Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
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- LA CORTE DEI CONTI PARTECIPA, AI SENSI DELL'ART. 100 DELLA COSTITUZIONE, AL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA: DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA
- LA L. 163/2016, MODIFICANDO LA L. 196/2009, DISPONE CHE IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SI COMPONE DI: DUE SEZIONI
- LA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994: É PERSONALE E LIMITATA AI FATTI ED ALLE OMISSIONI COMMESSI CON DOLO O CON COLPA GRAVE
- L'AGENZIA DEL DEMANIO: HA IL COMPITO DI RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE L'IMPIEGO DEI BENI IMMOBILI DELLO STATO
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' COMPETENTE, IN PARTICOLARE, A SVOLGERE LE ATTIVITA' RELATIVE: ALLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' COMPETENTE, IN PARTICOLARE, A SVOLGERE LE ATTIVITA' RELATIVE: ALLA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE
- L'AGENZIA DELLE ENTRATE E' COMPETENTE, IN PARTICOLARE, A SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA': AMMINISTRAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DIRETTI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- L'ART. 1 DEL D. LGS. 286/1999 RECA I PRINCIPI GENERALI: DEL CONTROLLO INTERNO
- L'ARTICOLO 21, COMMA 5-BIS, DELLA L. 196/2009, STABILISCE CHE IN ALLEGATO ALLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO È RIPORTATO, CON RIFERIMENTO A CIASCUNO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E A CIASCUN PROGRAMMA, UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DA CUI RISULTA LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA: TRA ONERI INDEROGABILI, FATTORI LEGISLATIVI E ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO
- L'ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 STABILISCE CHE LE ENTRATE DELLO STATO SONO RIPARTITE IN TITOLI: A SECONDA CHE SIANO DI NATURA TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA O CHE PROVENGANO DALL'ALIENAZIONE E DALL'AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI O DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI
- L'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, PREVEDE CHE IL PROGRAMMA DI STABILITÀ E IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA SIANO PRESENTATI ENTRO IL 30 APRILE, E COMUNQUE NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA SULL'ATTUAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA: AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E ALLA COMMISSIONE EUROPEA
- LE AGENZIE FISCALI: HANNO PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
- LE AGENZIE FISCALI: SONO SOTTOPOSTE ALL'ALTA VIGILANZA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- LE GESTIONI FUORI BILANCIO NON AUTORIZZATE DA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA CONSISTENTI IN GESTIONI CONTABILI, POSTE IN ESSERE DALLA SINGOLA AMMINISTRAZIONE O DA SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE, CHE NON TRANSITANO PER IL BILANCIO SONO INCOMPATIBILI CON IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE: DELL'UNIVERSALITÀ
- LE INFORMAZIONI CONTABILI RIPORTATE NEI DOCUMENTI DI BILANCIO SONO CONSIDERATE AFFIDABILI SE CONSENTONO AGLI UTILIZZATOR I DI EFFETTUARE COMPARAZIONI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO TRA SETTORI E LIVELLI TERRITORIALI. IN QUESTO CASO LE INFORMAZIONI RISPONDONO AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE: DELL'ATTENDIBILITA'