caio della restituzione di una scrivania del valore di euro cinquecento ricevuta da quest'ultimo in deposito. A sua volta Caio è debitore nei confronti diTizio della restituzione di una bicicletta del valore di euro cinquecento ricevuta dallo stessoTizio in comodato. Scaduti entrambi i termini di adempimento, Caio agisce in giudizio controTizio per la restituzione della scrivania. Si verifica la compensazione tra i due debiti? No
- Tizio è debitore: verso Caio della somma di euro 20.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno un quadro d'autore, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 ottobre 2000; verso Sempronio della somma di euro 10.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno, alla presenza di testimoni, un gioiello di famiglia, senza far ricorso ad alcuna scrittura; e verso Mevio della somma di euro 2.000 a garanzia della cui restituzione ha dichiarato di voler costituire in pegno l'orologio che usa quotidianamente e che pertanto non gli consegna, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 agosto 2000. In caso di inadempimento delle predette obbligazioni da parte di Tizio, chi fra i summenzionati creditori potrà far valere la prelazione? Caio
- Tizio è debitore: verso Mevio della somma di euro 20.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno un quadro d'autore, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 ottobre 2000; verso Sempronio della somma di euro 10.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno, alla presenza di testimoni, un gioiello di famiglia, senza far ricorso ad alcuna scrittura; e verso Caio della somma di euro 2.000 a garanzia della cui restituzione ha dichiarato di voler costituire in pegno l'orologio che usa quotidianamente e che pertanto non gli consegna, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 agosto 2000. In caso di inadempimento delle predette obbligazioni da parte di Tizio, chi fra i summenzionati creditori potrà far valere la prelazione? Mevio
- Tizio è debitore: verso Sempronio della somma di euro 20.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno un quadro d'autore, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 ottobre 2000; verso Caio della somma di euro 10.000, a garanzia della cui restituzione gli ha dato in pegno, alla presenza di testimoni, un gioiello di famiglia, senza far ricorso ad alcuna scrittura; e verso Mevio della somma di euro 2.000 a garanzia della cui restituzione ha dichiarato di voler costituire in pegno l'orologio che usa quotidianamente e che pertanto non gli consegna, come risulta da scrittura privata con sottoscrizioni autenticate in data 10 agosto 2000. In caso di inadempimento delle predette obbligazioni da parte di Tizio, chi fra i summenzionati creditori potrà far valere la prelazione? Sempronio
- Tizio è obbligato a consegnare a Caio, entro un determinato termine, una scrivania da questi precedentemente acquistata. In pendenza del termine per la consegna, a causa di un improvviso terremoto, la scrivania perisce totalmente residuando di essa alcuni pezzi. In tal caso il debitore: si libera dall'obbligazione consegnando al creditore quanto residua dal perimento totale della scrivania
- Tizio è proprietario esclusivo di un fondo agricolo acquistato anteriormente al suo matrimonio con Caia ed è comproprietario con questa, in regime di comunione legale, della loro casa di abitazione. Filano, creditore di Tizio da data anteriore al matrimonio di questi, intende agire per il soddisfacimento delle sue ragioni creditorie. Il bene in comunione risponde, in questo caso, delle obbligazioni contratte da Tizio nei confronti di Filano anteriormente al matrimonio? No, salvo che in via sussidiaria fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato
- Tizio è titolare del diritto di abitazione su un appartamento di Caio. Dopo la trascrizione del diritto di abitazione, sull'appartamento viene iscritta ipoteca a favore di Sempronio.Tizio acquista l'appartamento ipotecato e, non potendo pagare il creditore, rilascia il bene ipotecato. In seguito al rilascio, il diritto di abitazione: Riprende efficacia
- Tizio è titolare dell'intero capitale della "Alfa s.p.a." che ha come unico creditore Calpurnio, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da Mevio, Sempronio e Filano, e ha affidato a Caio il controllo contabile. Il consiglio di amministrazione, con il voto contrario di Filano, costituisce un patrimonio destinato ad uno specifico affare. Nei sessanta giorni successivi all'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, chi può fare opposizione al tribunale? Calpurnio
- Tizio acquista da Caio un appartamento in Roma per il quale il venditore aveva ottenuto, all'epoca del suo acquisto, un mutuo da Sempronio garantito da ipoteca di primo grado concessa da Mevio su un cespite di sua proprietà.Tizio nell'atto di acquisto si accolla il debito residuo di Caio verso Sempronio e quest'ultimo, presente alla stipula, aderisce alla stipulazione dichiarando espressamente di liberare il debitore originario Caio. In tal caso la garanzia ipotecaria: si estingue, se Mevio non consente espressamente a mantenerla
- Tizio che, senza delegazione del debitore Caio, assume il debito di questi verso il creditore Sempronio, può opporre allo stesso Sempronio le eccezioni relative ai suoi rapporti con Caio? No, se non si è convenuto diversamente
- Tizio concede a Caio, a titolo di mutuo, la somma di cinquantamila euro. Nel relativo contratto Caio, dopo avere garantito la restituzione della somma mediante consenso all'iscrizione di ipoteca su un bene di sua proprietà, conviene conTizio che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata passi al creditore.Tale patto è: Nullo
- Tizio e Caia, genitori esercenti la potestà sul minoreTizietto, possono consentire la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito vantato dal minore e non ancora soddisfatto dal debitore? No
- Tizio e Caio hanno stipulato un contratto con il quale Tizio ha alienato a Caio il fondo Tuscolano e, quale corrispettivo dell'alienazione, Caio si è impegnato a corrispondere congiuntamente a favore dei tre figli di Tizio - Primo, Secondo e Terzo - una rendita vitalizia per tutta la durata della vita di esso debitore. Dopo poco tempo Primo muore e nel contratto nulla è stato pattuito per l'ipotesi della morte dei vitaliziati. Caio, pertanto: Dovrà continuare a corrispondere a Secondo e Terzo l'intera rendita
- Tizio e Caio sono reciprocamente debitore e creditore della somma di euro centomila, ma per il debito di Caio,Tizio ha spontaneamente e gratuitamente concesso una dilazione nel pagamento. In questo caso: la dilazione non è di ostacolo alla compensazione
- Tizio e Caio, agricoltori, sono condebitori in solido verso Sempronio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, è stata costituita ipoteca su un fondo rustico di proprietà diTizio e su un appartamento di proprietà di Caio. SuccessivamenteTizio e Sempronio convengono espressamente di novare l'obbligazione originaria e di sostituirla con l'obbligo, a carico del soloTizio ma con effetto liberatorio per entrambi i condebitori, di effettuare determinati lavori nella prossima stagione su terreni dello stesso Sempronio. In tal caso l'ipoteca a garanzia del credito anteriore: può essere riservata soltanto sul terreno del debitore Tizio
- Tizio e Caio, fratelli agricoltori, sono condebitori in solido verso Sempronio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, è stata costituita ipoteca su un fondo rustico di proprietà diTizio e su un appartamento di proprietà di Caio. SuccessivamenteTizio e Sempronio convengono che l'obbligazione di restituire la somma di danaro mutuata venga sostituita dall'obbligo, a carico del soloTizio, ma con effetto liberatorio per entrambi i condebitori, di effettuare determinati lavori nella prossima stagione su terreni dello stesso Sempronio. In tal caso la garanzia del credito anteriore: può essere riservata soltanto sul terreno del debitore Tizio che fa la novazione
- Tizio e Caio, soci della "Alfa società in nome collettivo di Tizio" avente durata fino al 31 dicembre 2001, deliberano la proroga della durata al 31 dicembre 2030. Sempronio, creditore particolare di Tizio, come può tutelarsi? Può fare opposizione alla proroga, entro tre mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese
- Tizio ha accettato con il beneficio dell'inventario l'eredità devolutagli dal padre Caio dal quale è stato nominato unico erede. Tizio paga con denaro proprio a Sempronio, creditore chirografario del defunto, la somma di diecimila Euro. In questo caso Tizio é surrogato nei diritti del creditore? sì, di diritto
- Tizio ha acquistato da Caio il fondo Tusculano per la somma di diecimila euro ma deve ancora versare a saldo del prezzo la somma di seimila euro. Prima del pagamento del saldo, Tizio scopre che l'immobile è gravato da un'ipoteca per cinquemila euro in favore di Sempronio a garanzia di un credito di quest'ultimo verso Caio. Se Tizio paga a Sempronio la somma di cui costui era creditore verso Caio, la surrogazione ha luogo? Sì, di diritto
- Tizio ha acquistato da Caio un terreno gravato da ipoteca a favore di Sempronio e, non potendo pagare il creditore, ha regolarmente rilasciato il bene. Prima dell'annotazione della dichiarazione di rilascioTizio aveva concesso un'ipoteca a favore di Filano. Il rilascio pregiudica l'ipoteca iscritta a favore di Filano? No
- Tizio ha alienato a Caio un immobile pattuendo come corrispettivo il diritto di esigere per tutta la sua vita un'annualità pari a euro quindicimila. Caio dopo due anni interrompe le corresponsioni e non viene mai costituito in mora. Dopo nove anni dall'alienazione Tizio si reca dal notaio per sapere se ha ancora diritto a percepire sia la rendita che le annualità scadute e non corrisposte. Il notaio risponde: Che ha ancora diritto a percepire la rendita e che ha inoltre diritto a percepire le ultime cinque annualità scadute e non corrisposte
- Tizio ha assunto nei confronti dei coniugi Caio e Caia l'obbligo di eseguire ingenti lavori di falegnameria nella loro villa di Capri. Tizio, che ha ricevuto al momento della conclusione del contratto l'intero corrispettivo pattuito, si è impegnato a completare i lavori entro la fine del mese successivo. In tal caso il termine stabilito per l'adempimento dell'obbligazione a carico di Tizio: si presume a favore del debitore Tizio
- Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del creditore, dovrà restaurare gli affreschi della villa di Anzio di proprietà di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del debitoreTizio, il creditore: può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno
- Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del creditore, dovrà restaurare gli affreschi della villa di proprietà di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del creditore Caio, il debitore: è liberato dall'obbligazione, salvo che il creditore preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno
- Tizio ha assunto nei confronti di Caio una obbligazione alternativa per la quale, a scelta del debitore, dovrà restaurare gli affreschi della villa di proprietà di Caio o, alternativamente, restaurargli un quadro antico. Se la prestazione di restaurare il quadro antico diviene impossibile per colpa del creditore Caio, il debitore: è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento del danno
- Tizio ha concesso al proprio creditore Caio ipoteca su un terreno di sua proprietà. SuccessivamenteTizio vende detto terreno a Sempronio. L'ipoteca attribuisce a Caio: Il diritto di espropriare anche in confronto di Sempronio il bene vincolato a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione
- Tizio ha concesso ipoteca sul proprio appartamento in Roma a favore del suo creditore Caio. Se nel titolo non è stata determinata la somma di danaro per cui l'iscrizione deve essere eseguita: Caio può determinare tale somma nella nota per l'iscrizione
- Tizio ha dato in pegno al proprio creditore Caio uno dei suoi quadri d'autore. Alcuni giorni dopo la costituzione del pegno e senza alcuna responsabilità di Caio, un incendio sviluppatosi nella casa in cui era diligentemente custodito il quadro, ne determina il totale perimento. Il codice civile riserva in questo caso al creditore qualche tutela? Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Nonostante Caio abbia ricevuto il pagamento in mala fede, Tizio gli offre di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio: può essere impugnato da Tizio ma non da Caio
- Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che è venuto a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in buona fede, gli offre di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio: può essere impugnato sia da Tizio che da Caio
- Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che non dispone di cose con cui eseguire la prestazione, viene a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in mala fede. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio: non può essere impugnato nè da Tizio nè da Caio
- Tizio ha eseguito con cose di Mevio, delle quali non poteva disporre, il pagamento a cui era tenuto nei confronti del creditore Caio. Tizio, che non dispone di cose con cui eseguire la prestazione, viene a sapere che Caio ha ricevuto il pagamento in buona fede. Nei rapporti tra Caio e Tizio, il pagamento eseguito da Tizio con cose di Mevio: può essere impugnato da Caio ma non da Tizio
- Tizio ha girato a Caia una cambiale garantita da ipoteca immobiliare a lui rilasciata da Sempronio, ipoteca regolarmente annotata sul titolo; Caia, a sua volta, ha girato detta cambiale a Filano. Alla scadenza Sempronio ha pagato la cambiale. Da chi deve essere dato il consenso per la cancellazione dell'ipoteca, tenuto presente che Tizio è il creditore risultante dai registri immobiliari, che Caia è il primo giratario e che Filano è il creditore che ha ricevuto il pagamento? Da Tizio
- Tizio ha la rappresentanza di un consorzio con attività esterna costituito in forma non societaria tra le società a responsabilità limitata Alfa, Beta e Gamma . Egli, in nome del consorzio, acquista un sistema informatico per la gestione dell'attività consortile, assumendo l'obbligazione di pagare il relativo prezzo entro un mese dalla conclusione del contratto. Il fornitore creditore può far valere i suoi diritti: esclusivamente sul fondo consortile
- Tizio ha prestato in favore di Sempronio, creditore di Caio della somma di diecimila Euro, fideiussione per l'intero ammontare del debito. A seguito dell'inadempimento di Caio, Tizio paga il debito a Sempronio; in tal caso egli ha regresso contro Caio? Sì, anche se Caio non fosse consapevole della prestata fideiussione
- Tizio ha sottoposto a ipoteca, a favore del proprio creditore Caio, una villetta di sua proprietà. Dopo alcuni giorni dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, per cause indipendenti dalla responsabilità di Caio, un incendio determina il deterioramento della villetta, che diventa insufficiente alla sicurezza del creditore. Il codice civile riserva in questo caso al creditore medesimo qualche tutela? Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio ha sottoposto a ipoteca, a favore del proprio creditore Caio, una villetta di sua proprietà. Dopo alcuni giorni dall'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari, per cause indipendenti dalla responsabilità di Caio, un incendio determina il totale perimento della villetta con conseguente insufficienza della sicurezza del creditore. Il codice civile riserva in questo caso al creditore qualche tutela? Sì, il creditore può chiedere al debitore che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio ha venduto a Caio un appartamento e le parti hanno stabilito che il venditore potrà, a sua scelta da effettuarsi entro tre mesi dalla vendita, esigere il prezzo pattuito o alternativamente ricevere da Caio la sua collezione di orologi d'epoca. Se il creditore non esercita la facoltà di scelta nel termine stabilito, questa: passa al debitore
- Tizio ha venduto a Caio un quadro d'autore unico nel suo genere, obbligandosi ad effettuarne la consegna entro trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, Caio ha formalmente costituito in moraTizio nei modi previsti dalla legge. Successivamente il quadro, che non è ancora stato consegnato a Caio, perisce per causa non imputabile aTizio. In tal caso: Tizio non è liberato dall'obbligazione della consegna, se non prova che il quadro sarebbe ugualmente perito presso Caio
- Tizio intende costituire una rendita vitalizia in favore della cugina Caia, vedova sessantenne, priva di mezzi e chiede al notaio Romolo Romani se il debitore di una rendita è tenuto a pagarla in ogni caso per tutto il tempo per il quale è stata costituita, anche se la sua prestazione dovesse divenire gravosa. Il notaio interpellato risponderà che: La rendita è comunque dovuta
- Tizio nell'anno 1992 ha concesso ipoteca su un terreno di sua proprietà. Nell'anno 1995 ha realizzato sul detto terreno un fabbricato costituito da due appartamenti indipendenti, uno ubicato al piano terreno e l'altro al piano primo. Poichè nell'anno duemila intende procedere alla vendita dell'appartamento ubicato al piano primo, libero da qualsiasi iscrizione pregiudizievole, mantenendo la garanzia sui restanti beni, si reca dal Notaio, il quale gli dirà che: occorre che il creditore ipotecario presti il consenso alla restrizione dell'ipoteca al solo piano terreno
- Tizio, a garanzia di un mutuo da lui contratto con Caio, concede ipoteca su un appartamento di sua proprietà. Dopo due mesiTizio muore, i suoi eredi accettano puramente e semplicemente la sua eredità e presentano la relativa dichiarazione di successione. Il creditore Caio iscrive l'ipoteca a proprio favore solo dopo due mesi dalla morte diTizio. In questo caso, il privilegio dello Stato per quanto riguarda l'imposta di successione: Non ha effetto a danno del creditore Caio
- Tizio, affetto da grave malattia, negli ultimi anni della sua vita non fa più fronte al pagamento delle ingenti spese condominiali. L'amministratore del condominio, dopo avere inutilmente ingiunto a Tizio il pagamento di tali spese, si rivolge a un legale per la tutela dei diritti del condominio ed ottiene la pronunzia di una sentenza idonea all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni di Tizio. Prima dell'iscrizione dell'ipoteca Tizio muore e il figlio Caio, unico chiamato alla sua eredità, non ne fa accettazione. Poichè Caio non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale, d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità giacente. In tal caso: l'ipoteca giudiziale non può essere iscritta sui beni ereditari, anche se la sentenza è stata pronunziata anteriormente alla morte del debitore
- Tizio, affetto da grave malattia, negli ultimi anni della sua vita non fa più fronte al pagamento delle ingenti spese condominiali. L'amministratore del condominio, dopo avere inutilmente ingiunto a Tizio il pagamento di tali spese, si rivolge a un legale per la tutela dei diritti del condominio ed ottiene la pronunzia di una sentenza idonea all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni di Tizio. Prima dell'iscrizione dell'ipoteca Tizio muore e il figlio Caio, unico chiamato alla sua eredità, la accetta con beneficio d'inventario. In tal caso: l'ipoteca giudiziale non può essere iscritta sui beni ereditari, anche se la sentenza è stata pronunziata anteriormente alla morte del debitore
- Tizio, artigiano ebanista, è debitore di Caio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, ha costituito ipoteca di primo grado sulla sua casa di Roma. Successivamente creditore e debitore stabiliscono concordemente che all'obbligo di versare la somma mutuata venga sostituito l'obbligo a carico diTizio di realizzare alcuni mobili per la villa di Caio e, in tale accordo, le parti non hanno fatto alcun cenno all'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione originaria. In tal caso l'ipoteca: Si estingue, non avendo le parti convenuto espressamente di mantenerla per il nuovo credito
- Tizio, Caio e Sempronio si sono costituiti fideiussori del debitore Mevio nei confronti del creditore Filano. Dopo un certo tempo Filano accorda la remissione aTizio, e Caio e Sempronio vi consentono. In questo caso Caio e Sempronio: rimangono obbligati ciascuno per l'intero
- Tizio, Caio e Sempronio sono creditori solidali nei confronti del debitore Mevio. La remissione del debito fatta solo daTizio libera il debitore anche verso gli altri creditori? Sì, ma solo per la parte spettante al creditore che ha fatto la remissione
- Tizio, che ha ricevuto in donazione da Caio un appartamento gravato da ipoteca e che ha provveduto a pagare il creditore ipotecario, ha ragione d'indennità verso il donante? Sì
- Tizio, che ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi a Roma e ha la sua dimora abituale a Milano, si reca periodicamente a Firenze per lavoro ed è proprietario di una villa a Cortina dove trascorre le vacanze invernali ed estive. In tal caso, a norma del codice civile, il domicilio di Tizio è in: Roma
- Tizio, che senza delegazione del debitore Caio, assume il debito di questi verso il creditore Sempronio, può opporre a quest'ultimo la compensazione che Caio avrebbe potuto opporre allo stesso Sempronio? No, quantunque la compensazione si sia verificata prima dell'espromissione
- Tizio, chiamato per testamento all'eredità di Caio, ha accettato la suddetta eredità puramente e semplicemente. Sempronio era creditore verso il defunto di una cospicua somma di denaro a titolo di risarcimento del danno; Mevio è invece creditore verso Tizio di una somma di denaro a titolo di mutuo. In tale caso, non offrendo il patrimonio di Tizio sufficienti garanzie di solvibilità: Sempronio, e non anche Mevio, può esercitare il diritto alla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
- Tizio, con contratto simulato, vende a Caio il fondoTuscolano, nuocendo al proprio creditore Sempronio. Caio, a sua volta, vende il fondoTuscolano a Mevio che è ignaro di aver acquistato da un proprietario solo apparente. Nel nostro caso, il creditore Sempronio: Potrà opporre la simulazione a Mevio solo se la trascrizione della domanda di simulazione precede la trascrizione della vendita del fondo Tuscolano da Caio a Mevio
- Tizio, con vendita simulata, trasferisce a Caio il fondoTuscolano. Sempronio creditore di Caio procede al pignoramento del fondoTuscolano. PuòTizio far valere la simulazione nei confronti di Sempronio? No, se Sempronio era in buona fede
- Tizio, creditore della "Alfa società in nome collettivo di Caio e C.", in liquidazione, può pretendere il pagamento dal socio Caio? No, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale
- Tizio, creditore dell'eredità relitta da Caio, avendone interesse, può chiedere validamente che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale Sempronio, legatario, dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare al legato? Sì, e trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, Sempronio perde il diritto di rinunziare
- Tizio, creditore di Caio della somma di 10.000 euro rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validità del deposito, ma il creditore Tizio rifiuta di ricevere la somma offerta. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara valido il deposito, il creditore Tizio consente che il debitore Caio lo ritiri, in tal caso: Il creditore può rivolgersi contro il debitore, ma non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito
- Tizio, creditore di Caio della somma di 50.000 euro rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validità del deposito stesso. Il creditore Tizio accetta il deposito e successivamente consente che il debitore Caio lo ritiri, in tal caso: Il creditore può rivolgersi contro il debitore, ma non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, nè valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito
- Tizio, creditore di Caio della somma di cinquemila euro, rifiuta di accettare l'offerta reale fatta da Caio, eseguita a norma di legge. Il debitore Caio successivamente esegue il deposito del denaro, nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per la validità del deposito stesso, ma il creditore Tizio rifiuta di ricevere la somma offerta. Prima che il deposito sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato Caio lo ritira, in tal caso: Caio non è liberato dalla sua obbligazione
- Tizio, creditore di Caio, ha dichiarato per iscritto di rimettere il debito e ha comunicato tale dichiarazione al debitore. L'obbligazione in tal caso si estingue? Sì, salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
- Tizio, creditore ipotecario di Caio, pur sussistendo il credito garantito, non procede nei termini alla rinnovazione dell'ipoteca. Spirato il termine per la rinnovazione, Caio ha trasferito a terzi l'immobile oggetto di ipoteca.Tizio: Può procedere a una nuova iscrizione e l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione, ma questa non può essere presa contro il terzo acquirente dell'immobile ipotecato che ha trascritto il proprio titolo di acquisto
- Tizio, debitore di Caia, ha dato in pegno a quest'ultima un prezioso libro. Per caso fortuito il libro dato in pegno, e non assicurato, perisce. In tal caso Caia: può chiedere che le sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio, debitore di Caio della somma di euro 10.000, ha delegato Sempronio, suo debitore per una somma superiore ed immediatamente esigibile, a pagare il suo debito verso Caio. In tal caso, Sempronio: non è tenuto ad accettare l'incarico, fatti salvi gli usi diversi
- Tizio, debitore di Caio di una somma di danaro, allo scadere del termine pattuito effettua il pagamento a quest'ultimo di quanto dovutogli, ignorando che nel periodo intercorso tra il sorgere dell'obbligazione e il termine di adempimento, Caio è stato interdetto e gli è stato nominato un tutore senza la previsione di particolari disposizioni o eccezioni. In questa ipotesi, Tizio è comunque liberato dalla sua obbligazione? No, salvo che provi che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio di Caio
- Tizio, debitore di Caio di una somma di denaro, con il consenso di quest'ultimo, in luogo della prestazione dovuta, trasferisce a Caio la proprietà di un bene mobile. In quale momento può considerarsi estinta l'obbligazione originaria di Tizio? Nel momento in cui Tizio esegue la prestazione diversa
- Tizio, debitore di Caio, aliena, a titolo gratuito, a Sempronio l'unico bene immobile di sua proprietà. Quali presupposti si richiedono affinché il creditore Caio possa validamente esperire l'azione revocatoria ordinaria? Occorre che l'atto di disposizione arrechi pregiudizio alle ragioni del creditore e che sussista nel debitore la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca
- Tizio, debitore di Caio, costituisce in pegno a favore di questo un anello d'oro e conviene con Caio che quest'ultimo, nel caso di mancato pagamento del credito nel termine fissato, divenga proprietario della cosa data in pegno. In questo caso, il patto: è nullo
- Tizio, debitore di Caio, delega Sempronio ad eseguire il pagamento. Sempronio, a sua volta debitore diTizio, é obbligato ad accettare l'incarico? No, salvo gli usi diversi
- Tizio, debitore di Caio, esegue il pagamento a Sempronio che non è legittimato a riceverlo nè appare tale. Caio approfitta del pagamento. In tale caso: Tizio è liberato
- Tizio, debitore di Caio, gli assegna un nuovo debitore, Sempronio, il quale si obbliga verso Caio.Tizio è liberato dalla sua obbligazione? No, salvo che Caio dichiari espressamente di liberarlo
- Tizio, debitore di Caio, ha costituito ipoteca a favore dello stesso Caio sul suo appartamento in Roma. Per caso fortuito il bene sottoposto ad ipoteca perisce. In tal caso Caio: Può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio, debitore di Caio, ha dato in pegno a quest'ultimo un quadro di sua proprietà di grande valore. Per caso fortuito il bene dato in pegno perisce. In tal caso Caio: Può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio, debitore di Caio, ha dato in pegno a quest'ultimo un quadro di sua proprietà di grande valore. Per caso fortuito la cosa data in pegno si deteriora in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore. In tal caso Caio: Può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito
- Tizio, debitore di Caio, ha delegato Sempronio per eseguire il pagamento. In questo caso: Sempronio può obbligarsi verso Caio, salvo che Tizio l'abbia vietato
- Tizio, debitore di Caio, Sempronio e Mevio complessivamente della somma di centomila Euro, li ha incaricati di liquidare tutte le sue attività, immobili compresi, e di ripartirne tra di loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Se Tizio ha occultato passività: la cessione dei beni ai creditori può essere annullata
- Tizio, debitore di Caio, Sempronio e Mevio complessivamente della somma di centomila Euro, li ha incaricati di liquidare tutte le sue attività, immobili compresi, e di ripartirne tra di loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Se Tizio, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi: la cessione dei beni ai creditori può essere annullata
- Tizio, debitore di Caio, Sempronio e Mevio complessivamente della somma di centomila Euro, li ha incaricati di liquidare tutte le sue attività, immobili compresi, e di ripartirne tra di loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Se Tizio ha simulato passività inesistenti: la cessione dei beni ai creditori può essere annullata
- Tizio, debitore di Sempronio della somma di settemila euro produttiva di interessi, e da pagarsi entro un anno dal sorgere dell'obbligazione, dopo sei mesi effettua il pagamento della somma capitale dichiarando espressamente di voler imputare il pagamento al capitale stesso e non agli interessi già scaduti. In questo caso Tizio: Può fare tale imputazione solo con il consenso di Sempronio
- Tizio, figlio unico di Mevia, vedova, dopo cinque mesi dalla morte della madre, si reca dal notaio Romolo Romani per accettare con beneficio di inventario l'eredità a lui devoluta e non regolata da alcun testamento. Precisa che dopo la morte della madre egli ha continuato ad abitare nell'appartamento di proprietà di Mevia in cui entrambi dimoravano e che l'inventario è stato ultimato già da due mesi. Il notaio dirà che Tizio: non può più accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, in quanto è ormai considerato erede puro e semplice
- Tizio, figlio unico di Mevia, vedova, dopo cinque mesi dalla morte della madre, si reca dal notaio Romolo Romani per accettare con beneficio di inventario l'eredità a lui devoluta e non regolata da alcun testamento. Precisa che dopo la morte della madre egli ha continuato ad abitare nell'appartamento di proprietà di Mevia in cui entrambi dimoravano e chiede che, dopo l'accettazione, venga iniziato al più presto l'inventario. Il notaio dirà che Tizio: non può più accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, in quanto è ormai considerato erede puro e semplice
- Tizio, imprenditore edile, è debitore di Caio di una somma di danaro a titolo di mutuo e, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, è stato costituito in pegno presso il domicilio di Caio un orologio d'oro di proprietà diTizio. Successivamente creditore e debitore stabiliscono concordemente che all'obbligo di versare la somma mutuata venga sostituito l'obbligo a carico diTizio di realizzare alcuni lavori di ristrutturazione nella villa di Caio e, in tale accordo, le parti non hanno fatto alcun cenno al pegno costituito a garanzia dell'obbligazione originaria. In tal caso il pegno: Si estingue, non avendo le parti convenuto espressamente di mantenerlo per il nuovo credito
- Tizio, imprenditore titolare di una azienda con sede, uffici e stabilimento in Roma e depositi in Pomezia, possiede una casa a Civitavecchia dove abitualmente dimora con la famiglia da oltre dieci anni e, attualmente, si trova nella sua villetta di Ostia per le vacanze estive. In tal caso, a norma del codice civile, la residenza di Tizio è: Civitavecchia
- Tizio, in gravi difficoltà finanziarie, con atto del Notaio Romolo Romani del 10 maggio 2000, vende a Caio un appartamento in Roma. Il Notaio trascrive l'atto il 15 maggio 2000. Sempronio, creditore di Tizio, fa iscrivere in data 14 maggio 2000, un'ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo del 12 maggio 2000. In questo caso: la compravendita non ha effetto riguardo a Sempronio, in quanto l'iscrizione dell'ipoteca è di data anteriore rispetto alla trascrizione dell'atto di compravendita
- Tizio, istituito erede universale da Caio, ha accettato l'eredità con il beneficio dell'inventario. L'obbligazione per la quale Caio era debitore di Tizio è, in tal caso, estinta? No
- Tizio, mediante contratto, ha costituito sul suo appartamento in Roma ipoteca a favore di Sempronio a garanzia del debito di Caio, nulla convenendo circa il beneficio della preventiva escussione del debitore. PuòTizio invocare la preventiva escussione di Caio? No
- Tizio, mediante delegazione, ha assegnato al proprio creditore Sempronio un nuovo debitore, Caio, il quale si è obbligato verso lo stesso Sempronio. All'atto dell'assunzione dell'obbligazione da parte di Caio, Sempronio ha dichiarato espressamente di liberareTizio senza alcuna riserva. In questo casoTizio è definitivamente liberato? Sì, salvo che Caio fosse insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto di Sempronio
- Tizio, Mevio e Caio, soci della società "Alfa società in nome collettivo di Tizio", con scrittura privata autenticata il 2 febbraio 2003, hanno deliberato la proroga al 31 dicembre 2030 della società, la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2004. La delibera viene iscritta nel registro delle imprese il 2 marzo 2003. Il 10 aprile 2003 Sempronio, creditore particolare di Tizio, fa opposizione alla proroga della società. Tizio, Mevio e Caio chiedono al notaio quali siano le conseguenze di tale opposizione. Il notaio risponde che: se l'opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota di Tizio
- Tizio, minore soggetto a tutela, è debitore della somma di euro 10.000 nei confronti del tutore Caio e, nel contempo, creditore di somma di pari importo nei confronti del protutore Sempronio. Caio, in adempimento del debito esistente nei suoi confronti, sarebbe disposto a rendersi cessionario del credito vantato da Tizio verso Sempronio. Il notaio dirà alle parti che: Caio non può rendersi in nessun caso cessionario del credito vantato da Tizio verso Sempronio
- Tizio, minore soggetto a tutela, residente a Milano, è proprietario di un rustico in Val Gardena i cui costi di manutenzione sono divenuti insostenibili, rendendone opportuno il trasferimento. Caio, tutore di Tizio, è proprietario di un appartamento a Milano che intenderebbe permutare con il rustico di proprietà di Tizio, onde consentirgli di liberarsi dagli onerosi costi di manutenzione e di possedere una dimora di sua proprietà dove poter abitare per continuare gli studi. A tal fine Caio si reca dal notaio Romolo Romani e gli domanda se ciò sia possibile. Il notaio risponderà: che Caio non può in alcun caso permutare il proprio appartamento con il rustico di proprietà di Tizio
- Tizio, nullatenente senza redditi e debitore di Sempronio di euro cinquemila, rinunzia all'eredità di Caio. Può Sempronio farsi autorizzare ad accettare l'eredità di Caio in nome e luogo del rinunziante Tizio per soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del suo credito? Sì, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla rinunzia
- Tizio, ottantenne, simulando un contratto di compravendita, dona alla giovane amica Caia l'unico immobile di sua proprietà. SuccessivamenteTizio muore lasciando unica erede l'anziana moglie Mevia. Non essendo rimasto più nulla nell'asse ereditario, Filano, creditore del defuntoTizio da data anteriore al contratto di compravendita, certo che il contratto stipulato fra lo stessoTizio e la giovane amica Caia sia simulato, intende esperire l'azione di simulazione avvalendosi di tre testimoni per fornirne la prova. In tal caso è ammissibile la prova per testimoni della simulazione? Sì
- Tizio, proprietario di un appartamento, si obbliga nei confronti del vicino Sempronio a non locare tale immobile a studenti per la durata di un anno dalla convenzione; nel contratto viene evidenziato l'interesse di Sempronio all'obbligo assunto daTizio. Dopo otto mesiTizio contravviene a tale obbligo locando l'appartamento a un gruppo di studenti prossimi alla laurea. In questo caso: Non si applicano le disposizioni sulla mora del debitore
- Tizio, proprietario di un terreno, intende cederlo per ottenere in corrispettivo una rendita vitalizia. Dopo laboriose trattative raggiunge un accordo con Caio, suo coetaneo, il quale è disposto a corrispondere a Tizio la rendita da questi richiesta, ma vuole che la durata della rendita sia determinata sulla propria vita e non su quella di Tizio. Essi si recano quindi dal notaio per formalizzare i loro accordi e il notaio risponderà loro che in questo caso: il contratto può essere ricevuto perchè la rendita vitalizia può essere costituita per la durata della vita del beneficiario o di altra persona, e quindi anche del debitore
- Tizio, pur essendo titolare di un cospicuo patrimonio, versa in gravi difficoltà finanziarie. Il 10 marzo 2000 il suo creditore Sempronio ottiene una sentenza idonea all'iscrizione di un'ipoteca giudiziale. Il 20 marzo 2000 Tizio muore e i suoi eredi accettano l'eredità con beneficio di inventario. Successivamente il creditore Sempronio, avvalendosi della predetta sentenza, intende iscrivere la relativa ipoteca giudiziale. In questo caso: l'ipoteca giudiziale non può essere iscritta sui beni ereditari neppure in base a sentenza pronunziata anteriormente alla morte di Tizio, in quanto l'eredità è stata accettata con beneficio di inventario
- Tizio, quindicenne, ha spontaneamente eseguito una prestazione in esecuzione di un dovere morale. In questa ipotesi la ripetizione di quanto prestato da Tizio: è ammessa
- Tizio, titolare di un'azienda avente ad oggetto la vendita di abbigliamento in genere ed accessori, si obbliga nei confronti di Sempronio, titolare di un vicino esercizio commerciale di vendita di calzature, a non vendere tale ultimo prodotto. SuccessivamenteTizio contravviene all'obbligo assunto e comincia la vendita delle calzature. In questo caso: Non si applicano le disposizioni sulla mora del debitore
- Tizio, tutore dell'interdetto Caio, è stato autorizzato ad esigere un credito dell'interdetto garantito da ipoteca e a liberare il debitore. PuòTizio consentire la cancellazione dell'iscrizione nel caso che il credito non sia stato interamente soddisfatto? No
- Tizio, tutore dell'interdetto Caio, può consentire la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito dell'interdetto non ancora soddisfatto dal debitore? No
- Tra più debiti scaduti della medesima specie verso la stessa persona, diversamente garantiti e diversamente onerosi per il debitore, in mancanza di una dichiarazione del debitore, il pagamento a quale debito deve essere imputato, a norma del codice civile? Al debito meno garantito
- Tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale vi può essere possibilità di concorso
- Trattando degli effetti della mora sul rischio (art. 1221 c.c.), il debitore che è in mora è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile? No, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore
- Trattando della cessione dei crediti, in quale dei punti che seguono è riportato il corretto completamento del primo comma dell'art. 1260 c.c.? "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito ....". Anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
- Trattando della cessione dei crediti, in quale dei punti che seguono è riportato il corretto completamento del primo comma dell'art. 1265 c.c? "Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione....". Notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore
- Trattando della delegazione, in quale dei punti che seguono è riportato il corretto completamento del primo comma dell'art. 1268 c.c.? "Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, ....". Il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo
- Trattando dell'adempimento delle obbligazioni (Libro IV, Titolo I, Capo II c.c.), il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore? Si, solo se il debitore prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
- Trattando dell'adempimento delle obbligazioni (Libro IV, Titolo I, Capo II c.c.), il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo: Non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
- Trattando dell'adempimento delle obbligazioni, a norma dell'art. 1196 c.c. le spese del pagamento sono: A carico del debitore
- Trattando dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in quale dei punti che seguono è riportato il corretto completamento dell'art. 1257 c.c.? "La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile ....". Anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento
- Trattando dell'inadempimento delle obbligazioni, in quale dei punti che seguono è riportato il corretto completamento dell'art. 1218 c.c.? "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno ....". Se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile