Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto penale
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- Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito ai sensi dell'art. 81 del c.p., con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione: Più grave aumentata sino al triplo
- Chiunque cagiona un incendio è punito (art. 423, c.p.): Con la reclusione da tre a sette anni
- Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito (art. 516, c.p.): Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032
- Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 351 c.p. (Violazione della pubblica custodia di cose). Tale reato: È punito con la reclusione da uno a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto
- Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all'art. 349 c.p. (Violazione di sigilli). Tale reato è punito: Con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098
- Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito (art. 730, c.p.): Con l'ammenda fino a 516 euro
- Chiunque, fa mancare i mezzi di sussistenza al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa, è punito (art. 570, c.p.) con la: Reclusione fino a un anno e con la multa da 103 euro a 1.032 euro
- Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 355 c.p., ovvero: Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
- Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, commette il reato di cui all'art. 355 c.p. (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture). Tale reato: È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103
- Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere ai pubblici incanti o ad alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui all'art. 354 c.p. (Astensione dagli incanti). Tale reato è punito: Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516
- Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, commette il reato di cui all'art. 354 c.p.; ovvero: Astensione dagli incanti
- Colui che minaccia un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri è punito, ai sensi dell'art. 336, c.p.: Con la reclusione da sei mesi a cinque anni
- Con riferimento al reato di appropriazione indebita, di cui all'art. 646 del c.p., il primo comma prevede la pena: Della reclusione e della multa
- Cosa stabilisce l'art. 237 del c.p. in materia di cauzione di buona condotta? La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29 né superiore a euro 2.065,83