Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIFA - TSIFB
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- Particolare cura dovrà essere posta dai verificatori, nell'ambito delle attività ispettive condotte nei confronti degli evasori totali: Nell'acquisizione e valutazione dei dati e/o elementi relativi a costi, spese, oneri e altri componenti negativi, risultanti da elementi certi e precisi
- Per domicilio aziendale si intende: Lo spazio organizzativo sia fisico che digitale dell'impresa
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: all'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: all'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett.
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: alla somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: all'utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2006
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: alla stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per effetto dell'art. 1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, con riferimento al mercato del lavoro, risulta depenalizzata la fattispecie penale relativa: al ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per effetto dell'art. 15 del D.L.gs. n. 151/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2018: Il libro unico del lavoro deve essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Per effetto dell'art. 33 della legge n. 183/2010, rubricato "accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica", relativo alle attività di controllo in materia di lavoro: Il personale ispettivo, a conclusione delle attività di verifica compiute a seguito dell'accesso, deve rilasciare al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione il verbale di primo accesso
- Per gli Ispettori del lavoro l'accesso ai luoghi di lavoro è normato da: Art. 8 del DPR n. 520/1955, art. 138 del RD n. 1422/1924 e dalla L. n. 638/1983
- Per i lavoratori imbarcati sussistono i requisiti previsti: per l'assoggettamento al regime previdenziale marittimo
- Per la corretta individuazione del requisito della territorialità occorre definire la nozione di: Personalità giuridica
- Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriali, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli importi aggiuntivi dovuti dal trasgressore sono: 3.200 euro per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriali, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli importi aggiuntivi dovuti dal trasgressore sono: 2.000 euro per sospensioni conseguenti impiego di lavoratori "in nero"
- Per procedere durante l'accesso- ex art. 52 DPR 633/72 -a perquisizioni personali o all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili: è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: l'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro non opera l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004: la somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: stipula di un contratto di appalto in violazione dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, punita dall'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: ricorso all'istituto del distacco di uno o più lavoratori in difetto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, sanzionato dall'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: la somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 276/2003, in assenza di scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
- Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: l'esercizio non autorizzato di attività di ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, previste, rispettivamente, alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 276/2003, anche a scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, del D.Lgs. n. 276/2003)
- Presso l'Ispettorato nazionale del lavoro è stato istituito: Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
- Prima del D.Lgs n.149/2015 Servizio ispettivo dell'INPS aveva il compito del controllo: Della regolarità contributiva