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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione penale minorile

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La misura cautelare della permanenza in casa (art. 21, D.P.R. n. 448/1988) prescrive al soggetto minorenne di permanere:   O presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora
La misura cautelare delle prescrizioni (art. 20, D.P.R. n. 448/1988) ha efficacia:   Per due mesi
La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Il giudice può disporne la rinnovazione?   Sì, quando ricorrono esigenze probatorie
La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Il giudice può disporne la rinnovazione?   Sì, per non più di una volta
La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Quando il giudice può disporne la rinnovazione?   Quando ricorrono esigenze probatorie
La previsione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 per cui le misure cautelari a carico dei minori si eseguono, in genere, secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, si applica anche alle pene detentive?   Si, si applica alle misure cautelari, alle misure penali di comunità, alle altre misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle pene detentive e alle misure di sicurezza
La previsione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 per cui le misure di sicurezza a carico dei minori si eseguono, di norma, secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, si applica anche alle misure alternative?   Si, si applica alle misure cautelari, alle misure penali di comunità, alle altre misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle pene detentive e alle misure di sicurezza
L'art. 10 del D.Lgs. 272/1989 pone tra i criteri cui deve rispondere l'organizzazione e la gestione delle comunità (ministeriali e del privato sociale) l'utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline?   Si, per espressa disposizione
L'art. 18 del D.P.R. 448/1988 disciplina i provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. In tale caso trova applicazione anche l'art. 390 del c.p.p. (Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo)?   Sì, si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 del c.p.p.
L'art. 18 del D.P.R. 448/1988 disciplina i provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. In tale caso trova applicazione anche l'art. 391 del c.p.p. (Udienza di convalida)?   Sì, Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 del c.p.p.
L'art. 20 del D.P.R. n. 448/1988, nel disciplinare la misura cautelare delle prescrizioni ne fissa anche l'efficacia temporale?   Sì, pari a due mesi
L'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 stabilisce che le pene detentive si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto il diciottesimo anno ma non il venticinquesimo anno di età, con la precisazione che:   Il principio è valido anche quando l'esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età
L'art. 5, co. 1, D.L. n. 92/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 117/2014, e, successivamente, dall'art. 9, co. 1, D.Lgs., n. 121/2018 hanno modificato l'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989, innalzando a 25 anni la permanenza nel circuito penale minorile per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni originariamente fissata:   In 21 anni
Le comunità, ministeriali e del privato sociale, e i CDP (centri diurni polifunzionali) sono:   Rispettivamente servizi minorili residenziali e servizi minorili non residenziali
Le comunità, ministeriali e del privato sociale, e i CPA (centri di prima accoglienza) sono:   Entrambi servizi minorili residenziali
Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, sempre che (D.Lgs. 272/1989, art. 24):   Non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente
L'intervento dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni) a favore del minore viene avviato su segnalazione dell'AG e procede, nell'ordine, con:   La raccolta degli elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità e per l'elaborazione dell'inchiesta sociale di base, la formulazione del progetto educativo, l'attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice
L'intervento dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni) a favore del minore viene avviato su segnalazione:   Dell'AG
L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   È tenuta di norma a porte chiuse
L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   Può essere pubblica qualora lo richiede l'imputato che abbia compiuto gli anni sedici
L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   Si svolge a porte chiuse salvo che l'imputato sedicenne lo richieda e che la sua richiesta sia motivata (salvo cause ostative, come l'ipotesi in cui sia coimputato un infrasedicenne o uno dei coimputati non acconsenta)