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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione medicinali uso umano

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Recita l'art. 66 del D.Lgs. n. 219/2006 che la documentazione è:   Chiara, veritiera, aggiornata
Relativamente alla documentazione che attiene alla fabbricazione dei medicinali, l'art. 66 del D.Lgs. n. 219/2006 stabilisce che se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo:   I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta
Relativamente alla documentazione che attiene alla fabbricazione dei medicinali, l'art. 66 del D.Lgs. n. 219/2006 stabilisce che se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo:   Il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto
Rispetto alla Delibera CIPE del 2001, il D.M. 2/8/2019 in merito all'istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale ha previsto che:   L'azienda deve documentare l'eventuale valore terapeutico aggiunto del medicinale
Rispetto alla Delibera CIPE del 2001, il D.M. 2/8/2019 in merito all'istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale ha previsto che:   L'azienda deve indicare le attività che verranno poste in essere al fine di garantire l'adeguata fornitura del farmaco al Servizio sanitario nazionale in funzione dei bisogni della popolazione
Rispetto alla Delibera CIPE del 2001, il D.M. 2/8/2019 in merito all'istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale ha previsto che:   L'azienda deve attestare la propria capacità produttiva e di gestione di possibili imprevisti che possano mettere a rischio la capacità produttiva
Rispetto alla Delibera CIPE del 2001, il D.M. 2/8/2019 in merito all'istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale ha previsto che:   L'azienda deve fornire precisazioni sullo status brevettuale del medicinale e quantificare gli eventuali contributi e incentivi pubblici ricevuti per i programmi di ricerca e sviluppo
Rispetto alla Delibera CIPE del 2001, il D.M. 2/8/2019 in merito all'istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo del medicinale ha previsto che:   L'azienda deve fornire informazioni autocertificate sulla commercializzazione, il consumo e la rimborsabilità del medicinale in altri Paesi e una stima delle quote di mercato che si prevede di acquisire in Italia