Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto esecuzione penale
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- I c.d. appellanti sono: I soggetti detenuti o non detenuti per i quali è intervenuta una sentenza di condanna e che sono in attesa del secondo grado di giudizio
- I criteri per la concessione della durata dei colloqui fino al tempo massimo consentito, devono essere individuati dal regolamento interno e devono tenere conto di particolari situazioni da verificarsi dalla Direzione, della progressione nel trattamento, della lontananza dell'istituto di detenzione dal luogo di residenza dei familiari, ecc. Qual è la durata dei colloqui prevista all'art. 19, D.Lgs. n. 121/2018? Durata minima di sessanta minuti e massima di novanta
- I detenuti c.d. giudicabili sono in attesa del giudizio: Di primo grado
- I minori e giovani adulti che chiedono al Direttore di usufruire delle visite prolungate dovranno preventivamente essere preparati sulle modalità di fruizione delle stesse e al significato di consolidamento delle relazioni affettive significative che la visita deve avere: Dal personale educativo e di polizia penitenziaria
- I permessi di necessità di cui all'art. 30, Ord. Penit.: Sono concedibili prescindendo da ogni valutazione sul comportamento del richiedente, a tutte le categorie di persone private della libertà in forma piena o attenuata
- I soggetti detenuti o non detenuti per i quali è stato avviato un procedimento penale e che sono quindi in attesa di giudizio di primo grado sono i c.d.: Giudicabili
- Il beneficio di cui all'art. 47-quinquies, Ord. Penit. (detenzione domiciliare speciale), può essere concesso: Alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci
- Il Capo II del D.Lgs. n. 121/2018: Introduce e disciplina le misure penali di comunità, quali misure alternative alla detenzione specificamente destinate ai condannati minorenni
- Il co. 01, art. 47-ter, Ord. Penit., sulla detenzione domiciliare si riferisce in particolare al condannato: Ultrasettantenne non pericoloso
- Il co. 1, art. 50, Ord. Penit., disciplina: La semilibertà per pene brevi
- Il co. 3, art. 77, Reg. Ord. Penit., prevede che, salvo che alcune infrazioni non siano commesse nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura, per alcune sanzioni commesse da detenuti o internati non può essere inflitta l'esclusione dalle attività in comune. Tra dette sanzioni rientra: Atteggiamento e comportamento molesti nei confronti della comunità
- Il D.Lgs. n. 121/2018, assegna all'USSM un ruolo molto delicato di verifica, ogni qual volta le condizioni giuridiche consentano l'accesso ad una misura penale di comunità, della sussistenza dei presupposti per la strutturazione di un programma di intervento educativo idoneo a favorire l'evoluzione positiva della personalità del minorenne ed un proficuo percorso educativo e di recupero in grado di rispondere, al contempo, alle esigenze sanzionatorie e di sicurezza cui, altresì, mira l'esecuzione penale. Gli esiti di tale attività: Devono essere compiutamente e sollecitamente riferiti al tribunale di sorveglianza e al pubblico ministero
- Il decreto penale di condanna è irrevocabile (art. 648, c.p.p.): Quando è inutilmente decorso il termine per impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione
- Il diritto alla territorialità è fortemente tutelato dal D.Lgs. n. 121/2018. Tale principio: Trova applicazione nel caso di cui all'art. 19, colloqui e tutela dell'affettività
- Il diritto alla territorialità è fortemente tutelato dal D.Lgs. n. 121/2018. Tale principio: Trova applicazione nel caso di cui all'art. 22, istituto di esecuzione della pena
- Il diritto alla territorialità è fortemente tutelato dal D.Lgs. n. 121/2018. Tale principio: Trova applicazione nel caso di cui all'art. 3, prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità
- Il diritto alla territorialità è fortemente tutelato dal D.Lgs. n. 121/2018. Tale principio: Trova applicazione nel caso di cui all'art. 2, commi 7 e 9, misure penali di comunità
- Il libro IV del c.p.p. indica, tra le misure cautelari personali interdittive: La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- Il libro IV, c.p.p. indica, tra le misure cautelari personali coercitive: Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282)
- Il minore sottoposto alla detenzione domiciliare non può allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. La violazione di tale obbligo: Configura il reato di evasione di cui all'art. 385, c.p.
- Il potere di sospensione e sostituzione di misura penale di comunità è attribuito, in via provvisoria (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): Anche al magistrato di sorveglianza, il cui provvedimento mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, che deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
- Il Presidente del tribunale di sorveglianza esercita le funzioni di magistrato di sorveglianza e proprie funzioni nella sua veste di presidente. Svolge una funzione nella sua veste di presidente quando: Chiede al Presidente della Corte d'appello l'emanazione dei provvedimenti volti a destinare all'esercizio temporaneo delle funzioni di magistrato di sorveglianza mancante o impedito, un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale
- Il programma di intervento educativo per il semilibero è predisposto e monitorato (art. 7, D.Lgs. n. 121/2018): Dall'èquipe che ha in carico il condannato presso l'IPM cui è assegnato
- Il programma di intervento per il minorenne ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali: È predisposto in èquipe dagli uffici di servizio sociale per i minorenni e dai servizi socio-sanitari territoriali
- Il provvedimento di sospensione temporanea della misura può essere adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018). Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro: Trenta giorni dalla ricezione degli atti
- Il provvedimento di sospensione temporanea della misura può essere adottato in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018). Il provvedimento di sospensione: Cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
- Il regime di semilibertà (Ord. Penit.): Consiste in una particolare modalità di esecuzione della pena e non in una vera e propria misura di sicurezza alternativa alla detenzione, in quanto il beneficiario conserva lo status di detenuto ad ogni effetto disciplinare e penale
- Il regolamento interno di ciascun istituto penitenziario costituisce una vera e propria fonte normativa, subordinata al Ord. Penit. e al Reg. Ord. Penit. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 36, Reg. Ord. Penit, il Regolamento disciplina obbligatoriamente: Affissioni consentite e relative modalità nonché i giochi consentiti
- Il sistema processuale prevede che la persona condannata, durante la fase esecutiva della pena, sia necessariamente assistita da un difensore, tanto che, in mancanza di una nomina fiduciaria, l'art. 655, co. 5, c.p.p., fa obbligo di designare all'interessato un difensore di ufficio, a norma dell'art. 97 c.p.p.: Al P.M.
- In caso di revoca della misura il periodo trascorso in detenzione domiciliare (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): È scomputato dalla pena o misura ancora da espiare
- In caso di revoca della misura il periodo trascorso in semilibertà (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018): È scomputato dalla pena o misura ancora da espiare
- In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, chi determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Il tribunale di sorveglianza
- In caso di revoca dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, chi determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Il tribunale di sorveglianza
- In caso di revoca di una misura, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà è scomputato dalla pena o misura ancora da espiare? Sì, per espressa previsione di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 121/2018
- In quale dei seguenti casi possono essere revocate le misure penali di comunità (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Qualora il comportamento del condannato risulti contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, e appaia incompatibile con la prosecuzione della misura
- In quale dei seguenti casi una misura penale di comunità può essere sostituita da altra misura (art. 8, D.Lgs. n. 121/2018)? Qualora il comportamento del minore risulti contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, e appaia incompatibile con la prosecuzione della misura
- In tema di separazione dei detenuti si dovranno osservare i criteri riferiti all'età nonché alla posizione giuridica, assicurando la divisione tra i minorenni e i giovani adulti e tra gli imputati e i condannati. Laddove l'IPM sia organizzato, per vincoli strutturali, in un'unica sezione, tale separazione dovrà essere garantita (Linee Guida di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità del D.Lgs. n. 121/2018): Nelle camere di pernottamento
- Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul disposto di cui all'art. 16, Ord. Penit. e all'art. 36, Reg. Ord. Penit., è consona a quanto dispongono in merito i citati articoli. Le modalità del trattamento, con le prescrizioni del regime penitenziario, hanno la loro concreta e dettagliata descrizione e collocazione nel regolamento interno di ciascun istituto