Elenco in ordine alfabetico delle domande di Codice amministrazione digitale
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- La firma elettronica di cui all'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, quando: É autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento"; tale definizione attiene: Alla "Validazione temporale elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare"; tale definizione attiene: Alla "Firma elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi"; tale definizione attiene: Al "Sigillo elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "dati utilizzati per convalidare una firma elettronica o un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: Ai "Dati di convalida".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "i dati unici utilizzati dal creatore del sigillo elettronico per creare un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: Ai "Dati per la creazione di un sigillo elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "i dati unici utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica"; tale definizione attiene: Ai "Dati per la creazione di una firma elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "il processo di verifica e conferma della validità di una firma o di un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: Alla "Convalida".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica"; tale definizione attiene: All'"Identificazione elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva"; tale definizione attiene: Al "Documento elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un attestato che consente di autenticare un sito web e collega il sito alla persona fisica o giuridica a cui il certificato è rilasciato"; tale definizione attiene: Al "Certificato di autenticazione di sito web".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un attestato elettronico che collega i dati di convalida di un sigillo elettronico a una persona giuridica e conferma il nome di tale persona"; tale definizione attiene: Al "Certificato di sigillo elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di autenticazione di sito web che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato IV"; tale definizione attiene: Al "Certificato qualificato di autenticazione di sito web".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I"; tale definizione attiene: Al "Certificato qualificato di firma elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un certificato di sigillo elettronico che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato III"; tale definizione attiene: Al "Certificato qualificato di sigillo elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II"; tale definizione attiene: Al "Dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un hardware o software o i loro componenti pertinenti, destinati a essere utilizzati per la prestazione di servizi fiduciari"; tale definizione attiene: Al "Prodotto".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica"; tale definizione attiene: Ai "Dati di identificazione personale".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008, che è accreditato a norma di detto regolamento come competente a effettuare la valutazione della conformità del prestatore di servizi fiduciari qualificato e dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati"; tale definizione attiene: All'"Organismo di valutazione della conformità".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato"; tale definizione attiene: Al "Prestatore di servizi fiduciari qualificato".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica"; tale definizione attiene: All'"Autenticazione".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate"; tale definizione attiene: Al "Servizio elettronico di recapito certificato".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un servizio elettronico di recapito certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 44"; tale definizione attiene: Al "Servizio elettronico di recapito certificato qualificato".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi: a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi"; tale definizione attiene: Al "Servizio fiduciario".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un sistema di identificazione elettronica per cui si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano persone giuridiche"; tale definizione attiene: Al "Regime di identificazione elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un software o hardware configurato utilizzato per creare un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: Al "Dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica"; tale definizione attiene: Ad un "Dispositivo per la creazione di una firma elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "una persona fisica che crea una firma elettronica"; tale definizione attiene: Al "Firmatario".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "una persona fisica o giuridica che fa affidamento su un'identificazione elettronica o su un servizio fiduciario"; tale definizione attiene: Alla "Parte facente affidamento sulla certificazione".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato"; tale definizione attiene: Al "Prestatore di servizi fiduciari".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "una persona giuridica che crea un sigillo elettronico"; tale definizione attiene: Al "Creatore di un sigillo".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, oppure un soggetto privato incaricato da almeno un'autorità, un organismo o un'associazione di cui sopra di fornire servizi pubblici, quando agisce in base a tale mandato"; tale definizione attiene: All'"Organismo del settore pubblico".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione: "un'unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l'autenticazione per un servizio online"; tale definizione attiene: Ai "Mezzi di identificazione elettronica".
- L'art. 3 del Regolamento eIDAS, richiamato dal Codice dell'amministrazione digitale, fornisce la seguente definizione; "una validazione temporale elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 42"; tale definizione attiene: Alla "Validazione temporale elettronica qualificata".
- Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale non si applicano, di norma: All'esercizio delle attività e funzioni di difesa e sicurezza nazionale.
- Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale non si applicano, di norma: All'esercizio delle attività e funzioni di polizia giudiziaria.
- Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale non si applicano, di norma: All'esercizio delle attività e funzioni di polizia economico-finanziaria .
- Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale non si applicano, di norma: All'esercizio delle attività e funzioni di sicurezza pubblica.