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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Protezione fauna selvatica ed esercizio caccia in Sardegna

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LA FAUNA SELVATICA, AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 1 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23:   Costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale, internazionale.
LA L.R. 23/98 (ART. 5, COMMA SESTO) NON SI APPLICA:   Ai muridi, alle nutrie, alle arvicole.
LA LEGGE N. 157 DEL 1992 (ART. 1) PREVEDE CHE:   La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA È FINALIZZATA AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 2, DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23:   Al mantenimento della biodiversità e attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo di uno sviluppo durevole.
LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 23/98 NON E' STATA AFFIDATA AD UNO DEI SEGUENTI CORPI O ENTI. QUALE?   Vigili del fuoco.
L'ART. 1 DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992 PREVEDE CHE "L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E' CONSENTITO:   Purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle colture agricole.
L'ART. 23 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'ESTENSIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA DI NORMA NON SUPERI:   5.000 ettari.
L'ART. 24 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE LE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA SIANO ISTITUITE IN TERRITORI:   Non destinati a coltivazioni specializzate.
L'ART. 24 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'ISTITUZIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA AVVENGA DI NORMA CON IL CRITERIO:   Della rotazione territoriale.
L'ART. 3 COMMA 3 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 PREVEDE CHE:   L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agro-forestali.
L'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 PRESCRIVE CHE OGNI ANIMALE ALLEVATO DEBBA ESSERE MUNITO DI CONTRASSEGNO MEDIANTE ANELLO INAMOVIBILE O MARCHIO AURICOLARE CHE RIPORTI:   Il numero che individua l'allevamento.
L'ART. 35 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, PREVEDE CHE LA SUPERFICIE DI CIASCUNA AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA NON POSSA ESSERE SUPERIORE AI:   1200 ettari.
L'ART. 37 DELLA LEGGE 157 DEL 1992 PREVEDE:   La soppressione del limite di detenzione delle armi da caccia.
L'ART. 3I DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE O AL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO- VENATORIE ABBIA VALIDITA':   Decennale.
L'ART. 4 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 PREVEDE CHE:   Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco sono dichiarate oasi di protezione faunistica e di cattura.
L'ART. 46 DELLA L.R. 23/98 PRESCRIVE CHE IL CACCIATORE SEGNI SUL LIBRETTO VENATORIO IN MODO INDELEBILE LA DATA DI CACCIA, LA SELVAGGINA E OVE VIENE ESERCITATA LA CACCIA. LA SELVAGGINA QUANDO DEVE ESSERE SEGNATA?   La stanziale mano a mano che viene incarnierata, la migratoria al termine della giornata di caccia.
L'ART. 48 DELLA L.R. 23/98 CONSENTE L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA APPARTENENTI ALLE SEGUENTI SPECIE DI UCCELLI MIGRATORI:   Ghiandaia, colombaccio, merlo.
L'ART. 52 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PROGRAMMATA (ATC) PER ESIGENZE DI CONSERVAZIONE DELLA REALTA' GEOGRAFICA E FAUNISTICO AMBIENTALE:   Ha carattere subprovinciale.
L'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 VIETA L'ESERCIZIO VENATORIO NEI PARCHI PUBBLICI E PRIVATI, NEI GIARDINI, NEI PARCHI STORICI E ARCHEOLOGICI:   Sempre e a chiunque.
L'ATTIVITA' DI IMBALSAMATORE O DI CONCIATORE PUO' ESSERE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA L.R. 23/98 DA CHI E' IN POSSESSO DI UN'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA:   Dalla Provincia competente per territorio.
L'ATTIVITA' VENATORIA AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 23/98 E' CONSENTITA:   Con l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.
LE AREE DESTINATE AGLI ALLEVAMENTI AUTORIZZATI DALL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 DEVONO ESSERE RECINTATE. LA TABELLAZIONE PRESCRITTA NON E' OBBLIGATORIA PER GLI ALLEVAMENTI:   Ornamentali ed amatoriali.
LE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 23/98 POSSONO ESSERE ISTITUITE:   Anche quando nei terreni che di esse fanno parte si svolgono altre attività economiche compatibili.
LE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE INDICATE NELL'ART. 4 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 VENGONO ISTITUITE DALLA REGIONE:   In attuazione delle Direttive CEE e dalle Convenzioni internazionali.
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN SARDEGNA E' SUBORDINATO AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.R. 23/98, ALL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA RILASCIATA:   Dal Presidente della Giunta Regionale.
L'ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI UNA AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA DEVE RISULTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 23/98:   Nel libretto venatorio del cacciatore associato.
L'ISTITUZIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI, AI SENSI L'ART. 38 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, E' AUTORIZZATA DA:   Le Province.