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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilità dello Stato e degli enti pubblici

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A DECORRERE DAL 1° DICEMBRE 2012 L'AGENZIA DEL TERRITORIO:   E' STATA INCORPORATA NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2017 L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE:   E' ATTRIBUITO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED E' SVOLTO DALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO DENOMINATO "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE"
A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA L. 20/1994, NEI CONFRONTI DI QUALI SOGGETTI SI IMPUTA LA RESPONSABILITÀ CONTABILE, NEL CASO DI DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI?   NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE
A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA L. 20/1994, SE IL FATTO DANNOSO DA CUI SORGE LA RESPONSABILITÀ CONTABILE È CAUSATO DA PIÙ PERSONE, ESISTE RESPONSABILITÀ SOLIDALE?   SI, SOLO I CONCORRENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO UN ILLECITO ARRICCHIMENTO O ABBIANO AGITO CON DOLO SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE
A SECONDA CHE SI RIFERISCANO A PROVENTI LA CUI ACQUISIZIONE SIA PREVISTA A REGIME OVVERO LIMITATA AD UNO O PIÙ ESERCIZI, LE ENTRATE DELLO STATO SONO CLASSIFICATE DALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 IN:   RICORRENTI E NON RICORRENTI
A SECONDA CHE SIANO DI NATURA TRIBUTARIA, EXTRATRIBUTARIA O CHE PROVENGANO DALL'ALIENAZIONE E DALL'AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DALLA RISCOSSIONE DI CREDITI O DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI, LE ENTRATE DELLO STATO SONO CLASSIFICATE DALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 IN:   TITOLI
A SECONDA DELLA NATURA DEI CESPITI, LE ENTRATE DELLO STATO SONO CLASSIFICATE DALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 IN:   CATEGORIE
AI FINI DELL'APPROVAZIONE PARLAMENTARE E DELL'ACCERTAMENTO DEI CESPITI, LE ENTRATE DELLO STATO SONO RIPARTITE DALL'ARTCOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 IN:   TIPOLOGIE
AI SENSI DEL D.LGS. 123/2011, GLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI:   SONO INVIATI ANCHE AGLI UFFICI DI CONTROLLO, PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DEL D.LGS. 123/2011, IN CASO DI AVVICENDAMENTO TRA FUNZIONARI DELEGATI, IL RENDICONTO E' RESO A CURA:   DEL FUNZIONARIO DELEGATO IN CARICA ALLA DATA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO
AI SENSI DEL D.LGS. 286/1999 IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE E' LO STRUMENTO CON CUI:   GARANTIRE LA LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL' ARTICOLO 21, COMMA 1- QUINQUIES, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PUÒ CONTENERE NORME CHE DISPONGONO LA VARIAZIONE DIRETTA DELLE PREVISIONI DI ENTRATA O DI SPESA CONTENUTE NELLA SECONDA SEZIONE?   NO
AI SENSI DELL' ARTICOLO 21, COMMA 1- TER, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO CONTIENE TRA L'ALTRO:   GLI IMPORTI DEI FONDI SPECIALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 DELLA L. 196/2009 E LE CORRISPONDENTI TABELLE
AI SENSI DELL' ARTICOLO 21, COMMA 1- TER, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO CONTIENE TRA L'ALTRO:   LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MASSIMO DEL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO E DEL SALDO NETTO DA FINANZIARE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
AI SENSI DELL' ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, LE ENTRATE DELLO STATO SONO RIPARTITE IN "CATEGORIE":   SECONDO LA NATURA DEI CESPITI
AI SENSI DELL' ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, LE ENTRATE DELLO STATO SONO RIPARTITE IN RICORRENTI E NON RICORRENTI:   A SECONDA CHE SI RIFERISCANO A PROVENTI LA CUI ACQUISIZIONE SIA PREVISTA A REGIME OVVERO LIMITATA AD UNO O PIÙ ESERCIZI
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. LGS. N. 286/1999, CON IL CONTROLLO DI GESTIONE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:   VERIFICA L'EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AL FINE DI OTTIMIZZARE, ANCHE MEDIANTE TEMPESTIVI INTERVENTI DI CORREZIONE, IL RAPPORTO TRA COSTI E RISULTATI
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. LGS. N. 286/1999, L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI:   UTILIZZA ANCHE I RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, MA E' SVOLTA DA STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE CUI TALE CONTROLLO E' DEMANDATO
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. LGS. N. 286/1999, VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO SONO DIRETTI A:   VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELLE SCELTE COMPIUTE IN SEDE DI ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI IN TERMINI DI CONGRUENZA TRA RISULTATI CONSEGUITI E OBIETTIVI PREDEFINITI
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. 286/1999, E' FATTO DIVIETO DI AFFIDARE A STRUTTURE ADDETTE AL CONTROLLO DI GESTIONE:   VERIFICHE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. 286/1999, E' FATTO DIVIETO DI AFFIDARE A STRUTTURE ADDETTE ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI:   VERIFICHE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. 286/1999, IL CONTROLLO DI GESTIONE E L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SONO SVOLTE DA:   STRUTTURE E SOGGETTI CHE RISPONDONO AI DIRIGENTI POSTI AL VERTICE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA INTERESSATA
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 20/1994, L'ENTITA' DEL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA REATO CONTRO LA STESSA ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:   SI PRESUME, SALVA PROVA CONTRARIA, PARI AL DOPPIO DELLA SOMMMA DI DENARO O DEL VALORE DI ALTRA UTILITA' ILLECITAMENTE PERCEPITA DAL DIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 20/1994, QUALORA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO SIA MATURATA A CAUSA DI OMISSIONE O RITARDO DELLA DENUNCIA DEL FATTO, L'AZIONE NEI CONFRONTI DI CHI HA OMESSO O RITARDATO LA DENUNCIA:   È PROPONIBILE ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA IN CUI LA PRESCRIZIONE È MATURATA
AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L. 20/1994, SE IL FATTO DANNOSO È CAUSATO DA PIÙ PERSONE, LA CORTE DEI CONTI, VALUTATE LE SINGOLE RESPONSABILITA':   CONDANNA CIASCUNO PER LA PARTE CHE VI HA PRESO
AI SENSI DELL'ART. 10 DI CUI AL D.LGS. 279/1997, IL PIANO DEI CONTI :   COSTITUISCE LO STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DEI COSTI NECESSARIO AL CONTROLLO DI GESTIONE
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, LO SCHEMA DEL PROGRAMMA DI STABILITÀ E' CONTENUTO:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LETTERA G), DELLA L. 196/2009, IL PRODOTTO POTENZIALE E GLI INDICATORI STRUTTURALI PROGRAMMATICI DEL CONTO ECONOMICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CIASCUN ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO INDICATI:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5, LETTERA A), DELLA L. 196/2009, LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE RIFORME AVVIATE, CON INDICAZIONE DELL'EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA I RISULTATI PREVISTI E QUELLI CONSEGUITI, E' INDICATO:   NELLA TERZA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ART. 10. COMMA 2, DELLA L. 196/2009, L'INDICAZIONE DELL'EVOLUZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA INTERNAZIONALE, PER L'ANNO IN CORSO E PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO, E' CONTENUTA:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ART. 100 DELLA COSTITUZIONE, LA CORTE DEI CONTI ESERCITA IL CONTROLLO:   PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO
AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 123/2011, I CONTI GIUDIZIALI:   SONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 123/2011, I RENDICONTI AMMINISTRATIVI, RELATIVI ALLE APERTURE DI CREDITO ALIMENTATE CON FONDI DI PROVENIENZA STATALE, RESI DAI FUNZIONARI DELEGATI TITOLARI DI CONTABILITÀ ORDINARIA E SPECIALE:   SONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 123/2011, GLI UFFICI DI CONTROLLO PROVVEDONO AL DISCARICO DEI RENDICONTI RITENUTI REGOLARI:   ENTRO L'ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI
AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LEGGE 196/2009, CHI PROVVEDE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA, A MONITORARE GLI EFFETTI FINANZIARI DELLE MISURE PREVISTE DALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA E DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN CORSO D'ANNO?   IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 221 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 1924, TUTTE LE ENTRATE DELLO STATO PASSANO PER I SEGUENTI STADI:   ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 270 DEL REGIO DECRETO N. 827 DEL 1924, TUTTE LE SPESE DELLO STATO PASSANO PER I SEGUENTI STADI:   IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 123/2011, GLI ATTI DI SPESA ADOTTATI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO SONO ASSOGGETTATI AL CONTROLLO:   DEGLI UFFICI CENTRALI DI BILANCIO PRESENTI IN CIASCUNA AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 123/2011, GLI ATTI DI SPESA ADOTTATI DALLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO SONO ASSOGGETTATI AL CONTROLLO:   DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 20/1994, CHE TIPO DI CONTROLLO ESERCITA LA CORTE DEI CONTI SUI PROVVEDIMENTI EMANATI A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI?   UN CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 20/1994, QUALI, TRA I SEGUENTI ATTI, SONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI?   I DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L. 20/1994, QUALI, TRA I SEGUENTI ATTI, SONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE DEI CONTI?   I DECRETI DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI
AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. 123/2011, I RENDICONTI AMMINISTRATIVI SONO PRESENTATI ALL'UFFICIO DI CONTROLLO COMPETENTE:   ENTRO IL VENTICINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO
AI SENSI DELL'ARTCIOLO 21, COMMA1- QUINQUIES, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PUÒ CONTENERE NORME DI CARATTERE ORDINAMENTALE O ORGANIZZATORIO?   NO
AI SENSI DELL'ARTCOLO 21, COMMA 11- TER, NELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO È STABILITO L'IMPORTO MASSIMO DI EMISSIONE DI TITOLI DELLO STATO:   IN ITALIA E ALL'ESTERO, AL NETTO DI QUELLI DA RIMBORSARE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994, IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SI PRESCRIVE:   IN OGNI CASO IN CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO DANNOSO OVVERO, IN CASO DI OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO, DALLA DATA DELLA SUA SCOPERTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994, LA CORTE DEI CONTI GIUDICA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PUBBLICI:   ANCHE QUANDO IL DANNO SIA STATO CAGIONATO AD AMMINISTRAZIONI O ENTI PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI DI APPARTENENZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 20/1994, SE IL FATTO DANNOSO È CAUSATO DA PIÙ PERSONE I SOLI CONCORRENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO UN ILLECITO ARRICCHIMENTO O ABBIANO AGITO CON DOLO:   SONO RESPONSABILI SOLIDALMENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA SI COMPONE:   DI TRE SEZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10- BIS, DELLA L 196/2009, CHI PREDISPONE IL DOCUMENTO ALLEGATO AL DEF CHE RIPORTA I DATI SULL'ANDAMENTO, NELL'ULTIMO TRIENNIO, DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE?   IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALL'ISTAT
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10- BIS, DELLA L. 196/2009, DA CHI SONO SELEZIONATI E DEFINITI GLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE?   DAL COMITATO PER GLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE, ISTITUITO PRESSO L'ISTAT
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10- TER, DELLA L. 196/2009, LA RELAZIONE CHE EVIDENZIA L'EVOLUZIONE DELL'ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE SULLA BASE DEGLI EFFETTI DETERMINATI DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL TRIENNIO IN CORSO DEVE ESSERE PRESENTATA ALLE CAMERE:   ENTRO IL 15 FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA CONTIENE, TRA L'ALTRO:   L'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI PER L'ANNO IN CORSO, EVIDENZIANDO GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PRECEDENTE PROGRAMMA DI STABILITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L. 196/2009,GLI OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E IL QUADRO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA ALMENO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO SONO INDICATI:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA C), DELLA L. 196/2009, LE PREVISIONI MACROECONOMICHE PER L'ITALIA, PER CIASCUN ANNO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, CON EVIDENZIAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEI DIVERSI FATTORI, DELL'EVOLUZIONE DEI PREZZI, DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'ANDAMENTO DEI CONTI CON L'ESTERO, SONO INDICATE:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, LE PREVISIONI TENDENZIALI A LEGISLAZIONE VIGENTE, ALMENO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO, SONO INDICATE:   NELLA SECONDA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, LETTERA C), DELLA L. 196/2009, UN'INDICAZIONE DELLE PREVISIONI A POLITICHE INVARIATE PER I PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RIFERITE ALMENO AL TRIENNIO SUCCESSIVO E' CONTENUTA:   NELLA SECONDA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3, LETTERA F), DELLA L. 196/2009, LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUI RISULTATI E SULLE PREVISIONI DEI CONTI DEI PRINCIPALI SETTORI DI SPESA, ALMENO PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI RELATIVI AL PUBBLICO IMPIEGO, ALLA PROTEZIONE SOCIALE E ALLA SANITÀ, SONO INDICATE:   NELLA SECONDA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, GLI SQUILIBRI MACROECONOMICI NAZIONALI E I FATTORI DI NATURA MACROECONOMICA CHE INCIDONO SULLA COMPETITIVITÀ SONO INDICATI:   NELLA TERZA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, LETTERA C), DELLA L. 196/2009, LE PRIORITÀ DEL PAESE E LE PRINCIPALI RIFORME DA ATTUARE, I TEMPI PREVISTI PER LA LORO ATTUAZIONE E LA COMPATIBILITÀ CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI INDICATI NELLA PRIMA SEZIONE DEL DEF SONO RIPORTATI:   NELLA TERZA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, LETTERA D), DELLA L. 196/2009, I PREVEDIBILI EFFETTI DELLE RIFORME PROPOSTE IN TERMINI DI CRESCITA DELL'ECONOMIA, DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO E DI AUMENTO DELL'OCCUPAZIONE SONO INDICATI:   NELLA TERZA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 6, DELLA L. 196/2009, CIASCUNO DEI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA DEVE RECARE:   DISPOSIZIONI OMOGENEE PER MATERIA, TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 6, DELLA L. 196/2009, LE PROCEDURE E I TERMINI PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI SONO DETERMINATI:   DAI REGOLAMENTI PARLAMENTARI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 7, DELLA L. 196/2009, ENTRO IL 10 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO, QUALE MINISTRO PRESENTA ALLE CAMERE, IN ALLEGATO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA, UN'UNICA RELAZIONE DI SINTESI SUGLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE?   IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 9, DELLA L. 196/2009, CHI PREDISPONE IL DOCUMENTO ALLEGATO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA, IN COERENZA CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALL'ITALIA IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE?   IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SENTITI GLI ALTRI MINISTRI INTERESSATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10. COMMA 2, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, L'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI PER L'ANNO IN CORSO E GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PRECEDENTE PROGRAMMA DI STABILITÀ SONO INDICATI:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10. COMMA 2, LETTERA C-BIS), DELLA L. 196/2009, L'ILLUSTRAZIONE DELLE DIFFERENZE PIÙ SIGNIFICATIVE TRA LO SCENARIO MACROECONOMICO E FINANZIARIO SCELTO E LE PREVISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE VARIABILI ESOGENE ADOTTATE, E' INDICATO:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10. COMMA 2, LETTERA H), DELLA L. 196/2009, LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA DI LUNGO PERIODO E GLI INTERVENTI CHE SI INTENDE ADOTTARE PER GARANTIRNE LA SOSTENIBILITÀ SONO INDICATI:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10.COMMA 2, LETTERA D), DELLA L. 196/2009, LE PREVISIONI PER I PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SONO INDICATE:   NELLA PRIMA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, COMMA 1, LETTERA A), DELLA L. 196/2009, QUALE DOCUMENTO CONTIENE L'EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, NONCHE' DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE E DI FINANZA PUBBLICA, PER L'ANNO IN CORSO E PER IL RESTANTE PERIODO DI RIFERIMENTO?   LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, QUALE DOCUMENTO CONTIENE, IN VALORE ASSOLUTO, GLI OBIETTIVI DI SALDO NETTO DA FINANZIARE DEL BILANCIO DELLO STATO E DI SALDO DI CASSA DEL SETTORE STATALE?   LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L. 196/2009, QUALE DOCUMENTO CONTIENE LE OSSERVAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA IN RELAZIONE ALLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVE AL PROGRAMMA DI STABILITÀ E AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA?   LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS, COMMA 1, LETTERA C-BIS), DELLA L. 196/2009, QUALE DOCUMENTO CONTIENE L'INDICAZIONE DEI PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO, CON UNA SINTETICA ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI ATTESI DALLA MANOVRA STESSA?   LA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS. 1, COMMA 3, L. 196/2009, LA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA E' PREDISPOSTA:   DA UNA COMMISSIONE ISTITUITA CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-TER, COMMA 1, L. 196/2009, CHI FORNISCE ALL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA?   IL GOVERNO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 196/2009, CHI PROVVEDE A CONSOLIDARE LE OPERAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA STESSA LEGGE N. 196/2009 E DAI CORRELATI DECRETI ATTUATIVI?   IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATRTAVERSO IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, QUALE SOGGETTO PROVVEDE A VALUTARE LA COERENZA DELLA EVOLUZIONE DELLE GRANDEZZE DI FINANZA PUBBLICA NEL CORSO DELLA GESTIONE CON GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA INDICATI NEL DEF E A VERIFICARE A CONSUNTIVO IL CONSEGUIMENTO DEGLI STESSI OBIETTIVI?   IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA D), DELLA L. 196/2009, QUALE SOGGETTO PROVVEDE AD EFFETTUARE, TRAMITE I SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, VERIFICHE SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AD ECCEZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO?   IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ATTRAVERSO IL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 7, DELLA LEGGE N. 196/2009, CON QUALE FREQUENZA GLI ENTI DI PREVIDENZA TRASMETTONO AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I DATI CONCERNENTI TUTTI GLI INCASSI ED I PAGAMENTI EFFETTUATI, CODIFICATI CON CRITERI UNIFORMI SUL TERRITORIO NAZIONALE?   OGNI MESE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA L. 243/2012, DOVE HA SEDE L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO?   PRESSO LE CAMERE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA L. 243/2012, QUAL E' L'ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO?   L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L. 243/2012, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO SONO NOMINATI:   CON DECRETO ADOTTATO D'INTESA DAI PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L. 243/2012, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO SONO NOMINATI:   NELL'AMBITO DI UN ELENCO DI DIECI SOGGETTI INDICATI DALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L. 243/2012, L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO E' COSTITUITO:   DA UN CONSIGLIO DI TRE MEMBRI, DI CUI UNO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 3, DELLA L. 243/2012, I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO SONO NOMINATI:   PER 6 ANNI E NON POSSONO ESSERE CONFERMATI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1- BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009, LE MAGGIORI ENTRATE RISPETTO A QUELLE ISCRITTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DERIVANTI DA VARIAZIONI DEGLI ANDAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE:   NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DI NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE E SONO FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, CIASCUNA LEGGE CHE COMPORTI NUOVI O MAGGIORI ONERI INDICA EPRESSAMENTE:   PER CIASCUN ANNO E PER OGNI INTERVENTO DA ESSA PREVISTO, LA SPESA AUTORIZZATA OVVERO LE RELATIVE PREVISIONI DI SPESA, PROVVEDENDO ALLA CONTESTUALE COPERTURA FINANZIARIA DEI MEDESIMI ONERI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, QUANTE SONO LE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI CHE COMPORTINO NUOVI O MAGGIORI ONERI OVVERO MINORI ENTRATE?   QUATTRO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA L. 196/2009, NEL CASO DI COPERTURA FINANZIARIA EFFETTUATA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI RESTA PRECLUSO:   L'UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI DI CONTO CAPITALE PER INIZIATIVE DI PARTE CORRENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1.1, DELLA L. 196/2009 PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI CHE COMPORTINO NUOVI O MAGGIORI ONERI OVVERO MINORI ENTRATE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE:   LE RISORSE DERIVANTI DALLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ATTRIBUITA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 1.1, DELLA L. 196/2009, PER LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI CHE COMPORTINO NUOVI O MAGGIORI ONERI OVVERO MINORI ENTRATE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE:   LE RISORSE DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA CONCERNENTE LA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DEL GETTITO DELL'IRPEF CHE RISULTINO EFFTTIVAMENTE UTILIZZATE SULLA BASE DELLE SCELTE DEI CONTRIBUENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 12- BIS, DELLA L. 196/2009, QUALORA SIANO IN PROCINTO DI VERIFICARSI SCOSTAMENTI DELL'ANDAMENTO DEGLI ONERI RISPETTO ALLE PREVISIONI DI SPESA IL MINISTRO COMPETENTE PROVVEDE PER L'ANNO IN CORSO:   ALLA RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ISCRITTI NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO COMPETENTE, NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA DERIVANTI DAGLI ONERI INDEROGABILI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 12- QUATER, DELLA L. 196/2009, QUALORA SI VERIFICHINO NUOVE O MAGGIORI SPESE RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE IN UNA LEGGE, ALLA COMPENSAZIONE DEI RELATIVI EFFETTI FINANZIARI, PER L'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO, SI PROVVEDE:   CON LA LEGGE DI BILANCIO, ADOTTANDO PRIORITARIAMENTE MISURE DI CARATTERE NORMATIVO CORRETTIVE DELLA MAGGIORE SPESA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 12, DELLA L. 196/2009, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROVVEDE AL MONITORAGGIO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLE LEGGI CHE INDICANO PREVISIONI DI SPESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE:   DAI MINISTERI COMPETENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 13, DELLA L. 196/2009, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ALLORCHE' RISCONTRI CHE L'ATTUAZIONE DI LEGGI RECHI PREGIUDIZIO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA:   ASSUME TEMPESTIVAMENTE LE CONSEGUENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE, AL FINE DI ASSICURARE IL RISPETTO DELL'ARTICOLO 81 DELLA COSTITUZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA L 196/2009, A CIASCUNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO E' ALLEGATA:   UNA RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DEL COMMA 3 DEL MEDESIMO ARTICOLO 17 DELLA L. 196/2009
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA L 196/2009, LA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A CIASCUNO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DEVE DARE CONTO:   DELLA NEUTRALITA' FINANZIARIA DEL MEDESIMO DECRETO OVVERO DEI NUOVI O MAGGIORI ONERI DA ESSO DERIVANTI E DEI CORRISPONDENTI MEZZI DI COPERTURA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA L 196/2009, QUALORA IN SEDE DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA, PER LA COMPLESSITA' DELLA MATERIA TRATTATA, NON SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DAI DECRETI LEGISLATIVI:   LA QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI E' EFFETTUATA AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEI SINGOLI DECRETI LEGISLATIVI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, NEL CASO IN CUI IN SEDE DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA, PER LA COMPLESSITA' DELLA MATERIA TRATTATA, NON SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DAI DECRETI LEGISLATIVI:   I DECRETI LEGISLATIVI DAI QUALI DERIVANO NUOVI O MAGGIORI ONERI SONO EMANATI SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI CHE STANZINO LE OCCORRENTI RISORSE FINANZIARIE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, L. 196/2009, ALLA RELAZIONE TECNICA PREVISTA PER I DISEGNI DI LEGGE, GLI SCHEMI DI DECRETO E GLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA CHE COMPORTINO CONSEGUENZE FINANZIARIE E' ALLEGATO:   UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI CIASCUNA DISPOSIZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, L. 196/2009, LA RELAZIONE TECNICA PREVISTA PER I DISEGNI DI LEGGE, GLI SCHEMI DI DECRETO E GLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA GOVERNATIVA CHE COMPORTINO CONSEGUENZE FINANZIARIE E' PREDISPOSTA:   DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI E VERIFICATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DELLA L. 196/2009, AI FINI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI LA RELAZIONE TECNICA EVIDENZIA ANCHE:   GLI EFFETTI DI CIASCUNA DISPOSIZIONE SUGLI ANDAMENTI TENDENZIALI DEL SALDO DI CASSA E DELL'INDEBITAMENTO NETTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DELLA L. 243/2012, NEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA' LA DOTAZIONE DI PERSONALE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO NON PUO' SUPERARE IL LIMITE DI TRENTA UNITA'. DECORSO TALE TERMINE LA DOTAZIONE DI PERSONALE NON PUO' SUPERARE COMPLESSIVAMENTE:   LE QUARANTA UNITA'
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, CHI PUO' RICHIEDERE AL GOVERNO LA RELAZIONE TECNICA PER TUTTE LE PROPOSTE LEGISLATIVE E GLI EMENDAMENTI ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI?   LE COMMISSIONI STESSE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, QUALORA NON SIA INDICATO UN TERMINE DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE RICHIEDENTE, ENTRO QUALE TERMINE DEVE ESSERE TRASMESSA DAL GOVERNO LA RELAZIONE TECNICA?   ENTRO 30 GIORNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5, DELLA L. 243/2012, CHI SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO?   UN DIRETTORE GENERALE NOMINATO DAL PRESIDENTE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO NELL'AMBITO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO MEDESIMO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 6- BIS, DELLA L. 196/2009, PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA LA RELAZIONE TECNICA DEVE RIPORTARE TRA L'ALTRO:   L'INDICAZIONE DELL'ENTITA' DELLE RISORSE GIA' ESISTENTI NEL BILANCIO UTILIZZABILI PER LE FINALITA' INDICATE DALLE DISPOSIZIONI MEDESIME ANCHE ATTRAVERSO LA LORO RIPROGRAMMAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 6- BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009, IN OGNI CASO, LA CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA NON PUO' ESSERE PREVISTA NEL CASO DI:   SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L. 196/2009, PER LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA PENSIONISTICA E DI PUBBLICO IMPIEGO, LA RELAZIONE TECNICA CONTIENE UN QUADRO ANALITICO DI PROIEZIONI FINANZIARIE ALMENO:   DECENNALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA L. 196/2009, LA RELAZIONE TECNICA E L'ALLEGATO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DI CIASCUNA DISPOSIZIONE DEVONO ESSERE:   AGGIORNATI ALL'ATTO DEL PASSAGGIO PARLAMENTARE TRA I DUE RAMI DEL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L. 196/2009, GLI IMPORTI DEI FONDI SPECIALI SONO DESTINATI:   ALLA COPERTURA FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PREVEDE SIANO APPROVATI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 196/2009, DOVE RISULTANO INDICATI, DISTINTAMENTE PER LA PARTE CORRENTE E PER LA PARTE IN CONTO CAPITALE, GLI IMPORTI DEI FONDI SPECIALI RIPARTITI PER MINISTERI?   IN TABELLE ALLEGATE ALLA PRIMA SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 196/2009, CON RIFERIMENTO AGLI IMPORTI DEI FONDI SPECIALI, CHE COSA DEVE ESSERE INDICATO NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO?   I SINGOLI PROVVEDIMENTI CHE MOTIVANO LO STANZIAMENTO PER CIASCUN MINISTERO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, LE QUOTE DEI FONDI SPECIALI DI DI PARTE CAPITALE, SE NON CORRISPONDONO A PROVVEDIMENTI GIA' APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO, NON UTILIZZATE ENTRO L'ANNO CUI SI RIFERISCONO:   COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, LE QUOTE DEI FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE NON UTILIZZATE ENTRO L'ANNO CUI SI RIFERISCONO:   COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, NEL CASO DI SPESE CORRISPONDENTI AD OBBLIGHI INTERNAZIONALI, LA COPERTURA FINANZIARIA A VALERE SUI FONDI SPECIALI PREVISTA PER IL PRIMO ANNO:   RESTA VALIDA ANCHE DOPO LA CONCLUSIONE DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE PER I PROVVEDIMENTI PRESENTATI ALLE CAMERE ENTRO L'ANNO ED ENTRATI IN VIGORE L'ANNO SUCCESSIVO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, L'UNITA' TEMPORALE DELLA GESTIONE E' L'ANNO FINANZIARIO CHE COMINCIA:   IL 1° GENNAIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DI PREVISIONE:   SI RIFERISCE AD UN PERIODO TRIENNALE E SI COMPONE DI DUE SEZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DI PREVISIONE SI RIFERISCE AD UN PERIODO:   TRIENNALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 10, DELLA L. 196/2009, IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO:   FA PARTE DELLA SEZIONE II DELLA LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 11- TER, DELLA LEGGE N. 196/2009, PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO, L'IMPORTO MASSIMO DI EMISSIONE DI TITOLI DELLO STATO, IN ITALIA E ALL'ESTERO, AL NETTO DI QUELLI DA RIMBORSARE, E' STABILITO ANNUALMENTE:   NELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 11, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 196/2009, IL CONTENUTO DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA, CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI SOTTOSTANTI, E' RIPORTATO:   NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12- BIS, DELLA L. 196/2009 IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE TECNICA NELLA QUALE SONO INDICATI TRA L'ALTRO:   I CRITERI ESSENZIALI UTILIZZATI PER LA FORMULAZIONE, SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA CONTENUTE NELLA PRIMA SEZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12- BIS, DELLA L. 196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE TECNICA NELLA QUALE E' INDICATA TRA L'ALTRO:   LA QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DA CIASCUNA DISPOSIZIONE NORMATIVA INTRODOTTA NELL'AMBITO DELLA PRIMA SEZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12- BIS, DELLA LEGGE N. 196/2009, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DA CIASCUNA DISPOSIZIONE NORMATIVA INTRODOTTA NELL'AMBITO DELLA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E' INDICATA:   NELLA RELAZIONE TECNICA CHE CORREDA IL MEDESIMO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12- QUATER, DELLA L. 196/2009, LA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO HA LA FUNZIONE DI RACCORDO, A FINI CONOSCITIVI, TRA IL MEDESIMO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E:   IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12, DELLA L. 196/2009, GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE MODIFICHE APPORTATE DA CIASCUNA CAMERA ALLA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SONO INCORPORATI, PER CIASCUNA UNITA' DI VOTO PARLAMENTARE, NELLA SECONDA SEZIONE QUALE RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI, ATTRAVERSO:   UNA NOTA DI VARIAZIONI PRESENTATA DAL GOVERNO E VOTATA DALLA MEDESIMA CAMERA PRIMA DELLA VOTAZIONE FINALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12, DELLA L.196/2009, DA CHI VIENE PRESENTATA LA NOTA DI VARIAZIONI?   DAL GOVERNO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 12, DELLA L.196/2009, QUANDO DEVE ESSERE VOTATA LA NOTA DI VARIAZIONI?   PRIMA DELLA VOTAZIONE FINALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 14, DELLA L. 196/2009, L'APPROVAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA, DI CIASCUNO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E DEI TOTALI GENERALI DELLA SPESA NONCHE' DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E' DISPOSTA, NELL'ORDINE:   CON DISTINTI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE, CON RIFERIMENTO SIA ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA SIA A QUELLE DI CASSA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 17, DELLA L.196/2009, ENTRO QUANTI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO I MINISTRI ASSEGNANO LE RISORSE AI RESPONSABILI DELLA GESTIONE?   ENTRO DIECI GIORNI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 196/2009, LE UNITA' DI VOTO PARLAMENTARE DELLA LEGGE DI BILANCIO SONO RIPARTITE IN UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO AI FINI DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE:   CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, D'INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 18, DELLA LEGGE N. 196/2009, GLI ELENCHI DEGLI ENTI CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA SONO ALLEGATI:   AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, NELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO LE UNITÀ DI VOTO SONO COSTITUITE DAI PROGRAMMI PER QUANTO RIGUARDA:   LA SPESA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, NELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO, PER LA SPESA, LE UNITÀ DI VOTO PARLAMENTARE SONO COSTITUITE:   DAI PROGRAMMI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DELLA L.196/2009, I PROGRAMMI RAPPRESENTANO:   AGGREGATI DI SPESA CON FINALITA' OMOGENEA DIRETTI AL PERSEGUIMENTO DI RISULTATI, DEFINITI IN TERMINI DI PRODOTTI E DI SERVIZI FINALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DELLA L.196/2009, LE MISSIONI RAPPRESENTANO:   LE FUNZIONI PRINCIPALI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI CON LA SPESA PUBBLICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA UNITÀ DI VOTO PARLAMENTARE SONO INDICATI TRA L'ALTRO:   L'AMMONTARE PRESUNTO DEI RESIDUI ATTIVI O PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI IL BILANCIO SI RIFERISCE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 3, DELLA L.196/2009, IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA UNITÀ DI VOTO PARLAMENTARE DEVE RISULTARE, TRA L'ALTRO, L'INDICAZIONE:   DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SECONDO E TERZO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5- BIS,DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, DOVE RISULTA RIPORTATA LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA TRA ONERI INDEROGABILI, FATTORI LEGISLATIVI E ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO?   IN UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATO ALLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, SONO "FATTORI LEGISLATIVI":   LE SPESE AUTORIZZATE DA ESPRESSA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA CHE NE DETERMINA L'IMPORTO, CONSIDERATO QUALE LIMITE MASSIMO DI SPESA, E IL PERIODO DI ISCRIZIONE IN BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, SONO "SPESE DI ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO":   LE SPESE, DIVERSE DAGLI ONERI INDEROGABILI E DAI FATTORI LEGISLATIVI, QUANTIFICATE TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009,NELL'AMBITO DI CIASCUN PROGRAMMA LE SPESE SI RIPARTISCONO IN:   ONERI INDEROGABILI, FATTORI LEGISLATIVI E SPESE DI ADEGUAMENTO AL FABBISOGNO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA 8, DELLA L. 196/2009, QUALI TRA LE SEGUENTI SONO SPESE RIMODULABILI, PER MOTIVATE ESIGENZE E NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA PROGRAMMATI, ALL'INTERNO DI CIASCUNO STATO DI PREVISIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 23, COMMA 3, DELLA MEDESIMA L. 196/2009?   LE SPESE PER FATTORI LEGISLATIVI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, COMMA1- QUINQUIES, DELLA L. 196/2009, LA PRIMA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PUÒ CONTENERE NORME DI DELEGA?   NO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 21,COMMA 9, DELLA L. 196/2009, CON RIFERIMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, NON FORMA OGGETTO DI APPROVAZIONE PARLAMENTARE:   L'AMMONTARE PRESUNTO DEI RESIDUI ATTIVI O PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI IL BILANCIO SI RIFERISCE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22-BIS, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO ALLA DEFINIZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO SONO DEFINITI GLI OBIETTIVI DI SPESA DI CIASCUN MINISTERO:   CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22-BIS, COMMA 3, DELLLA LEGGE N. 196/2009, DOPO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO, GLI ACCORDI TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E CIASCUN MINISTRO DI SPESA CON CUI SI STABILISCONO LE MODALITA' E I TERMINI PER IL MONITORAGGIO DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA SONO DEFINITI CON APPOSITI DECRETI INTERMINISTERIALI:   ENTRO IL 1° MARZO DI CIASCUN ANNO, PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, IN SEDE DI FORMULAZIONE DEGLI SCHEMI DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SECONDA SEZIONE DEL MEDESIMO DISEGNO DI LEGGE, I MINISTRI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SPESA DI CIASCUN DICASTERO:   INDICANO LE RISORSE NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DEI PREDETTI OBIETTIVI, ANCHE MEDIANTE PROPOSTE DI RIMODULAZIONE DELLE MEDESIME RISORSE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, LETTERA A), DELLA L. 196/2009, CON QUALE SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO POSSONO ESSERE RIMODULATE, IN VIA COMPENSATIVA, LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI SPESA DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE?   CON LA SEZIONE II
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, CON LA SEZIONE II DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, PER MOTIVATE ESIGENZE, ALL'INTERNO DI CIASCUNO STATO DI PREVISIONE, LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI SPESA DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE, RELATIVE A FATTORI LEGISLATIVI, POSSONO ESSERE:   RIFINANZIATE, DEFINANZIATE E RIPROGRAMMATE, PER UN PERIODO TEMPORALE ANCHE PLURIENNALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMA 3, LETTERA B), DELLA L. 196/2009, CON QUALE SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO POSSONO ESSERE RIFINANZIATE, DEFINANZIATE E RIPROGRAMMATE LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI SPESA DI PARTE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE?   CON LA SEZIONE II
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5- BIS, DELLA L. 196/2009, LE VARIAZIONI DI BILANCIO OCCORRENTI PER L'ISCRIZIONE NEI DIVERSI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO FINALIZZATE PER LEGGE AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICI INTERVENTI O ATTIVITA' SONO EFFETTUATE:   DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON PROPRI DECRETI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5- BIS, DELLA L. 196/2009, LE VARIAZIONI DI BILANCIO OCCORRENTI PER L'ISCRIZIONE NEI DIVERSI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA INTERESSATI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO FINALIZZATE PER LEGGE AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICI INTERVENTI O ATTIVITA' SONO EFFETTUATE:   CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO COMPETENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DELLA L 196/2009, A QUALI FINI LE ENTRATE DELLO STATO SONO RIPARTITE IN TIPOLOGIE:   AI FINI DELL'APPROVAZIONE PARLAMENTARE E DELL'ACCERTAMENTO DEI CESPITI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 2- BIS, DELLA L. 196/2009, FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA FASE SPERIMENTALE DI CUI AL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 25-BIS DELLA MEDESIMA LEGGE N. 196/2009, LE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO, AI FINI DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE, SONO COSTITUITE:   DAI CAPITOLI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, LE SPESE DELLO STATO SONO RIPARTITE:   IN MISSIONI, PROGRAMMI E UNITA' ELEMENTARI, AI FINI DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE, E QUESTE ULTIME POSSONO ESSERE ULTERIORMENTE RIPARTITE IN ARTICOLI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 3- BIS, DELLA L. 196/2009, AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA, LE SPESE SONO RIPARTITE IN TITOLI:   A SECONDA CHE SIANO DI NATURA CORRENTE, IN CONTO CAPITALE O NECESSARIE PER IL RIMBORSO DEI PRESTITI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 3- BIS, DELLA L. 196/2009, LE CATEGORIE IN CUI VIENE CLASSIFICATA LA SPESA DI BILANCIO SECONDO L'ANALISI ECONOMICA RISULTANO:   DA UN QUADRO CONTABILE ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, LE SPESE PER INTERESSI PASSIVI, QUELLE DERIVANTI DA OBBLIGHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, NONCHE' QUELLE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI COSTITUISCONO ONERI INDEROGABILI?   SI', TUTTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 7, DELLA L. 196/2009, COME VIENE DENOMINATO IL RISULTATO DIFFERENZIALE, INDICATO NEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO, TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E IL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI?   IL RISPARMIO PUBBLICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 7, DELLA L. 196/2009, COME VIENE DENOMINATO IL RISULTATO DIFFERENZIALE, INDICATO NEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO, TRA TUTTE LE ENTRATE E LE SPESE, ESCLUSE LE OPERAZIONI RIGUARDANTI LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE ED I CONFERIMENTI, NONCHÉ LA CONCESSIONE E RISCOSSIONE DI CREDITI E L'ACCENSIONE E RIMBORSO DI PRESTITI?   INDEBITAMENTO O ACCRESCIMENTO NETTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25, COMMA 7, DELLA L. 196/2009, IL RICORSO AL MERCATO INDICATO NEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E' DATO DAL RISULTATO DIFFERENZIALE:   FRA IL TOTALE DELLE ENTRATE FINALI E IL TOTALE DELLE SPESE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE 196/2009, CHE COSA RAPPRESENTANO LE AZIONI?   UN LIVELLO DI DETTAGLIO DEI PROGRAMMI DI SPESA CHE SPECIFICA ULTERIORMENTE LA FINALITA' DELLA SPESA RISPETTO A QUELLA INDIVIDUATA IN CIASCUN PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 4, DELLA L. 196/2009, AI FINI DELLA GESTIONE E DELLA RENDICONTAZIONE LE SPESE DI PERSONALE DI CIASCUN PROGRAMMA DI SPESA SONO ISCRITTE:   ALL'INTERNO DI UN'UNICA AZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 5, DELLA L. 196/2009, LE AZIONI DEL BILANCIO DELLO STATO SONO INDIVIDUATE:   CON APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA L. 196/2009, LA DOTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE È DETERMINATA:   CON APPOSITO ARTICOLO, DALLA LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA L. 196/2009, LE SOMME OCCORRENTI PER AUMENTARE GLI STANZIAMENTI DI SPESA AVENTI CARATTERE OBBLIGATORIO SONO PRELEVATE:   DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E' ISTITUITO:   NELLA PARTE CORRENTE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, LA DOTAZIONE DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBIGATORIE E D'ORDINE E' DETERMINATA:   DALLA LEGGE DI BILANCIO, CON APPOSITO ARTICOLO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, COMMA 2, DELLA L. N. 196/2009, LE SOMME NECESSARIE PER AUMENTARE GLI STANZIAMENTI DI SPESA AVENTI CARATTERE OBBIGATORIO SONO TRASFERITE DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBIGATORIE E D'ORDINE:   CON DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA REGISTRARE ALLA CORTE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, IL FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLA SPESA DI PARTE CORRENTE ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA:   E' ISTITUITO NELLA PARTE CORRENTE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, I DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON CUI HA LUOGO IL TRASFERIMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE ALLE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO INTERESSATE SONO INDICATI:   IN UN ELENCO ALLEGATO ALLA LEGGE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, IL TRASFERIMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E LA LORO CORRISPONDENTE ISCRIZIONE ALLE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO HANNO LUOGO:   MEDIANTE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DA REGISTRARE ALLA CORTE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, PER QUALI SPESE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PUO' PROCEDERE CON PROPRI DECRETI, DA REGISTRARE ALLA CORTE DEI CONTI, AL TRASEFERIMENTO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE ALLE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO INTERESSATE?   SOLO PER LE SPESE INDICATE IN UN ELENCO ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, APPROVATO CON APPOSITO ARTICOLO DELLA LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 1, DELLA L. 196/2009 IL FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA È ISTITUITO:   NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA L. 196/2009 LE SOMME NECESSARIE A PROVVEDERE AD EVENTUALI DEFICIENZE DELLE DOTAZIONI DELLE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO SONO TRASFERITE DAL FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA ED ISCRITTE IN AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA DELLE MEDESIME UNITA' ELEMENTARTI DI BILANCIO:   CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO INTERESSATO, DA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 2, DELLA L.196/2009, I DECRETI DI VARIAZIONE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON CUI LE SOMME NECESSARIE A PROVVEDERE AD EVENTUALI DEFICIENZE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DELLE UNITA' ELEMENTARI DI BILANCIO SONO TRASFERITE A QUESTE ULTIME DAL FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA :   DEVONO ESSERE SEMPRE TRASMESSI AL PARLAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, CHE COSA QUANTIFICANO LE LEGGI PURIENNALI DI SPESA IN CONTO CAPITALE?   LA SPESA COMPLESSIVA E LE QUOTE DI COMPETENZA ATTRIBUITE A CIASCUN ANNO INTERESSATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2- BIS, DELLA L. 196/2009, LE RIMODULAZIONI EFFETTUATE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL PIANO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI DI CUI AL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO 30 E DISPOSTE CON LA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SONO EVIDENZIATE:   IN APPOSITO ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO NEL PIANO FINANZIARIO DEI PAGAMENTI, LE SOMME NON IMPEGNATE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO RELATIVE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN CONTO CAPITALE A CARATTERE NON PERMANENTE POSSONO ESSERE, NEL RISPETTO DEI SALDI PROGRAMMATICI DI FINANZA PUBBLICA:   REISCRITTE NELLA COMPETENZA DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI MEDIANTE LA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, LE GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALLO STATO A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI SONO ELENCATE:   IN ALLEGATO ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 2, DELLA L. 196/2009 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE È AUTORIZZATO A PROVVEDERE, CON PROPRI DECRETI, ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO OCCORRENTI PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PUBBLICATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL DDL DI BILANCIO INDICANDO, PER CIASCUNA UNITÀ ELEMENTARE DI BILANCIO:   LE DOTAZIONI DI COMPETENZA, DI CASSA E IN CONTO RESIDUI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA L.196/2009, CON IL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO POSSONO ESSERE PROPOSTE, LIMITATAMENTE ALL'ESERCIZIO IN CORSO, VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE:   ANCHE RELATIVE AD UNITA' DI VOTO DIVERSE, RESTANDO COMUNQUE PRECLUSO L'UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI CONTO CAPITALE PER FINANZIARE SPESE CORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 4- SEPTIES, DELLA L.196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE TECNICA IN CUI SI DA' CONTO DELLA COERENZA DEL SALDO NETTO DA FINANZIARE O DA IMPIEGARE:   CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI RISULTANTI DALLA PRIMA SEZIONE DEL DEF DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 2, LETTERA E), DELLA L. 196/2009
AI SENSI DELL'ARTICOLO 34-BIS, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE PREVISTO CON LEGGE, GLI STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE NON IMPEGNATI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO:   COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 34-BIS, COMMA 4, DELLA L. 196/2009, I RESIDUI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE NON PAGATI ENTRO IL TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA:   S'INTENDONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 34-BIS, COMMA 6, DELLA L. 196/2009, I CONTI DEI RESIDUI, DISTINTI PER MINISTERI, AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO SONO ALLEGATI:   AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 44-QUATER DELLA L. 196/2009, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO POSSONO GESTIRE RISORSE PRESSO IL SISTEMA BANCARIO E POSTALE SOLO NEL CASO DI APPOSITA PREVISIONE NORMATIVA. IN MANCANZA DI TALE PREVISIONE L'APERTURA DI UN CONTO BANCARIO O POSTALE È AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ED È CONCESSA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, ENTRO:   SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DELLA L.196/2009, I DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATI IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SONO RESI DISPONIBILI, SUL SITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:   IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA L. 196/2009, QUALE SOGGETTO DEVE TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA ALLE CAMERE LE PROPRIE DELIBERE ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI OVVERO, OVE QUESTA NON SIA PREVISTA, ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA LORO ADOZIONE?   IL CIPE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA L.196/2009, IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) TRASMETTE IN VIA TELEMATICA ALLE CAMERE LE PROPRIE DELIBERE ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA REGISTRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI OVVERO, OVE QUESTA NON SIA PREVISTA:   ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA LORO ADOZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA L. 196/2009, L'IMPOSTAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SI CONFORMA AL METODO:   DELLA PROGRAMMAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L. 196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO È PRESENTATO ALLE CAMERE:   ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, CHI PRESENTA ALLE CAMERE IL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO?   IL GOVERNO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, IL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO DELLO STATO E' PRESENTATO ALLE CAMERE:   DAL GOVERNO, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA L. 196/2009, QUALE DOCUMENTO È PRESENTATO ALLE CAMERE DAL GOVERNO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITO IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE?   LA TERZA SEZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA L.196/2009, IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA E' PRESENTATO ALLE CAMERE DAL GOVERNO SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SENTITO, PER QUANTO CONCERNE LA TERZA SEZIONE DEL MEDESIMO DOCUMENTO, IL PARERE:   DEL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1- BIS, DELLA L.196/2009, IL PROGETTO DI DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO PER L'ANNO SUCCESSIVO E' TRASMESSO ALLE CAMERE:   ENTRO IL 15 OTTOBRE
ATTRAVERSO QUALE METODOLOGIA VA RISCONTRATO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA CONGRUITA', COME DEFINITO DALL'ALLEGATO 1 ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009?   ATTRAVERSO LA COMPARAZIONE TRA IL BILANCIO DI PREVISIONE E I RISULTATI DELLA GESTIONE RIPORTATI NEL RENDICONTO