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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici

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I BILANCI CHE NON RISPETTANO IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA VERIDICITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009:   NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO CONTABILE
I DOCUMENTI DI BILANCIO DEVONO PRESENTARE UNA SEMPLICE E CHIARA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FINANZIARE, ECONOMICHE E PATRIMONIALI COERENTE CON LE DEFINIZIONI E LE CLASSIFICAZIONI DEL BILANCIO STESSO. IN QUESTO CASO I DOCUMENTI RISPETTANO IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009:   DELLA CHIAREZZA
I PRINCIPI CONTABILI GENERALI DEFINITI DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009 SANCISCONO, TRA L'ALTRO, CHE RESTANO FERMI GLI EVENTUALI OBBLIGHI DI ELABORARE E DI PRESENTARE ANCHE DOCUMENTI CONTABILI CON SCADENZE INFERIORI ALL'ANNO. TALE PREVISIONE E' RELATIVA AL PRINCIPIO:   DELL'ANNUALITÀ
I RENDICONTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. 123/2011 DIMOSTRANO, NELLA SEZIONE FINANZIARIA:   TUTTE LE ENTRATE E LE USCITE RIGUARDANTI L'INTERVENTO O LE SPESE DELEGATE
IL CICLO TEMPORALE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO DELINEATO ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, PREVEDE CHE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO:   SIANO PRESENTATI ALLE CAMERE GLI EVENTUALI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
IL CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1-TER, DELLA L. 196/2009 CONTIENE, IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO, DETTAGLIATE INDICAZIONI:   SUI PAGAMENTI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE, DISTINGUENDO LA QUOTA DELLA DOTAZIONE DI CASSA DESTINATA AL PAGAMENTO IN CONTO RESIDUI DA QUELLA DESTINATA AL PAGAMENTO IN CONTO COMPETENZA
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA ECONOMICA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, CONSENTE DI EVIDENZIARE:   LE UTILITA' ECONOMICHE CEDUTE E/O ACQUISITE, ANCHE SE NON DIRETTAMENTE CONCRETIZZATE ATTRAVERSO MOVIMENTI FINANZIARI
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, COSTITUISCE IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI FINANZIARI:   DELLE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA CORRETTEZZA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI RIFERISCE IN PARTICOLARE:   AL RISPETTO FORMALE E SOSTANZIALE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA FLESSIBILITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, FAVORISCE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO A:   ESIGENZE GESTIONALI DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, REPERENDO LA COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI DELLA MEDESIMA UNITA' DI VOTO APPROVATA DAL PARLAMENTO
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA FLESSIBILITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RISPONDE ALL'ESIGENZA DI:   EVITARE UN'ECCESSIVA RIGIDITA' NELLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA, NEL RISPETTO DEL BILANCIO VOTATO DAL PARLAMENTO
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA NEUTRALITA' E IMPARZIALITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, PREVEDE CHE LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI:   DEVE FONDARSI SU PRINCIPI CONTABILI INDIPENDENTI E IMPARZIALI VERSO TUTTI I DESTINATARI
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI APPLICA:   SIA AI DOCUMENTI CONTABILI DI PREVISIONE SIA AI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PUBBLICITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RICHIEDE CHE:   I DOCUMENTI CONTABILI DI PREVISIONE E RENDICONTAZIONE SIANO RESI PUBBLICI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA VERIDICITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI APPLICA:   AI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE, DI GESTIONE E DI PREVISIONE
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELL'INTEGRITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RICHIEDE CHE TUTTE LE ENTRATE DEL BILANCIO SIANO ISCRITTE AL LORDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE E DI ALTRE EVENTUALI SPESE AD ESSE CONNESSE, IN FASE SIA DI PREVISIONE SIA DI RENDICONTAZIONE?   SI, LO RICHIEDE
IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELL'INTEGRITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009:   SI APPLICA A TUTTI I VALORI DEL SISTEMA DI BILANCIO, COMPRESI I VALORI ECONOMICI E LE GRANDEZZE PATRIMONIALI
IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, NEI DOCUMENTI CONTABILI DEL RENDICONTO:   LE ENTRATE E I VALORI ECONOMICI POSITIVI NON REALIZZATI NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI
IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, NEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO:   DEVONO ESSERE ISCRITTE SOLO LE ENTRATE EFFETTIVAMENTE REALIZZABILI NEL PERIODO CONSIDERATO
IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994, LA GRAVITA' DELLA COLPA E' ESCLUSA QUANDO IL FATTO DANNOSO:   TRAGGA ORIGINE DALL'EMANAZIONE DI UN ATTO VISTATO E REGISTRATO IN SEDE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA', LIMITATAMENTE AI PROFILI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO