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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione penale minorile

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I CDP (centri diurni polifunzionali) ) - si individui la risposta errata.   Sono servizi minorili residenziali
I CDP (centri diurni polifunzionali) ) - si individui la risposta errata.   Accolgono esclusivamente minori sottoposti a procedimento penale
I CDP (centri diurni polifunzionali) ) - si individui la risposta errata.   Accolgono esclusivamente minori dell'area penale
I CDP (centri diurni polifunzionali) e le comunità, ministeriali e del privato sociale, sono:   Rispettivamente servizi minorili non residenziali e servizi minorili residenziali
I CDP (centri diurni polifunzionali) sono:   Servizi minorili non residenziali
I CPA (centri di prima accoglienza - art. 9, D.Lgs. n. 272/1989):   Ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati
I CPA (centri di prima accoglienza) accolgono temporaneamente il minore che vi permane fino all'udienza di convalida, per un tempo massimo di:   96 ore
I CPA (centri di prima accoglienza) e gli IPM (istituti penali per i minorenni) sono:   Entrambi servizi minorili residenziali
I CPA (centri di prima accoglienza) e i CDP (centri diurni polifunzionali) sono:   Rispettivamente servizi minorili residenziali e servizi minorili non residenziali
I CPA (centri di prima accoglienza) e le comunità, ministeriali e del privato sociale, sono:   Entrambi servizi minorili residenziali
I CPA (Centri di prima accoglienza):   Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento
I CPA (centri di prima accoglienza):   Assicurano la custodia dei minorenni fino alla udienza di convalida pur non essendo una struttura di tipo carcerario
Il co. 1 dell'art. 13, D.P.R. 448/1988 concede un'ulteriore protezione al minore coinvolto nel processo penale vietando la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne. Tale disposizione non si applica:   Dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica
Il co. 1 dell'art. 13, D.P.R. 448/1988 concede un'ulteriore protezione al minore coinvolto nel processo penale vietando:   La pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne
Il DPR n. 448/1988, disciplina il processo penale a carico dei minorenni. Per la prima volta l'ordinamento si dota di una normativa penale "ad hoc" per i minorenni, con apposite disposizioni di attuazione. Tra i punti fondamentali della normativa, sono:   L'Autorità Giudiziaria acquisisce elementi circa la personalità, la condizione familiare e ambientale, le risorse e le esigenze educative del ragazzo (art. 9)
Il DPR n. 448/1988, disciplina il processo penale a carico dei minorenni. Per la prima volta l'ordinamento si dota di una normativa penale "ad hoc" per i minorenni, con apposite disposizioni di attuazione. Tra i punti fondamentali della normativa, sono:   La sospensione del processo e la messa alla prova (art. 28)
Il DPR n. 448/1988, disciplina il processo penale a carico dei minorenni. Per la prima volta l'ordinamento si dota di una normativa penale "ad hoc" per i minorenni, con apposite disposizioni di attuazione. Tra i punti fondamentali della normativa, sono:   Il minore deve comprendere il significato, il contenuto e le ragioni delle decisioni del giudice (art. 1)
Il DPR n. 448/1988, disciplina il processo penale a carico dei minorenni. Per la prima volta l'ordinamento si dota di una normativa penale "ad hoc" per i minorenni, con apposite disposizioni di attuazione. Tra i punti fondamentali della normativa, sono:   L'imputato minorenne ha diritto all'assistenza psicologica in ogni fase del processo (art. 12)
Il DPR n. 448/1988, disciplina il processo penale a carico dei minorenni. Per la prima volta l'ordinamento si dota di una normativa penale "ad hoc" per i minorenni, con apposite disposizioni di attuazione. Tra i punti fondamentali della normativa, sono:   L'Autorità Giudiziaria si avvale dei Servizi Sociali del Ministero della Giustizia e di quelli degli Enti Locali (art. 6)
Il giudice può consentire al minorenne sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa (art. 21, D.P.R. n. 448/1988)di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione?   Sì, anche con provvedimento separato a quello che dispone la misura
Il giudice può imporre al minorenne sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa (art. 21, D.P.R. n. 448/1988) limiti o divieti alla sua facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono?   Sì, con il medesimo provvedimento che dispone la misura
Il giudice, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 448/1988, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia:   Per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie
Il legislatore (art. 24, D.Lgs. n. 272/1989), per evitare una perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni, ha stabilito che la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni. Sono previste deroghe a tale previsione?   Si, quando ricorrano particolari ragioni di sicurezza che devono essere valutate dal giudice competente in relazione alle finalità rieducative, ove le stesse non siano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento. In tale ipotesi, l'esecuzione della pena nei confronti di giovani di età ricompresa tra i diciotto e i venticinque anni sarà disciplinata dalle norme previste per gli adulti
Il legislatore (art. 24, D.Lgs. n. 272/1989), per evitare una perpetuatio iurisdictionis del Tribunale per i minorenni, ha stabilito che la competenza del Tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto:   I venticinque anni
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di minima offensività:   I giudici e gli operatori dovranno preoccuparsi, nelle loro decisioni, di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l'ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   Si deve garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad "autolimitarsi"
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, alla famiglia ed all'ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo, in presenza degli altri presupposti di legge può chiudersi con la dichiarazione di "irrilevanza del fatto"
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di adeguatezza:   Il giudice dovrà individuare le misure idonee di riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto. Solo tenendo conto di questi elementi, infatti, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   L'ordinamento deve prevedere strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l'ultima e residuale misura da applicarsi
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di minima offensività:   Il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità e l'immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di destigmatizzazione:   Si deve proteggere il più possibile l'identità individuale e sociale del minorenne da processi di auto ed etero svalutazione
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   Il processo può essere sospeso per dare avvio ad un percorso di c.d. messa alla prova, durante il quale viene attuato un programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore finalizzato a valutare le sue capacità di cambiamento e di recupero
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di adeguatezza:   Solo tenendo conto di elementi quali ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   L'ordinamento deve prevedere misure tese a responsabilizzare il minore e a ridurre l'impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di minima offensività:   Le disposizioni sul processo penale minorile devono tendere a evitare l'eventuale danno causato della continuazione del procedimento
Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. n. 448/1988 si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, "a misura di minore". Per il principio di residualità della detenzione:   L'ordinamento deve prevedere strumenti adeguati affinché la carcerazione costituisca l'extrema ratio tra le misure da applicarsi
Il testo normativo di cui al D.P.R. n. 448/1988, non contiene specifici riferimenti alla fase di esecuzione della pena né al ruolo esecutivo del P.M. minorile, limitandosi a stabilire (art. 3, comma 2,) che le attribuzioni della magistratura di sorveglianza sono esercitate dal Tribunale e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni:   Nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) i giudici e gli operatori devono preoccuparsi, nelle loro decisioni, di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l'ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi?   Principio di minima offensività
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) il giudice dovrà individuare le misure idonee di riferimento alla situazione del minore (ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo) poiché solo tenendo conto di questi elementi potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende?   Principio di adeguatezza
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità e l'immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità?   Principio di minima offensività
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) il processo può essere sospeso per dare avvio ad un percorso di c.d. messa alla prova, durante il quale viene attuato un programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore finalizzato a valutare le sue capacità di cambiamento e di recupero?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) le disposizioni sul processo penale minorile devono tendere a evitare l'eventuale danno causato della continuazione del procedimento?   Principio di minima offensività
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) le misure sono "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"?   Principio di adeguatezza
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) l'ordinamento deve prevedere misure tese a responsabilizzare il minore e a ridurre l'impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) l'ordinamento deve prevedere strumenti adeguati affinché la carcerazione costituisca l'extrema ratio tra le misure da applicarsi?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) l'ordinamento deve prevedere strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l'ultima e residuale misura da applicarsi?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) si deve garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad "autolimitarsi"?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) si deve proteggere il più possibile l'identità individuale e sociale del minorenne da processi di auto ed etero svalutazione?   Principio di destigmatizzazione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988) sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, alla famiglia ed all'ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo, in presenza degli altri presupposti di legge può chiudersi con la dichiarazione di "irrilevanza del fatto"?   Principio di residualità della detenzione
In base a quale principio ispiratore del processo penale al minore (D.P.R. n. 448/1988), solo tenendo conto di elementi quali ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema della giustizia minorile tende?   Principio di adeguatezza
In quale dei punti che seguono non è correttamente riportata una funzione/compito dei CPA (centri di prima accoglienza)?   Assicurare che i minori, entro 96 ore dall'ingresso, siano sottoposti tempestivamente a visita medica
In quale dei punti che seguono non è correttamente riportata una funzione/compito dei CPA (centri di prima accoglienza)?   Segnalare nell'arco delle 96 ore all'AG minorile procedente, alle locali Forze dell'Ordine, al Centro per la giustizia minorile e all'USSM l'eventuale allontanamento del minore
In quale dei punti che seguono non è correttamente riportata una funzione/compito dei CPA (centri di prima accoglienza)?   Assicurare l'accoglienza nell'arco delle 96 ore, del minore arrestato, fermato o accompagnato, garantendo attività di assistenza e vigilanza
In quali dei seguenti casi si applicano le formule di proscioglimento di cui agli artt. 26 e ss. D.P.R. 448/1988?   Entrambi
In quali dei seguenti casi si applicano le formule di proscioglimento di cui agli artt. 26 e ss. D.P.R. 448/1988?   Entrambi
In quali strutture territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono collocati i minori sottoposti alla misura cautelare prevista dall'art. 22 del D.P.R. 448/1988?   Comunità ministeriali e del privato sociale
In rigorosa continuità con i principi del D.P.R. n. 448/1988, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 121/2018:   Disegna un sistema in cui le funzioni storicamente affidate in via prioritaria alla pena detentiva possano essere assolte efficacemente anche ricorrendo a strumenti meno afflittivi e soprattutto finalizzati ad un concreto recupero e reinserimento del condannato
In rigorosa continuità con i principi del D.P.R. n. 448/1988, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 121/2018:   Disegna un sistema in cui il ricorso alla detenzione può essere attivato solo come extrema ratio, quando le finalità educative non possano essere perseguite con alcuna altra forma di trattamento