Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione medicinali uso umano
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- I medicinali che hanno ottenuto l'AIC con procedura centralizzata, di mutuo riconoscimento, decentrata e nazionale, nonché di importazione parallela sono automaticamente classificati, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di un'eventuale domanda di diversa classificazione e di negoziazione del prezzo: Nel raggruppamento C-NN
- I medicinali di classe A: Sono a carico del SSN
- I medicinali di classe C: Sono medicinali privi dell'elemento di essenzialità e possono essere dispensati al cittadino a fronte della presentazione di una ricetta medica, oppure essere acquistati direttamente dal cittadino senza ricetta medica
- I medicinali di classe H: Sono a carico del SSN ma dispensati in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabili
- I requisiti richiesti dalle GMP riguardano: Tutti gli elementi citati nelle altre risposte
- I requisiti richiesti dalle GMP riguardano: Tutti gli elementi citati nelle altre risposte
- Il personale di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 219/2006, deve ricevere una formazione permanente? Si, il personale riceve una formazione iniziale e permanente vertente in particolare sulla teoria e la pratica dell'assicurazione della qualità e delle norme di buona fabbricazione ed eventualmente su specifici requisiti della produzione dei medicinali sperimentali
- Il regime di fornitura OSP individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile
- Il regime di fornitura OSP individua: Farmaci utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile
- Il regime di fornitura OTC individua: Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico
- Il regime di fornitura RMR individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (tabella II A e farmaci dell'allegato III bis in associazione ad altri medicinali)
- Il regime di fornitura RNR individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica ricetta non ripetibile
- Il regime di fornitura RNRL individua: Farmaci prescrivibili da medici afferenti ad un centro ospedaliero e/o da specifici medici specialisti individuati dalla CTS
- Il regime di fornitura RNRL individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti
- Il regime di fornitura RR individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica ricetta ripetibile
- Il regime di fornitura RRL (Ricetta Ripetibile Limitativa) individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa di centri ospedalieri o di specialisti
- Il regime di fornitura RRL individua: Farmaci prescrivibili da medici afferenti ad un centro ospedaliero e/o da specifici medici specialisti individuati dalla CTS
- Il regime di fornitura SOP individua: Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco
- Il regime di fornitura USPL individua: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome
- Il regime di fornitura USPL individua: Farmaci utilizzabili soltanto da specifici medici specialisti individuati dalla CTS, anche in ambiente ospedaliero salvo particolari eccezioni opportunamente specificate dalla CTS stessa
- In Italia i medicinali a carico del SSN ma dispensati in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabili (art. 8, comma 10, lettera a, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e ss.mm.ii.) sono classificati: In classe H
- In Italia i medicinali a carico del SSN sono classificati: In classe A
- In Italia i medicinali non a carico del SSN, seppur con l'eccezione dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia (art.1, L. 19 luglio 2000, n. 203), nei casi in cui il medico di medicina generale ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente sono classificati: In classe C
- In quale dei seguenti punti è correttamente riportato il secondo comma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 219/2006? Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali