Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIFA - TSIFB
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- La "maxisanzione" in materia di lavoro nero, conformemente alle direttive già contenute nella circolare n. 38/2010 in data 12 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: continua a non applicarsi nel caso in cui gli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti dal datore di lavoro evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se differentemente qualificato
- La cd. "maxisanzione" contro il lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, è stata prevista anche nelle ipotesi di: Impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc)
- La circolare 1/2018 prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, che nei verbali in materia lavoristica e previdenziale sia indicato: La data di decorrenza dei termini di proposizione dei ricorsi avverso il verbale nonché le modalità e i termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di istanze di audizione
- La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", definisce gli evasori totali come: Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
- La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", evidenzia la necessità che gli interventi nei confronti degli evasori totali: Siano sempre calibrati tenendo conto della preventiva analisi di rischio, integrata con l'attività d'intelligence e di controllo economico del territorio
- La circolare del Comando Generale n. 4708/INCC in data 29 agosto 2019, compendia le direttive operative concernenti l'azione di servizio in materia di: Contrasto all'indebita fruizione del "Reddito di cittadinanza
- La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 24 giugno 2004 precisa che il ricorso all'istituto della diffida, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: in presenza di illeciti amministrativi sanabili che risultino accertati e provati, ha carattere obbligatorio
- La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi: Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
- La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9 dicembre 2010, in materia di controlli sul lavoro, precisa che: Qualora al primo accesso non sia possibile intervistare tutti i lavoratori, in ragione delle dimensioni aziendali, l'acquisizione delle dichiarazioni potrà avvenire su un campione significativo
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, che dà i primi chiarimenti sull'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha specificato che il prevalente utilizzo scatta quando l'importo della retribuzione lorda dei soli lavoratori dell'appaltatore che siano impiegati nel servizio reso al committente, rapportato al totale del corrispettivo contrattualmente previsto è superiore al: 50%
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, che dà i primi chiarimenti sull'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che il committente verifichi presso l'appaltatore che: La retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua e che ci sia l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E, datata 12 febbraio 2020, ha fornito i primi chiarimenti su: L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157
- La circolare n. 17023/18 del 17 gennaio 2018 del Comando Generale - III Reparto della Guardia di Finanza è relativa al Protocollo d'intesa con: L'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- La circolare n. 38/2010 in data 12 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che l'unica documentazione ritenuta idonea ad escludere l'applicazione della "maxisanzione" in materia di lavoro nero: è quella comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva
- La Corte di Cassazione ha più volte statuito che: Dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti e per i quali emerga la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata, deriva una presunzione di maggiore redditività dell'impresa
- La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è legittima quando sussistono i seguenti presupposti: L'impresa sia di notevoli dimensioni, l'attribuzione di funzioni è stata fatta a persone qualificate ed alle stesse siano stati attribuiti gli specifici poteri necessari ad esperire i compiti assegnati
- La diffida, prevista dall'art. 9 del DPR 520/55 è in materia di lavoro: un mero atto endoprocedimentale inidoneo a ledere direttamente situazioni giuridiche soggettive
- La fattispecie di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali, già prevista dall'art. 2 D.L. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983: E' penalmente rilevante se l'omesso versamento è pari a 10.000 (diecimila) euro in un anno, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, ma se il datore di lavoro di lavoro provvede a versare quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione dell'illecito non è punibile
- La funzione del verbale unico di accertamento e notificazione, di cui al D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in materia di lavoro è quella: di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti
- La Guardia di Finanza si pone l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e irregolare e tutte le manifestazioni di illegalità connesse, mediante: L'esecuzione di interventi (verifiche e controlli), calibrati in considerazione delle risorse disponibili e delle fenomenologie illecite individuate attraverso l'attività d'intelligence, l'analisi di rischio e il controllo economico del territorio, nonché le indagini di polizia giudiziaria
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali: In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, che siano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, anche nella forma equivalente
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali: È prevista la responsabilità degli Enti, di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali: E' obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p., quando il reato è commesso con violenza e minaccia
- La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha previsto l'inclusione del delitto di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato") tra i reati per i quali: In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica
- La Legge n. 199 del 2016 disciplina le disposizioni in: materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: riformula il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., prevedendo la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: delinea la condotta illecita del caporale, come chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori"
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato bisogno
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: ridefinisce la condotta illecita del caporale
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta di cui all'articolo 12 della Legge 11 agosto 2003, n. 228, dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603- bis c.p.
- La Legge n. 199 del 2016, che disciplina le disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo: prevede la misura cautelare reale del possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato
- La maggiore flessibilità del controllo, rispetto alla verifica, lo rende più confacente Alla valorizzazione ai fini tributari degli elementi acquisiti nelle indagini di polizia giudiziaria, nelle attività di polizia economico- finanziaria e nell'approfondimento delle segnalazioni sospette
- La mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti configura l'inadempienza di: Evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
- La mancata redazione del verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro o la sua grave incompletezza fa sì che: Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
- La normativa comunitaria in materia di distacco transnazionale presuppone l'espletamento di una: Prestazione di servizi sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di: Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del luogo dell'accertamento
- La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del18.1.2018, n. 547, ha ad oggetto: La comunicazione alla Guardia di Finanza ex art. 36 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
- La nozione comunitaria di libera prestazione di servizi si ritrova nell'art. 57 TFUE, ai sensi del quale: Sono considerate attività di "servizi" quelle che non rientrano nelle definizioni di libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone
- La possibilità di organizzare, di comune accordo tra il Corpo e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, incontri e corsi formativi a favore del personale, è prevista: Dal Protocollo d'intesa siglato in data 21 dicembre 2017
- La potestà della Guardia di finanza all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie discende: dall'art. 34 della legge 7.1.1929, n.4
- La prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004, prevede la: Sospensione del procedimento penale contravvenzionale con l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., fino alla ricezione da parte del P.M. di una delle comunicazioni che definiscono la procedura ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.758 del 1994
- La prescrizione obbligatoria ex art. 15 D.Lgs n.124 del 2004: E' un provvedimento impartito dal personale ispettivo in veste di polizia giudiziaria al contravventore, conseguente all'accertamento di violazioni che costituiscono reato ed allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata
- La prescrizione obbligatoria, in materia di sommerso da lavoro, è adempiuta quando: Il reo ha adempiuto all'ordine impartito dall'ispettore del lavoro nell'atto di prescrizione e, una volta ammesso a pagare la sanzione amministrativa, abbia pagato e dato prova del pagamento
- La prescrizione obbligatoria, in materia di sommerso da lavoro, si applica quando: La fattispecie accertata è di rilevanza penale ed è punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda, salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 8 del 2016
- La preventiva consultazione delle banche dati disponibili per verificare l'assenza di altre attività ispettive nei confronti dello stesso contribuente Costituisce un importante adempimento per escludere sovrapposizioni ispettive
- La prima condizione di ammissibilità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro è: La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
- La procedura di programmazione - ai sensi della circolare 1/2018 - si articola nelle fasi Della proposta e dell'approvazione
- La relazione illustrativa al comma 3 dell'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha descritto il fenomeno che si intende contrastare con tale articolo, consistente: Nell'omesso versamento dell'IVA e nell'utilizzo dei crediti falsi per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoratore dipendente
- La responsabilità solidale negli appalti di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003: ha la finalità di evitare la dispersione di responsabilità connesse al meccanismo interpositorio di tale istituto
- La retribuzione cosiddetta in natura prevede: la retribuzione su base monetaria nonché il vitto e alloggio e/o fornitura di vari beni
- La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che operano al dettaglio ai sensi della circolare n. 1/2018 : Dovrà essere orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
- La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che sono lavoratori autonomi, ai sensi della circolare n. 1/2018: Dovrà essere orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
- La verifica della regolare istituzione e conservazione dei libri, registri e documenti obbligatori ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o delle leggi speciali è riconducibile a un Controllo contabile
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto anche: I prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto anche: Il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2 e 4, del D. Lgs. n. 136/2016
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto: La comunicazione preventiva di distacco
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto: Il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccata
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto: L'autenticità del distacco in base agli indici stabiliti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016, sia in relazione all'impresa distaccante sia in relazione ai lavoratori distaccati
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto: La regolarità amministrativa e documentale del distacco
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha anche ad oggetto: La comunicazione/registrazio ne pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine - ove esistente
- La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori, qualora non siano resi disponibili i documenti amministrativi richiesti: Dovrà attivare tempestivamente la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato
- La vigilanza a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Rientra tra le attribuzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previste dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149
- L'accesso - ex art. 52 DPR 633/72 - nei locali destinati all'esercizio di attività professionali dovrà essere eseguito In presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
- L'accesso nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, rende necessaria L'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o del Reparto della Guardia di Finanza e la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
- L'acquacoltura va inquadrata come: l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale o vegetale, in acque dolci, salmastre o marine
- L'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, può effettuare la determinazione del reddito degli evasori totali: Con il metodo cosiddetto induttivo puro o extracontabile
- L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157: Non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
- L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157: E' subordinata alla preventiva autorizzazione dell'UE
- L'armatore/datore di lavoro, a seguito dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con il lavoratore marittimo, dovrà: porre in essere gli adempimenti obbligatori derivanti dal contratto di lavoro subordinato nonché i conseguenti adempimenti assistenziali e previdenziali
- L'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che: A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- L'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2015, prevede l'obbligo per ogni altro soggetto che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale: Di raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
- L'art. 116, comma 8 e ss. della Legge 388/2000 prevede: Sanzioni civili per omissione contributiva
- L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta
- L'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, disciplina: il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di sommerso di lavoro e di sicurezza dei lavoratori
- L'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale: Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
- L'art. 18 comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, sanziona: Il c.d. appalto non genuino, privo dei requisiti di cui all'art. 29 del medesimo decreto
- L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, disciplina: L'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera
- L'art. 2, comma 2, del DLgs. N. 149/2015, dà mandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di: Esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- L'art. 2094 c.c. prevede: La presunzione di onerosità nel rapporto di lavoro subordinato
- L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2015 ha: Modificato il trattamento sanzionatorio e il procedimento di irrogazione della cosiddetta "maxisanzione", che si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione ai Centri per l'impiego
- L'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, disciplina: Il contratto di appalto
- L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, prevedendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro su retribuzioni propri dipendenti è punito: con reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro, per importi superiori a 10.000 euro
- L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67", ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, prevedendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro su retribuzioni propri dipendenti è punito: con sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, in caso di oneri dovuti fino a 10.000 euro
- L'art. 33, comma 1 della L. n. 183/2010 ha esteso la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale: Agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
- L'art. 33, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, c.d. "collegato lavoro", in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, nel caso di inadempimenti da cui derivino sanzioni amministrative, prevede anche per i militari del Corpo della Guardia di Finanza: di procedere sempre alla diffida
- L'art. 34 della legge n. 4/1929 demanda la potestà all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie: agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha come oggetto: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: L'articolo 17 - bis
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto: L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
- L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si pone come obiettivo quello: Di arginare il fenomeno dell'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti
- L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
- L'art. 603 bis, 2° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato: Qualora il reato di cui al 1° comma sia stato commesso con violenza o minaccia, la sanzione della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato nonché l'arresto obbligatorio in flagranza di reato
- L'art. 603 bis.2 del codice penale prevede in materia di caporalato: La pena accessoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne rappresentano il prezzo, profitto o prodotto
- L'art. 603-bis del codice penale prevede il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, tale articolo è stato introdotto Dall'art. 12 del D.L. n. 138/2011
- L'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 dispone che il lavoratore ha diritto a: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
- L'articolo 1, commi 910 - 913, della Legge n. 205/2017 ha previsto: Il nuovo obbligo di procedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti della stessa unicamente con modalità tracciabili
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che: Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che: Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure in materia di: Contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, è rubricato: Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 1° comma disciplina: I soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che: E' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma, tra le altre cose, prevede che: In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che: Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che: Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 6° comma prevede che: A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al precedente comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 7° comma prevede che: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che: In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
- L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che: L'esclusione della compensazione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5
- L'articolo 3 dello Statuto dei lavoratori prevede che: I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma prevede che: All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e' inserita la lettera a- quinquies)
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma prevede che: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma prevede che: L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
- L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha inserito all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera: a-quinquies) Alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a- quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27
- L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, riguarda: Gli specifici controlli dei lavoratori dipendenti tramite l'istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici
- L'articolo 7 del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, individua: Le condotte di reato dirette ad ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza (Rdc) o a conservarne illegittimamente il godimento
- L'attività degli investigatori privati utilizzati dalle aziende deve: Essere in linea con la normativa sulla privacy e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
- L'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare impone alla GdF, per il suo ruolo specialistico di polizia economico-finanziaria: lo sviluppo di un'azione ispettiva sempre più incisiva, coordinata anche con gli altri organi di vigilanza del settore e, nei casi di più grave allarme sociale, anche con le Autorità di p.s.
- L'autorizzazione all'accesso nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata dell'imprenditore, può essere rilasciata dal Procuratore della Repubblica: Solo se sussistono gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, documenti, registri, scritture e altre prove delle violazioni
- L'azione del Corpo per la repressione del lavoro nero e/o irregolare deve essere orientata: Alla determinazione delle basi imponibili sottratte ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive nonché all'individuazione delle relative violazioni di carattere penale o amministrativo
- L'azione di contrasto al sommerso d'azienda rappresenta una priorità per la Guardia di Finanza: Per i possibili recuperi erariali e per arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico
- L'azione di vigilanza nei confronti delle società cooperative cd ''spurie'': E' indirizzata a verificare la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale dei soci lavoratori e scongiurare il fenomeno della mera somministrazione di manodopera, vietata per legge
- Le aziende possono ricorrere a investigatori privati per: Verifiche relative a malattie, violazione al divieto di concorrenza, utilizzo improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992, attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza
- Le cessioni di invenzioni industriali e brevetti, sono considerate "cessioni di beni"? Dipende dalla natura del cedente
- Le cessioni gratuite di beni sono soggette ad Iva? No, perché presupposto dell'Iva è l'atto a titolo oneroso
- Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso gli Ispettorati interregionali del lavoro che opera, nei limiti del servizio e nel rispetto delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente: Anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria
- Le indagini da parte degli investigatori privati utilizzati dalle aziende devono: Concludersi in un termine ragionevole prestabilito
- Le sanzioni per lavoro nero (cd maxi-sanzione) e per pagamento in contanti delle paghe anziché con modalità tracciabili: Si cumulano tra loro
- Le verifiche a richiesta si possono identificare in tutti gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o richiesti A livello centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o da altri Comandi del Corpo
- Le verifiche preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso al Reddito di cittadinanza, introdotto con il D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modifiche dalla L. 28.3.2019 n. 26, sono effettuate: Dall'INPS
- L'elusione fiscale e l'abuso del diritto: Sono concetti sostanzialmente simili, poiché riferibili a comportamenti del contribuente che, pur formalmente rispondenti a una determinata disciplina, danno luogo a benefici fiscali non previsti
- L'esame, da parte dei militari del Corpo, dei dati e delle notizie presenti nel Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, consente di: Effettuare ricerche per periodo temporale, per codice fiscale dell'azienda, del datore di lavoro e del lavoratore nonché per codice univoco della comunicazione
- L'esito dell'attività di preparazione della verifica, ai sensi della circolare n. 1/2018 Deve essere compendiato in un'apposita scheda - allegato 7 del volume IV della Circolare 1/2018- che deve essere sottoscritta dal Direttore della verifica
- L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata con: Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già tasso ufficiale di riferimento) + 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi o premi omessi
- L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata: Fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi evasi
- L'idoneità al lavoro notturno va rilevata, a carico del datore di lavoro: b) attraverso controlli sia preventivi che periodici, almeno ogni due anni
- L'impegno della Guardia di Finanza nell'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare è rivolto anche: alla scoperta delle violazioni fiscali e contributive legate all'utilizzo di manodopera irregolarmente sfruttata
- L'inoltro di inviti, richieste e/o questionari al contribuente, in materia di Imposte dirette e IVA: è consentito agli Uffici finanziari e, quindi, anche alla G. di F. a norma degli artt. 51 DPR n. 633/72 e 32 DPR n. 600/73
- L'interposizione di manodopera è un fenomeno illecito che consiste: Nel ricorso a fittizi rapporti di appalto di servizi con imprese che provvedono solo formalmente ad assumere lavoratori e ad assolvere i relativi obblighi fiscali e contributivi
- L'Ispettorato nazionale del lavoro è competente a ricevere: Il rapporto di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il potere di: Visionare in ogni parte e in qualsiasi momento i laboratori, i cantieri e i lavori nonché i dormitori e i refettori annessi allo stabilimento
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si coordina anche con: I servizi ispettivi di ASL e ARPA
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha impartito specifiche istruzioni che tratteggiano percorsi ispettivi a contrasto: Del cosiddetto dumping sociale e utilizzo abusivo dell'istituto del distacco transnazionale
- Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, durante le verifiche fiscali, la permanenza presso la sede del contribuente non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio
- L'omessa consegna o la ritardata consegna dei prospetti paga ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione delle retribuzioni, è punita: in via amministrativa dall'art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4
- L'omesso versamento di IVA è soggetto a sanzione penale se: l'ammontare di imposta non versata è complessivamente superiore ad euro 250.000 e al 5% dell'imposta dovuta
- L'omissione contributiva dovuta a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa è sanzionata con: Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già tasso ufficiale di riferimento) + 5,5 punti, se il pagamento dei contributi è effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi
- L'ordine di accesso- ex art. 52 DPR 633/72 - per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche, nei nuclei PEF strutturati su Sezioni e nei Reparti territoriali deve essere a firma: del Comandante di Reparto