Elenco in ordine alfabetico delle domande di Protezione fauna selvatica ed esercizio caccia in Sardegna
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- LA FAUNA SELVATICA, AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 1 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23: Costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale, internazionale.
- LA L.R. 23/98 (ART. 5, COMMA SESTO) NON SI APPLICA: Ai muridi, alle nutrie, alle arvicole.
- LA LEGGE N. 157 DEL 1992 (ART. 1) PREVEDE CHE: La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
- LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA È FINALIZZATA AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 2, DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23: Al mantenimento della biodiversità e attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo di uno sviluppo durevole.
- LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 23/98 NON E' STATA AFFIDATA AD UNO DEI SEGUENTI CORPI O ENTI. QUALE? Vigili del fuoco.
- L'ART. 1 DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992 PREVEDE CHE "L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA E' CONSENTITO: Purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle colture agricole.
- L'ART. 23 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'ESTENSIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA DI NORMA NON SUPERI: 5.000 ettari.
- L'ART. 24 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE LE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA SIANO ISTITUITE IN TERRITORI: Non destinati a coltivazioni specializzate.
- L'ART. 24 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'ISTITUZIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA AVVENGA DI NORMA CON IL CRITERIO: Della rotazione territoriale.
- L'ART. 3 COMMA 3 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 PREVEDE CHE: L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agro-forestali.
- L'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 PRESCRIVE CHE OGNI ANIMALE ALLEVATO DEBBA ESSERE MUNITO DI CONTRASSEGNO MEDIANTE ANELLO INAMOVIBILE O MARCHIO AURICOLARE CHE RIPORTI: Il numero che individua l'allevamento.
- L'ART. 35 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, PREVEDE CHE LA SUPERFICIE DI CIASCUNA AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA NON POSSA ESSERE SUPERIORE AI: 1200 ettari.
- L'ART. 37 DELLA LEGGE 157 DEL 1992 PREVEDE: La soppressione del limite di detenzione delle armi da caccia.
- L'ART. 3I DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE O AL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO- VENATORIE ABBIA VALIDITA': Decennale.
- L'ART. 4 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 PREVEDE CHE: Tutte le isole di pertinenza della Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco sono dichiarate oasi di protezione faunistica e di cattura.
- L'ART. 46 DELLA L.R. 23/98 PRESCRIVE CHE IL CACCIATORE SEGNI SUL LIBRETTO VENATORIO IN MODO INDELEBILE LA DATA DI CACCIA, LA SELVAGGINA E OVE VIENE ESERCITATA LA CACCIA. LA SELVAGGINA QUANDO DEVE ESSERE SEGNATA? La stanziale mano a mano che viene incarnierata, la migratoria al termine della giornata di caccia.
- L'ART. 48 DELLA L.R. 23/98 CONSENTE L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA APPARTENENTI ALLE SEGUENTI SPECIE DI UCCELLI MIGRATORI: Ghiandaia, colombaccio, merlo.
- L'ART. 52 DELLA L.R. 23/98 PREVEDE CHE L' AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PROGRAMMATA (ATC) PER ESIGENZE DI CONSERVAZIONE DELLA REALTA' GEOGRAFICA E FAUNISTICO AMBIENTALE: Ha carattere subprovinciale.
- L'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 VIETA L'ESERCIZIO VENATORIO NEI PARCHI PUBBLICI E PRIVATI, NEI GIARDINI, NEI PARCHI STORICI E ARCHEOLOGICI: Sempre e a chiunque.
- L'ATTIVITA' DI IMBALSAMATORE O DI CONCIATORE PUO' ESSERE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA L.R. 23/98 DA CHI E' IN POSSESSO DI UN'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA: Dalla Provincia competente per territorio.
- L'ATTIVITA' VENATORIA AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 23/98 E' CONSENTITA: Con l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.
- LE AREE DESTINATE AGLI ALLEVAMENTI AUTORIZZATI DALL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 DEVONO ESSERE RECINTATE. LA TABELLAZIONE PRESCRITTA NON E' OBBLIGATORIA PER GLI ALLEVAMENTI: Ornamentali ed amatoriali.
- LE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 23/98 POSSONO ESSERE ISTITUITE: Anche quando nei terreni che di esse fanno parte si svolgono altre attività economiche compatibili.
- LE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE INDICATE NELL'ART. 4 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 VENGONO ISTITUITE DALLA REGIONE: In attuazione delle Direttive CEE e dalle Convenzioni internazionali.
- L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN SARDEGNA E' SUBORDINATO AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA L.R. 23/98, ALL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA RILASCIATA: Dal Presidente della Giunta Regionale.
- L'ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI UNA AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA DEVE RISULTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 23/98: Nel libretto venatorio del cacciatore associato.
- L'ISTITUZIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI, AI SENSI L'ART. 38 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, E' AUTORIZZATA DA: Le Province.