Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione medicinali uso umano
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- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura si conclude, di norma entro centottanta giorni
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura può essere interrotta una sola volta sia dell'AIFA che dall'azienda
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura può essere attivata dall'azienda farmaceutica e dall'AIFA
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. Dal mancato accordo di una procedura consegue la collocazione del farmaco in fascia C
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura può essere avviata dall'AIFA nel caso in cui una precedente procedura di negoziazione si sia conclusa con mancato accordo e conseguente collocazione del farmaco in fascia C
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura può essere avviata dall'AIFA nel caso si tratti di medicinali la cui rimborsabilità presenti un significativo impatto in termini di spesa del SSN
- Si indichi quale affermazione sulla procedura negoziale di definizione del prezzo e della rimborsabilità è consona al disposto di cui all'art. 3 del D.M. 2/8/2019. La procedura può essere avviata dall'AIFA nel caso in cui i medicinali non siano mai stati oggetto di precedente contrattazione
- Stabilisce l'art. 66 del D.Lgs. n. 219/2006 che la documentazione sui lotti di un medicinale è conservata: Per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo