Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contrattualistica pubblica
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- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e in tal caso il relativo ammontare è dimezzato, ai sensi dell'art. 93, del Codice dei contratti pubblici ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è restituita: Tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richieda le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, e in tal caso il relativo ammontare è dimezzato, dispone l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del Codice dei contratti pubblici che l'offerta deve essere corredata da una cauzione pari: Di norma al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito.
- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, la fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari? Si, come ad esempio la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c.
- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, la fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari? Si, come ad esempio la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, la fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve contenere delle clausole particolari? Si, come ad esempio la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Salvo che non trovi applicazione il comma 4, art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, la fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente che copre, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti pubblici, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto riconducibile all'affidatario, deve avere validità di almeno: 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante: Una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
- Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante: Idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate mediante: L'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.
- Secondo quanto specificato nell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.Lgs. n. 50/2016, le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate mediante: Un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti.