Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilita' di Stato
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- L' art. 1 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 reca i principi generali: del controllo interno
- L'art. 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel giudizio di responsabilità: fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità
- L'art. 1, comma 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel giudizio di responsabilità, se il fatto dannoso è causato da più persone: la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
- L'art. 1, comma 1 quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel giudizio di responsabilità, se il fatto dannoso è causato da più persone, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater: i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente
- L'art. 1, comma 1 quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica: anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione
- L'art. 1, comma 1 septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies: il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale
- L'art. 1, comma 1 sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel giudizio di responsabilità: l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
- L'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevede che in ogni caso è esclusa la gravità della colpa: quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo
- L'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevede che la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità: sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente
- L'art. 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, prevede che il relativo debito: si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi
- L'art. 1, comma 2 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423: la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996
- L'art. 1, comma 2 ter, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale: la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio
- L'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso: in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
- L'art. 1, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici: anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
- L'art. 125, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che la dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita: dal conto depositi e dal conto patrimoniale
- L'art. 125, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che al conto depositi: affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale
- L'art. 125, comma 3, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che sul conto patrimoniale: sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'autorità giudiziaria
- L'art. 125, comma 4, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che i fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa: sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti
- L'art. 126, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che, salvo quanto previsto al comma 2: le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET"
- L'art. 126, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che: I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata
- L'art. 126, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che: Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata
- L'art. 126, comma 3, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che: Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento
- L'art. 126, comma 6, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che la Cassa depositi e prestiti: ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente
- L'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita sui seguenti atti non aventi forza di legge: provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa
- L'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita sui seguenti atti non aventi forza di legge: atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- L'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita sui seguenti atti non aventi forza di legge: decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato
- L'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra gli altri, sui seguenti atti non aventi forza di legge: atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie
- L'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia: se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento
- L'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma siano presentati entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita: al consiglio dell'unione europea e alla commissione europea
- Le spese dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, includono: missioni