Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto esecuzione penale
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- Quale Capo del D.Lgs. n. 121/2018, introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione specificamente destinate ai condannati minorenni? Il Capo II
- Quale misura alternativa alla detenzione riduce la permanenza in carcere? La semilibertà
- Quale misura penale di comunità prevista all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018, costituisce la misura che più risponde al principio della progressione trattamentale? Semilibertà
- Quale misura penale di comunità prevista dal D.Lgs. n. 121/2018, si è rilevata quella che più di ogni altra è in grado di soddisfare le istanze educative del condannato minorenne e giovane adulto, stante il suo prevalente carattere socializzante e i ridotti contenuti afflittivi? Affidamento in prova al servizio sociale
- Quale misura penale di comunità, di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018, consente di scontare la pena detentiva, qualora non superi i tre anni, presso la propria abitazione o altro luogo previsto dalla normativa? Detenzione domiciliare
- Quale misura penale di comunità, prevista all'art. 5, D.Lgs. n. 121/2018, presenta caratteristiche innovative ed è in grado di contemperare le esigenze educative con quelle di sicurezza, pur evitando il ricorso a misure più afflittive? Affidamento in prova con detenzione domiciliare
- Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva custodiale prevista dal c.p.p.? Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285-bis)
- Quale tra le seguenti è una misura cautelare coercitiva non custodiale prevista dal c.p.p.? Allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis)
- Quali delle seguenti affermazioni è conforme al dettato di cui all'art. 655 c.p.p.? Il P.M. propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione
- Quali sanzioni disciplinari di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 121/2018, sono deliberate dal consiglio di disciplina? Attività dirette a rimediare al danno cagionato; esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni
- Quali sanzioni disciplinari sono previste all'art. 23, D.Lgs. n. 121/2018? Rimprovero verbale e scritto; attività dirette a rimediare al danno cagionato; esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni
- Qualora sia disposta in via provvisoria la sostituzione di una misura penale di comunità, il magistrato di sorveglianza deve trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza che: Deve decidere nel termine di trenta giorni
- Quando il pericolo della reiterazione del reato, non può essere scongiurato attraverso il semplice ricorso a prescrizioni positive, ma si rende necessario il ricorso a obblighi di "stare", seppur con limitazioni temporali, il tribunale di sorveglianza dispone la misura di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 121/2018, ovvero la misura: Dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare
- Quando la persona condannata si trovi in stato di latitanza ovvero sia evasa la notifica di un ordine di esecuzione con decreto di sospensione: Resta validamente eseguita se effettuata con le modalità previste dall'art. 165 c.p.p., mediante consegna di copia al difensore, previa se occorre, la nomina di un difensore di ufficio
- Quando ricorrono i casi di cui al co. 5, art. 656, c.p.p., la finalità informativa della notifica consente alla persona condannata di presentare istanza per l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario. Se l'istanza non è presentata entro trenta giorni: Il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione
- Quando ricorrono i casi di cui al co. 5, art. 656, c.p.p., la finalità informativa della notifica consente alla persona condannata di presentare istanza per l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario. L'istanza può essere presentata anche personalmente? Sì, per espressa previsione del citato comma
- Quando venga in considerazione una custodia cautelare subita in un arco temporale precedente alla commissione del reato giudicato con il titolo da eseguire, non si deve dimenticare il fondamentale principio stabilito dall'art. 657, comma 4, c.p.p. che consente la detrazione: Della sola custodia cautelare (e delle pene espiate) subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire