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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione forestale

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I BOSCHI APPARTENENTI AI COMUNI ED ALTRI ENTI DEVONO ESSERE UTILIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 130 DEL R.D. 3267/1923, IN CONFORMITA' DI:   Un apposito piano economico.
I PASCOLI APPARTENENTI AI COMUNI E AD ALTRI ENTI DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN CONFORMITA' DI APPOSITE NORME APPROVATE O PRESCRITTE:   Dalla Direzione del Corpo Forestale.
I PIANI APPROVATI O PRESCRITTI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL R.D. 3267/1923 SONO PARIFICATI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE:   Alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10.
I SOPRASSUOLI FORESTALI SONO CONSIDERATI SUGHERETA, AI SENSI DELL'ART. 9 LETT. D DELLA L.R. 4/94, QUANDO SONO PRESENTI SEMENZALI O GIOVANI SOGGETTI, DI SUGHERA, NATURALI O ARTIFICIALI IN NUMERO:   Non inferiore a 600 per ettaro.
IL PASCOLO CAPRINO NEI TERRENI VINCOLATI PUÒ ESSERE CONCESSO:   Dalla Regione.
IL PIANO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 353/2000 INDIVIDUA CON PRECISIONE UNA SERIE DI ASPETTI. QUALE DELLE TRE RISPOSTE È ERRATA?   I tempi, i modi, i luoghi in cui possono svilupparsi gli eventi.
IL R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267 CHE IMPONE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO DETERMINA:   Limitazione d'uso alla proprietà terriera.
IL R.D. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267 PREVEDE ALL'ART. 17 IL "VINCOLO PER ALTRI SCOPI" SOTTOPONENDO A LIMITAZIONE D'USO BOSCHI CON SPECIFICHE CARATTERISTICHE. PER QUESTO LA LEGGE PREVEDE:   Pagamento di un congruo indennizzo.
IL R.D. 3267/1923 (ART. 16) QUALE TIPO DI INDENNIZZO PREVEDE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO?   Nessun tipo di indennizzo ma solo la riduzione degli estimi catastali.
IL R.D. 3267/1923 ALL'ART. 26 STABILISCE CHE LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI EMANATE PER I BOSCHI VINCOLATI VENGANO SANZIONATE IN VIA AMMINISTRATIVA IN BASE AL VALORE DELLE PIANTE TAGLIATE O DEL DANNO ARRECATO. IN QUALE MISURA:   Dal doppio al quadruplo del valore.
IL R.D. 3267/1923 ALL'ART. 29 STABILISCE CHE NELLE VIOLAZIONI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI FORESTALI LA VALUTAZIONE DEL DANNO SIA ESEGUITA:   Dagli agenti forestali.
IL R.D. 3267/1923 PREVEDE ALL'ART. 17 IL "VINCOLO PER ALTRI SCOPI" SOTTOPONENDO A LIMITAZIONE D'USO BOSCHI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE. PER QUESTO LA LEGGE PREVEDE:   Che l'indennizzo sia a carico di coloro che hanno promosso le limitazioni.
IL R.D. 3267/1923 VIENE INDICATO ANCHE COME:   Legge Forestale.
IL VINCOLO DEI BOSCHI PER ALTRI SCOPI, COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 17 DEL R.D. 3267/1923 PUO' ESSERE PROMOSSO ANCHE DA ENTI E DA PRIVATI CHE:   Dovranno corrispondere un congruo indennizzo ai proprietari dei boschi.
IL VINCOLO PER ALTRI SCOPI PREVISTO DALL'ART. 17 DEL R.D. 3267/1923 E' IMPOSTO SU QUALI BENI?   Solo sui boschi.
IL VINCOLO PER ALTRI SCOPI PREVISTO DALL'ART. 17 DEL R.D. 3267/1923 PUO' ESSERE RICHIESTO QUANDO I BOSCHI PER LA LORO SPECIALE UBICAZIONE:   Difendono i terreni o fabbricati dalla furia dei venti.
IL VINCOLO PER ALTRI SCOPI, PREVISTO DALL'ART. 17 DEL R.D. 3267/1923 VIENE IMPOSTO A RICHIESTA PER RAGIONI:   Protettive ed igieniche.
IN BASE AL R.D. 3267/1923 (ART. 1) SONO SOTTOPOSTI A VINCOLO PER "SCOPI IDROGEOLOGICI":   Terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.