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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento penitenziario

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Gli assistenti volontari ricevono una percentuale minima di retribuzione per il loro operato in carcere, anche eventualmente finalizzata all'acquisto di materiale utile per detenuti e internati?   No, la loro attività è completamente gratuita
Gli educatori negli istituti penitenziari possono svolgere attività educative nei confronti degli imputati?   Quando sia consentivo, come previsto dall'art. 82 O.P.
Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni Tribunale per:   periodi triennali rinnovabili
Gli esperti previsti dall'art. 80 della legge n. 354 del 1975, possono essere:   esperti in psicologia, servizio sociale, criminologia clinica, pedagogia, psichiatria, nonché mediatori culturali e interpreti
Gli imputati sono sottoposti a trattamento rieducativo?   No, perché non possono essere considerati colpevoli sino a condanna definitiva
Gli istituti di custodia preventiva, di cui all'art. 60 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, si distinguono in:   case mandamentali e case circondariali
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da:   accogliere un numero non elevato di detenuti o internati
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione:   dai membri del Parlamento Europeo
Gli uffici di esecuzione penale esterna possono proporre interventi di modifica o revoca ai programmi delle misure alternative per i condannati sottoposti ad esse?   Sì
Gli uffici locali di esecuzione penale esterna, secondo l'art. 72 O.P., tra i vari compiti:   su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio:   con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria