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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione forestale

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LA DEMASCHIATURA DELLE PIANTE DA SUGHERO PUO' ESSERE ATTUATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 4/94 QUANDO:   La circonferenza soprascorza della pianta misurata a m. 1,30 è di almeno 60 cm.
LA DETERMINAZIONE DELLE ZONE VINCOLATE PER SCOPI IDROGEOLOGICI DIVIENE DEFINITIVA DOPO LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLA CARTA TOPOGRAFICA DI CUI ALL'ART. 3 DEL R.D. 3267/1923; QUANTI GIORNI DEVE DURARE LA PUBBLICAZIONE?   90.
LA L. 950/67 DETERMINA LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI DELLE NORME:   Di polizia forestale.
LA LEGGE 353/2000 HA COME FINALITA' LA:   Conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
LA RECISIONE DEI RAMI DELLE PIANTE DA SUGHERO CHE DETERMINA DANNO ALLA PIANTA VIENE SANZIONATA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 4/94 QUANDO VIENE EFFETTUATA IN MISURA SUPERIORE A:   1/3 della chioma.
LA TRASFORMAZIONE ABUSIVA IN COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI O DEI TERRENI SALDI VINCOLATI È AI SENSI DEL R.D. 3267/1923:   Un illecito amministrativo.
LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURA PUO' ESSERE AUTORIZZATA DA:   La Direzione Generale del CFVA
LA TRASFORMAZIONE DI USO E DESTINAZIONE DEI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO NON PUO' ESSERE REALIZZATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE:   Della Regione.
LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANZIONABILE DERIVANTE DAL TAGLIO DELLE PIANTE DESTINATE A CRESCERE AD ALTO FUSTO DEVE ESSERE FATTA IN BASE AI VALORI STABILITI, PER CLASSI DIAMETRICHE DESUNTE:   Dalla tabella A annessa alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANZIONABILE PER IL TAGLIO O DANNEGGIAMENTO DI UN CEDUO MATURO DEVE ESSERE FATTA IN BASE AI VALORI PER LA LEGNA DA ARDERE, PER IL FASCINAME ED ALTRI PRODOTTI SECONDARI, DESUNTI:   Dalla tabella B annessa alle prescrizioni di massima di polizia forestale.
L'ART. 1 DEL R.D. 3267/1923 IMPONE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO SUI TERRENI:   Al fine di evitare che possano perdere stabilità.
L'ART. 10 LETT. A DELLA L.R. 4/94 CONSIDERA ALBERATURE SPARSE E FORMAZIONI DEGRADATE DI SUGHERA QUEI SOPRASSUOLI COSTITUITI DA PIANTE DI SUGHERA LA CUI COPERTURA REALE EFFETTUATA DALLA CHIOMA RISPETTO ALLA SUPERFICIE SIA ALMENO:   Il 20 per cento della superficie.
L'ART. 10 LETT. B DELLA L.R. 4/94 DEFINISCE ALBERATURE SPARSE DI SUGHERA E FORMAZIONI DI SUGHERA DEGRADATE QUEI SOPRASSUOLI FORESTALI MISTI NEI QUALI LA QUERCIA DA SUGHERO RAPPRESENTI ALMENO:   Il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale.
L'ART. 10 LETT. C DELLA L.R. 4/94 DEFINISCE ALBERATURE SPARSE DI SUGHERA E FORMAZIONI DI SUGHERA DEGRADATE I SOPRASSUOLI COSTITUITI DA CEPPAIE DI QUERCIA DA SUGHERO NEI QUALI LA DENSITA' MEDIA DELLE CEPPAIE NON SIA INFERIORE A:   150 per ettaro.
L'ART. 10 LETT. D DELLA L.R. 4/94 CONSIDERA ALBERATURE E FORMAZIONI DEGRADATE A SUGHERA QUEI SOPRASSUOLI IN CUI SONO PRESENTI SEMENZALI O GIOVANI SOGGETTI, NATURALI O DI INTRODUZIONE ARTIFICIALE IN NUMERO NON INFERIORE A:   150 per ettaro.
L'ART. 16 DEL R.D. 3267/1923 PREVEDE CHE PER I TERRENI IL CUI VALORE REDDITUALE E' RIDOTTO:   Saranno riveduti e ridotti gli estimi.
L'ART. 17 DEL R.D. 3267/1923 PREVEDE CHE IL VINCOLO AI BOSCHI POSSA ESSERE RICHIESTO ANCHE DAI PRIVATI, CHE ALL'ATTO DELLA DOMANDA DOVRANNO DIMOSTRARE:   Di avere i mezzi sufficienti per corrispondere un indennizzo ai proprietari o possessori.
L'ART. 2 DELLA LEGGE 24.11.1981, N. 689 PREVEDE CHE:   Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.
L'ART. 2 DELLA LEGGE 24.11.1981, N. 689 PREVEDE CHE:   Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
L'ART. 20 DELLA L.R. 4/94 IMPONE CHE L'ALTEZZA DELLA DEMASCHIATURA DELLE PIANTE DA SUGHERO DEVE ESSERE PRATICATA IN MANIERA DA NON SUPERARE:   Due volte la circonferenza sovrascorza misurata all'altezza di m. 1,30.
L'ART. 21 DEL R.D. 3267/1923 PREVEDE CHE LA MISURA DELL'INDENNIZZO CONSEGUENTE AI VINCOLI SUI BOSCHI, SE NON VI E' ACCORDO FRA LE PARTI, SARA' FISSATA:   Da tre arbitri.
L'ART. 24 DEL R.D. 3267/1923 PREVEDE SANZIONI DA APPLICARE PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA VIENE DETERMINATA PER OGNI:   Decara di terreno o sua frazione.
L'ART. 26 DEL R.D. 3267/1923 SANZIONA, NEI TERRENI VINCOLATI PER SCOPI IDROGEOLOGICI:   Il taglio o danneggiamento delle piante.
L'ART. 45 DEL R.D. 1126/1926 INDICA LE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO SOFFERTO DAL SOPRASSUOLO BOSCHIVO PER PASCOLO ABUSIVO CHE VA COMMISURATO AL VALORE DEL QUANTITATIVO DI ALIMENTO CONSUMATO DAL BESTIAME CALCOLATO IN BASE:   Al prezzo che avrebbe il fieno normale sul più prossimo mercato di consumo.
L'ART. 45 DEL R.D. 1126/1926 STABILISCE CHE IL VALORE DEL DANNO PER PASCOLO ABUSIVO:   Deve essere commisurato alla quantità di fieno normalmente consumato dal bestiame pascolante.
L'ART. 54 DEL R.D. 3267/1923 PREVEDE CHE L'USO DEI TERRENI RIMBOSCHITI AVVENGA IN CONFORMITA':   Al piano di coltura e conservazione del bosco.
L'ART. 54 DEL R.D. 3267/1923 STABILISCE CHE NEI TERRENI RIMBOSCHITI:   Non è mai permessa la coltura agraria.
L'ART. 6 DELLA L.R. 4/94 PREVEDE CHE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE DA SUGHERO SI INTENDE CONCESSA SE L'UFFICIO COMPETENTE NON PROVVEDE A DARE RISPOSTA ENTRO:   Trenta giorni.
L'ART. 6 DELLA L.R. 4/94 PREVEDE CHE LO SRADICAMENTO DELLE CEPPAIE DI SUGHERA VENGA RICHIESTO QUANDO QUESTE SONO VITALI E PRESENTI IN MISURA NON INFERIORE A:   200 per ettaro.
L'ART. 6 DELLA L.R. 4/94 PREVEDE CHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE DI SUGHERA VENGA RILASCIATA APPOSITA AUTORIZZAZIONE:   Dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per il territorio.
L'ART. 9 DEL R.D. 3267/1923 DI COSA SI INTERESSA?   Del pascolo nei terreni vincolati.
L'ART. 9 LETT. C DELLA L.R. 4/94 DEFINISCE SUGHERETA IL SOPRASSUOLO FORESTALE QUANDO E' COSTITUITO DA CEPPAIE DI QUERCIA DA SUGHERO DEGRADATE DA AZIONI ANTROPICHE CON DENSITA' MEDIA:   Non inferiore a 200 per ettaro.
L'AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO NELLE SUGHERETE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 4/94, PER QUANTO TEMPO VIENE CONCESSA?   Per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni.
LE ESTRAZIONI, SUCCESSIVE ALLA PRIMA, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 4/94, POSSONO ESSERE ESEGUITE AD UN'ALTEZZA:   Non superiore a tre volte la circonferenza sovrascorza misurata a m. 1,30 da terra.
LE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE DI CUI ALL'ART. 19 DEL R.D. 1126/1926 SONO DETERMINATE:   Anche per singole parti di provincia.
LE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE SONO APPLICABILI:   Ai boschi e ai terreni vincolati.
LE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE STABILISCONO LE NORME, A LIVELLO PROVINCIALE, PER LA GESTIONE DEI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO. QUALE FRA LE SEGUENTI RISPOSTE E' SBAGLIATA?   Le prescrizioni di massima e di polizia forestale dettano norme per i terreni ad esclusione di quelli nudi e saldi.
LE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA L. 950/67 DA QUALE LEGGE SONO STATE TRASFORMATE IN ILLECITI AMMINISTRATIVI?   L. 24 novembre 1981 n. 689.
LE ZONE BOSCATE ED I PASCOLI I CUI SOPRASSUOLI SONO PERCORSI DA INCENDIO NON POSSONO AVERE UNA DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA PREESISTENTE ALL'INCENDIO (ART. 10 L. N. 353/2000):   Per almeno 15 anni.
L'ESERCIZIO DEL PASCOLO E DELLA CACCIA E' VIETATO NEI SOPRASSUOLI BOSCATI PERCORSI DAL FUOCO PER UN PERIODO DI (ART. 10 L. N. 353/2000):   10 anni.
L'ESERCIZIO DEL PASCOLO NELLE SUGHERETE INDIVIDUATE CON DECRETO DELL' ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 4/94, E' SUBORDINATO AD AUTORIZZAZIONE?   No, se è stata praticata la coltura agraria negli ultimi cinque anni.
L'ESTRAZIONE DEL SUGHERO PUO' ESSERE EFFETTUATA DI NORMA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 4/1994, CON TURNI MINIMI DI:   10 anni.
L'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E' PROMOSSO (R.D. 3267/1923, ART. 2):   Dall'Autorità Forestale.
L'INDIVIDUAZIONE PROVVISORIA DELLE SUGHERETE PREVISTA DALL'ART. 11 DELLA L.R. 4/94 VIENE PROPOSTA ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE DA:   Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
L'INOSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI APPARTENENTI AGLI ENTI, AI SENSI DELL'ART. 135 DEL R.D. 3267/1923 E' PUNITA CON:   La sanzione amministrativa.