Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto esecuzione penale
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- La competenza a decidere sulla adozione delle misure penali di comunità spetta (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): Al tribunale di sorveglianza per i minorenni
- La competenza a decidere sulla revoca delle misure penali di comunità spetta (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): Al tribunale di sorveglianza per i minorenni
- La competenza a decidere sulla sostituzione delle misure penali di comunità spetta (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): Al tribunale di sorveglianza per i minorenni
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è subordinata alla sussistenza della c.d. prognosi di rieducabilità del condannato. La valutazione di questa condizione consente di distinguere tre differenti situazioni. Il giudizio nei confronti del detenuto condannato a una pena detentiva, o residuo di pena, non superiore a tre anni: Richiede l'analisi collegiale dei risultati derivanti dall'osservazione della condotta e della personalità del detenuto, tenute per un mese nell'istituto, fatta salva la possibilità di concedere la misura in assenza dell'osservazione in istituto quando il condannato ha mantenuto un comportamento tale da considerare comunque il giudizio
- La condizione primaria per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 121/2018, è che la pena detentiva da scontare non superi: I quattro anni
- La detenzione domiciliare biennale generica di cui al co. 1-bis, art. 47-ter, Ord. Penit., trova applicazione nei confronti dei condannati cui sia stata applicata la recidiva reiterata prevista al co. 4, art. 99 c.p.? No, non trova applicazione
- La detenzione domiciliare biennale generica di cui al co. 1-bis, art. 47-ter, Ord. Penit., trova applicazione nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis? No, non trova applicazione
- La detenzione domiciliare c.d. surrogatoria disciplinata nell'art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. Penit., trova applicazione nel caso di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147, c.p. Costituisce caso di differimento obbligatorio della pena: Condannato affetto da HIV conclamata
- La detenzione domiciliare c.d. umanitaria o in deroga è una misura prevista: Nel caso in cui durante la carcerazione si manifesti una grave malattia di tipo psichiatrico e la pena residua sia superiore a 4 anni
- La misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018: È disposta dal tribunale di sorveglianza
- La misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018: Ha carattere residuale e può essere applicata solo quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale o per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare
- La misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018: Può essere richiesta quando la pena da scontare non sia superiore a tre anni
- La misura della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018: Si connota nella possibilità di scontare la pena detentiva, qualora non superi i tre anni, presso la propria abitazione o altro luogo previsto dalla normativa
- La misura penale di comunità della detenzione domiciliare, di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018, può essere concessa: Quando la pena da espiare non sia superiore a tre anni
- La misura penale di comunità della semilibertà di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018: Può essere richiesta dopo aver espiato un terzo della pena
- La misura penale di comunità della semilibertà di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018: Consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penale, per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale
- La misura penale di comunità della semilibertà di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018: È concessa dal tribunale di sorveglianza
- La misura penale di comunità della semilibertà di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018: Costituisce la misura che più risponde al principio della progressione trattamentale
- La misura penale di comunità della semilibertà di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018: Come tutte le altre misure è caratterizzata dalla imprescindibilità di un programma di intervento educativo
- La misura penale di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 121/2018, è disposta: Dal tribunale di sorveglianza
- La misura penale di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 121/2018: È disposta dal tribunale di sorveglianza
- La misura penale di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 121/2018: Richiede per l'accesso una pena detentiva da scontare non superiore ai quattro anni
- La misura penale di comunità dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 121/2018: È in grado di soddisfare le istanze educative del condannato minorenne e giovane adulto, stante il suo prevalente carattere socializzante e i ridotti contenuti afflittivi
- La normativa prevista per i minori e giovani adulti autori di reato prevede che il detenuto usufruisca (art. 19, D.Lgs. n. 121/2018) settimanalmente di almeno due telefonate. La durata massima della telefonata è stabilita: In venti minuti
- La normativa prevista per i minori e giovani adulti autori di reato prevede che il detenuto usufruisca (art. 19, D.Lgs. n. 121/2018) settimanalmente: Di due telefonate, fino ad un massimo di tre
- La più grave sanzione disciplinare che può essere inflitta a detenuti e internati è l'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni. A norma del disposto di cui al co. 3, art. 77, Reg. Ord. Penit., in quale tra i seguenti casi può essere inflitta tale sanzione? Intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi
- La previsione normativa dell'art. 650 c.p.p. che tratta dell'esecutività è valida: Per le sentenze e per i decreti penali
- La semilibertà nel sistema di esecuzione penale minorile è caratterizzata dalla imprescindibilità di un programma di intervento educativo, che contiene le prescrizioni che il condannato deve osservare all'esterno oltre che gli orari di uscita e rientro e la indicazione delle modalità dei rapporti con la famiglia e l'USSM. Chi predispone il programma di intervento? L'èquipe che ha in carico il condannato presso l'IPM cui è assegnato
- La semilibertà nel sistema di esecuzione penale minorile è caratterizzata dalla imprescindibilità di un programma di intervento educativo, che contiene: Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta
- La semilibertà nel sistema di esecuzione penale minorile è caratterizzata dalla imprescindibilità di un programma di intervento educativo, che contiene: Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta
- La semilibertà viene concessa: Se il soggetto è in libertà, con ordinanza del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione
- La sentenza è irrevocabile (art. 648, c.p.p.): Quando è inutilmente decorso il termine per impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile l'impugnazione
- L'adozione della misura penale di comunità può essere disposta d'ufficio (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? No, non può essere disposta d'ufficio
- L'adozione della misura penale di comunità può essere disposta su richiesta (D.Lgs. n. 121/2018): Dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore
- L'adozione della misura penale di comunità può essere proposta dal pubblico ministero (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Sì
- L'adozione della misura penale di comunità può essere proposta dall'USSM (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Sì, può essere proposta dal pubblico ministero e dall'USSM
- L'affidamento in prova al servizio sociale previsto all'art. 47, Ord. Penit.: È subordinato al realizzarsi di alcune condizioni normativamente previste, quali es. i requisiti positivi la cui sussistenza si pone come condizione per la concessione della misura
- L'affidamento in prova con detenzione domiciliare di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 121/2018: È disposto dal tribunale di sorveglianza
- L'affidamento in prova con detenzione domiciliare di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 121/2018: Consente una significativa personalizzazione del trattamento garantendo un maggiore contenimento attraverso gli obblighi di "stare"
- L'applicazione del meccanismo "ostativo" previsto dall'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. Penit., secondo cui i condannati per uno dei reati in esso indicati, che non collaborano con la giustizia, non possono accedere ai benefici penitenziari previsti per la generalità dei detenuti: È stata dichiarata incostituzionale nei confronti dei condannati minorenni e giovani adulti
- L'art. 22, D.Lgs. n. 121/2018 dispone che il trasferimento e/o l'assegnazione del detenuto in un luogo distante dalla sua residenza o abituale: Deve avvenire in via del tutto eccezionale, è necessario che l'autorità giudiziaria disponga degli elementi di conoscenza che consentano di concedere il nulla osta alla relativa richiesta
- L'art. 22, D.Lgs. n. 121/2018, dispone che per le movimentazioni presso un istituto non immediatamente prossimo al luogo di residenza o di abituale dimora del detenuto, è necessario acquisire il nulla osta dell'A.G. competente, indipendentemente dalla posizione giuridica del detenuto: Sia che si tratti di assegnazione o di trasferimento
- L'art. 30, Ord. Penit. è afferente: Ai permessi concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità
- L'art. 38, Ord. Penit., sancisce alcuni principi in merito all'applicazione delle sanzioni disciplinari che possono esser inflitte ai detenuti e gli internati; si indichi quale affermazione in merito è corretta. Le sanzioni disciplinari sono eseguite nel rispetto della personalità
- L'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018, con riferimento alla detenzione domiciliare: Ha ampliato il novero dei possibili luoghi di esecuzione ricomprendendovi anche i luoghi privati di cura, assistenza e accoglienza e prevedendo la possibilità del collocamento in comunità
- L'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018, prevede un differente regime sanzionatorio nel caso in cui il condannato semilibero non rientri in istituto o rimanga assente, senza giustificato motivo. È punibile solo in via disciplinare e può essere proposta la revoca della misura: Nel caso in cui l'assenza sia inferiore alle dodici ore
- L'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018, prevede un differente regime sanzionatorio nel caso in cui il condannato semilibero non rientri in istituto o rimanga assente, senza giustificato motivo. È punibile ex art. 385, c.p.: Nel caso in cui l'assenza si protragga per più di dodici ore
- L'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018, prevede un differente regime sanzionatorio nel caso in cui il condannato semilibero non rientri in istituto o rimanga assente, senza giustificato motivo. Nel caso in cui l'assenza sia inferiore alle dodici ore: Il condannato è punibile solo in via disciplinare e può essere proposta la revoca della misura
- L'art. 7, D.Lgs. n. 121/2018, prevede un differente regime sanzionatorio nel caso in cui il condannato semilibero non rientri in istituto o rimanga assente, senza giustificato motivo. Nel caso in cui l'assenza si protragga per più di dodici ore: Il condannato è punibile ex art. 385, c.p.
- L'assegnazione dei detenuti negli spazi detentivi è regolamentata dagli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 121/2018. Secondo quanto ribadito nelle Linee Guida di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità del D.Lgs. n. 121/2018, tali previsioni: Hanno carattere di obbligatorietà
- Le disposizione di cui al co. 1-quinquies, art. 47-ter, Ord. Penit, (comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett.b), D.L. n. 28/2020) sul nuovo parere obbligatorio nel caso di detenzione domiciliare in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli art. 146 o 147, c.p.: Trovano applicazione sia per le istanze di concessione che per la proroga
- Le prescrizioni previste per la misura di comunità della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018, devono favorire: Lo svolgimento, tra l'altro, delle attività indicate nelle altre risposte
- Le prescrizioni previste per la misura di comunità della detenzione domiciliare di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 121/2018, devono favorire: Lo svolgimento, tra l'altro, delle attività indicate nelle altre risposte
- L'Uepe nell'elaborare la proposta di programma dell'affidamento in prova al servizio sociale deve valutare le condizioni soggettive ed oggettive di idoneità, e deve formulare sempre proposte sugli elementi "essenziali", mentre per quelli "eventuali" valuta in relazione ad ogni specifica situazione. Si indichi quale tra i seguenti è un elemento "essenziale". Attività riparativa e/o risarcitoria in favore della vittima o della comunità (tipologia, ente, modalità)
- L'USSM può proporre al magistrato di sorveglianza modifiche alle prescrizioni impartite per il minorenne ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali? Sì, ove non appaiano più adeguate a soddisfare le esigenze educative dell'affidato o questi non sia più in grado di sostenerle
- L'USSM può proporre, all'autorità giudiziaria, modifiche alle prescrizioni impartite nel caso di minore ammesso alla detenzione domiciliare? Sì, ove il programma di intervento educativo non appaia più adeguato a soddisfare le esigenze educative del condannato o lo stesso non sia in grado di sostenerlo