Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto
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- GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI SONO: Le iscrizioni, le registrazioni, le assegnazioni, le esenzioni, i sussidi.
- GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI: Sono le iscrizioni, le registrazioni, le assegnazioni, le esenzioni, i sussidi.
- GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI: Sono atti vincolati, nel senso che l'amministrazione è tenuta ad emanarli, qualora risulti la sussistenza dei presupposti a cui la legge subordina la loro emanazione.
- GLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI PREPOSTI AL VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (ART. 16 D.LGS. N. 165/2001): Non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- GLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI SONO ANNULLABILI, SE OLTRE ALLA ASSENZA DL POSIZIONI CONSOLIDATE E ALLA ILLEGITTIMITÀ ORIGINARIA DELL'ATTO, RICORRA IN CONCRETO E IN ATTO: Un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità
- GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI SONO DOTATI DI ESECUTORIETÀ? No, non sono di norma dotati di esecutorietà, non sono dotati di autoritarietà e sono privi dei caratteri della tipicità e della nominatività.
- GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI: Non sono di norma dotati di autoritarietà.
- GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI: Non sono di norma dotati di esecutorietà.
- GLI ATTI AUTORIZZATIVI CHE HANNO AD OGGETTO ALTRI ATTI E DI CUI SONO CONDIZIONE DI EFFICACIA SI DEFINISCONO: Approvazioni.
- GLI ATTI DEL FUNZIONARIO DI FATTO: Si considerano validi finché non intervenga l'annullamento dell'atto di nomina.
- GLI ATTI DI COMUNICAZIONE ASSUMONO UNA DIVERSA VALENZA SULL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE A SECONDA CHE: Quest'ultimo sia o meno un atto ricettizio.
- GLI ATTI POSTI IN ESSERE DA UNA PA NELL'ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE CHE NON SIA AMMINISTRATIVA: Non rientrano nel novero degli atti amministrativi.
- GLI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLA CAPACITÀ DI DIRITTO PROVATO DELLA PA: Non rientrano nel novero degli atti amministrativi.
- GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN ATTIVI, CONSULTIVI E DI CONTROLLO A SECONDA: Della natura degli atti emanati in via esclusiva o prevalente.
- GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN INDIVIDUALI E COLLEGIALI A SECONDA CHE: La titolarità spetti a una o più persone.
- GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN PRINCIPALI ED AUSILIARI A SECONDA: Delle funzioni e dell'attività che essi svolgono.
- GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN SEMPLICI E COMPLESSI, A SECONDA CHE: Siano costituiti da un'unità elementare o scomponibile.