Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici
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- I BILANCI CHE NON RISPETTANO IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA VERIDICITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009: NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO CONTABILE
- I DOCUMENTI DI BILANCIO DEVONO PRESENTARE UNA SEMPLICE E CHIARA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FINANZIARE, ECONOMICHE E PATRIMONIALI COERENTE CON LE DEFINIZIONI E LE CLASSIFICAZIONI DEL BILANCIO STESSO. IN QUESTO CASO I DOCUMENTI RISPETTANO IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009: DELLA CHIAREZZA
- I PRINCIPI CONTABILI GENERALI DEFINITI DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009 SANCISCONO, TRA L'ALTRO, CHE RESTANO FERMI GLI EVENTUALI OBBLIGHI DI ELABORARE E DI PRESENTARE ANCHE DOCUMENTI CONTABILI CON SCADENZE INFERIORI ALL'ANNO. TALE PREVISIONE E' RELATIVA AL PRINCIPIO: DELL'ANNUALITÀ
- I RENDICONTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'ART. 13 DEL D. LGS. 123/2011 DIMOSTRANO, NELLA SEZIONE FINANZIARIA: TUTTE LE ENTRATE E LE USCITE RIGUARDANTI L'INTERVENTO O LE SPESE DELEGATE
- IL CICLO TEMPORALE DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO DELINEATO ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, PREVEDE CHE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO: SIANO PRESENTATI ALLE CAMERE GLI EVENTUALI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
- IL CRONOPROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1-TER, DELLA L. 196/2009 CONTIENE, IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO, DETTAGLIATE INDICAZIONI: SUI PAGAMENTI CHE SI PREVEDE DI EFFETTUARE, DISTINGUENDO LA QUOTA DELLA DOTAZIONE DI CASSA DESTINATA AL PAGAMENTO IN CONTO RESIDUI DA QUELLA DESTINATA AL PAGAMENTO IN CONTO COMPETENZA
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA ECONOMICA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, CONSENTE DI EVIDENZIARE: LE UTILITA' ECONOMICHE CEDUTE E/O ACQUISITE, ANCHE SE NON DIRETTAMENTE CONCRETIZZATE ATTRAVERSO MOVIMENTI FINANZIARI
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, COSTITUISCE IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI FINANZIARI: DELLE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATE
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA CORRETTEZZA, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI RIFERISCE IN PARTICOLARE: AL RISPETTO FORMALE E SOSTANZIALE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA FLESSIBILITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, FAVORISCE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO A: ESIGENZE GESTIONALI DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, REPERENDO LA COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI DELLA MEDESIMA UNITA' DI VOTO APPROVATA DAL PARLAMENTO
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA FLESSIBILITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RISPONDE ALL'ESIGENZA DI: EVITARE UN'ECCESSIVA RIGIDITA' NELLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA, NEL RISPETTO DEL BILANCIO VOTATO DAL PARLAMENTO
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA NEUTRALITA' E IMPARZIALITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, PREVEDE CHE LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI: DEVE FONDARSI SU PRINCIPI CONTABILI INDIPENDENTI E IMPARZIALI VERSO TUTTI I DESTINATARI
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI APPLICA: SIA AI DOCUMENTI CONTABILI DI PREVISIONE SIA AI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PUBBLICITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RICHIEDE CHE: I DOCUMENTI CONTABILI DI PREVISIONE E RENDICONTAZIONE SIANO RESI PUBBLICI SECONDO LE NORME VIGENTI
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA VERIDICITA', DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, SI APPLICA: AI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE, DI GESTIONE E DI PREVISIONE
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELL'INTEGRITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, RICHIEDE CHE TUTTE LE ENTRATE DEL BILANCIO SIANO ISCRITTE AL LORDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE E DI ALTRE EVENTUALI SPESE AD ESSE CONNESSE, IN FASE SIA DI PREVISIONE SIA DI RENDICONTAZIONE? SI, LO RICHIEDE
- IL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELL'INTEGRITÀ, DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009: SI APPLICA A TUTTI I VALORI DEL SISTEMA DI BILANCIO, COMPRESI I VALORI ECONOMICI E LE GRANDEZZE PATRIMONIALI
- IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, NEI DOCUMENTI CONTABILI DEL RENDICONTO: LE ENTRATE E I VALORI ECONOMICI POSITIVI NON REALIZZATI NON DEVONO ESSERE CONTABILIZZATI
- IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA PRUDENZA, COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009, NEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO: DEVONO ESSERE ISCRITTE SOLO LE ENTRATE EFFETTIVAMENTE REALIZZABILI NEL PERIODO CONSIDERATO
- IN RELAZIONE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994, LA GRAVITA' DELLA COLPA E' ESCLUSA QUANDO IL FATTO DANNOSO: TRAGGA ORIGINE DALL'EMANAZIONE DI UN ATTO VISTATO E REGISTRATO IN SEDE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA', LIMITATAMENTE AI PROFILI PRESI IN CONSIDERAZIONE NELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO