>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione penale minorile

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!


A norma delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 448/1988 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne), il P.M. può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé?   Sì, al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza
A quale principio ispiratore del processo penale al minore è direttamente riconducibile l'art. 1 del D.P.R. n. 448/1988?   Principio di adeguatezza
A quali dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988 gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne devono dare immediata notizia?   A tutti i soggetti di cui alle altre opzioni di risposta
A quali dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988 gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne devono dare immediata notizia?   Al P.M. nonché all'esercente responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario
Ai sensi del co. 1, art. 23, D.P.R. n. 448/1988, al fuori dei casi di cui al primo periodo dello stesso, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per i delitti previsti:   Dall'art. 380, co. 2, lettere e), f), g), h) del c.p.p. nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale
Ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 272/1989, i centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni:   Ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, il P.M. può disporre che il minorenne arrestato o fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare?   Sì, il P.M. può disporre che il minorenne arrestato o fermato sia posto immediatamente in libertà nei casi previsti dall'art. 389 del c.p.p. e ogniqualvolta ritenga di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, il P.M. può disporre che il minorenne arrestato o fermato sia posto immediatamente in libertà?   Ricorrendo i casi di cui al co. 3 del citato articolo
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, il P.M. può disporre che il minorenne arrestato o fermato sia posto immediatamente in libertà?   Sì, nei casi previsti dall'art. 389 del c.p.p. e ogniqualvolta ritenga di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, nei confronti dell'imputato minorenne possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel Capo II dello stesso decreto?   No, non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste tassativamente
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il P.M. può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé?   Sì, lo dispone espressamente il citato articolo
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, chi è tenuto a dare notizia dell'arresto o del fermo all'esercente la responsabilità genitoriale?   Gli ufficiali e gli agenti di P.G. che hanno eseguito l'arresto o il fermo
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il P.M.:   Può disporre che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un CPA
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il P.M.:   Può disporre che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un Centro di prima accoglienza
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il P.M.:   Può, quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare, disporre che il minorenne sia posto immediatamente in libertà
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il P.M.:   Può, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne e ritenendolo opportuno, disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 448/1988, Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne, quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il P.M.:   Può disporre che il minorenne sia senza ritardo condotto presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 448/1988, nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel Capo II dello stesso decreto:   Prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 448/1988, nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste tassativamente, vale a dire:   Prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 448/1988, nei confronti dell'imputato minorenne possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste tassativamente (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare)?   No, per espressa previsione del citato articolo
Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 448/1988, con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso:   L'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora
Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 448/1988, con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione?   Sì, al fine di non interrompere i processi educativi in atto
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 303 del c.p.p. sono ridotti per i reati commessi da minorenni?   Sì, sono ridotti
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 303 del c.p.p.:   Sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 303 del c.p.p.:   Sono ridotti dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'art. 303 del c.p.p.:   Sono ridotti per i reati commessi da minorenni: della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per alcuni delitti tra cui:   Delitto di estorsione
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per alcuni delitti tra cui:   Per il delitto di violenza carnale
Ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 448/1988, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per alcuni delitti tra cui:   Delitto di rapina
Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 272/1989, le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età?   Si
Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 272/1989, le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono, di norma, anche per coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, secondo le norme e con le modalità:   Previste per i minorenni, l'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili
Ai sensi dell'art. 25, Procedimenti speciali, del D.P.R. n. 448/1988 nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni si applicano le disposizioni del titolo II (Applicazione della pena su richiesta delle parti) del libro VI del c.c.p.?   No, lo esclude espressamente il citato articolo
Ai sensi dell'art. 25, Procedimenti speciali, del D.P.R. n. 448/1988 nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni si applicano le disposizioni del titolo V (Procedimento per decreto) del libro VI del c.c.p.?   No, lo esclude espressamente il citato articolo
Ai sensi dell'art. 25, Procedimenti speciali, del D.P.R. n. 448/1988 nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni trovano applicazione le disposizioni del titolo III (Giudizio direttissimo) del libro VI del c.p.p.?   Si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'art. 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'art. 12 del suddetto decreto, e ciò non pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 448/1988, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza:   Non luogo a procedere per non imputabilità
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988, durante le indagini preliminari il P.M. può chiedere al giudice sentenza di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" quando esistono talune condizioni, ossia:   Tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, ulteriore corso del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minorenne
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988, durante le indagini preliminari il P.M. può chiedere al giudice sentenza di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" quando esistono:   Tre condizioni: il fatto di reato è tenue, il comportamento del minorenne è occasionale, l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988, nel giudizio direttissimo, tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, ulteriore corso del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minorenne comportano che il giudice pronunci di ufficio sentenza di:   Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988, nel giudizio immediato, tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, ulteriore corso del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minorenne comportano che il giudice pronunci di ufficio sentenza di:   Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 448/1988, nell'udienza preliminare, in presenza di tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, ulteriore corso del procedimento pregiudizievole per le esigenze educative del minorenne il giudice pronuncia di ufficio sentenza di:   Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 448/1988, quando il giudice può sostituire la pena che ritiene di dover applicare al minorenne con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata?   Quando trattasi di pena detentiva non superiore a due anni e tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali