Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto dell'esecuzione penale
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- Dispone il co. 13, art. 11, Ord. Penit., che il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone visite mediche degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. Tali visite devono essere effettuate: Almeno due volte l'anno
- Dispone il co. 2, art. 58, Ord. Penit., che alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'Uepe e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Le attività di controllo per espressa previsione del citato comma: Devono essere svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi
- Dispone il co. 2, art. 58, Ord. Penit., che alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'Uepe e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano: L'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi
- Dispone il co. 2, art. 58, Ord. Penit., che alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'Uepe e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Le attività di controllo per espressa previsione del citato comma: Devono essere svolte con modalità tali da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale
- Dispone il co. 2, art. 58, Ord. Penit., che alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'Uepe e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Le attività di controllo per espressa previsione del citato comma: Devono essere svolte con modalità tali da recare la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative
- Dispone il co. 5, art. 50, Ord. Penit., che il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni di pena. Se si considera la liberazione anticipata, il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla misura, nell'ipotesi che abbia usufruito costantemente della detrazione: Dopo aver scontato 16 anni e venti giorni
- Dispone il co. 7, art. 11, Ord. Penit., che all'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Qualora il medico riscontri segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto: Ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza
- Dispone il co. 8, art. 656, c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive) che, qualora l'istanza per l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga: Il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione
- Dispone l'art. 274, c.p.p. che le misure cautelari sono disposte quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo: Non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede
- Dispone l'art. 274, c.p.p. che le misure cautelari sono disposte quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo: Non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti