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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto

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GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI SONO:   Le iscrizioni, le registrazioni, le assegnazioni, le esenzioni, i sussidi.
GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI:   Sono le iscrizioni, le registrazioni, le assegnazioni, le esenzioni, i sussidi.
GLI ACCERTAMENTI COSTITUTIVI:   Sono atti vincolati, nel senso che l'amministrazione è tenuta ad emanarli, qualora risulti la sussistenza dei presupposti a cui la legge subordina la loro emanazione.
GLI ATTI ADOTTATI DAI DIRIGENTI PREPOSTI AL VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (ART. 16 D.LGS. N. 165/2001):   Non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI SONO ANNULLABILI, SE OLTRE ALLA ASSENZA DL POSIZIONI CONSOLIDATE E ALLA ILLEGITTIMITÀ ORIGINARIA DELL'ATTO, RICORRA IN CONCRETO E IN ATTO:   Un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità
GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI SONO DOTATI DI ESECUTORIETÀ?   No, non sono di norma dotati di esecutorietà, non sono dotati di autoritarietà e sono privi dei caratteri della tipicità e della nominatività.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI:   Non sono di norma dotati di autoritarietà.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI NON PROVVEDIMENTALI:   Non sono di norma dotati di esecutorietà.
GLI ATTI AUTORIZZATIVI CHE HANNO AD OGGETTO ALTRI ATTI E DI CUI SONO CONDIZIONE DI EFFICACIA SI DEFINISCONO:   Approvazioni.
GLI ATTI DEL FUNZIONARIO DI FATTO:   Si considerano validi finché non intervenga l'annullamento dell'atto di nomina.
GLI ATTI DI COMUNICAZIONE ASSUMONO UNA DIVERSA VALENZA SULL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE A SECONDA CHE:   Quest'ultimo sia o meno un atto ricettizio.
GLI ATTI POSTI IN ESSERE DA UNA PA NELL'ESERCIZIO DI UNA FUNZIONE CHE NON SIA AMMINISTRATIVA:   Non rientrano nel novero degli atti amministrativi.
GLI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLA CAPACITÀ DI DIRITTO PROVATO DELLA PA:   Non rientrano nel novero degli atti amministrativi.
GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN ATTIVI, CONSULTIVI E DI CONTROLLO A SECONDA:   Della natura degli atti emanati in via esclusiva o prevalente.
GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN INDIVIDUALI E COLLEGIALI A SECONDA CHE:   La titolarità spetti a una o più persone.
GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN PRINCIPALI ED AUSILIARI A SECONDA:   Delle funzioni e dell'attività che essi svolgono.
GLI ORGANI SI DISTINGUONO IN SEMPLICI E COMPLESSI, A SECONDA CHE:   Siano costituiti da un'unità elementare o scomponibile.