Elenco in ordine alfabetico delle domande di Processo contabile
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- Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate: le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
- Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a norma di quanto dispone la legge n. 20/1994, può condannare ciascuno per la parte che vi ha preso? Sì
- Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a norma di quanto dispone la legge n. 20/1994, può condannare ciascuno per la parte che vi ha preso? Sì
- Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, il giudice: con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità
- Se la nullità degli atti del processo è imputabile alle parti, il giudice: con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità
- Se la nullità degli atti del processo è imputabile all'ufficiale giudiziario, il giudice: con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico della parte che ha dato luogo alla nullità
- Se manca il dispositivo, le sentenze della Corte dei conti sono nulle? Sì
- Se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, le sentenze della Corte dei conti sono nulle? Sì, se non risultano dal verbale di udienza
- Se manca la data della pronuncia, le sentenze della corte dei conti sono nulle? Sì, se non risultano dal verbale di udienza
- Se manca l'indicazione del giudice che ha pronunciato, le sentenze della Corte dei conti sono nulle? Sì, se non risulta dal verbale di udienza
- Se mancano il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati, le sentenze della Corte dei conti sono nulle? Sì, se non risultano dal verbale di udienza
- Se mancano la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore, le sentenze della Corte dei conti sono nulle? Sì
- Se non e' espresso avviso contrario dal PM entro il termine di 30 giorni, l'approvazione del conto: e' data dal presidente, con decreto di discarico
- Secondo la L. n. 19/1994 e il codice di giustizia contabile, sui c.d.conflitti di competenza e sulle «questioni di massima» decidono: le sezioni riunite
- Secondo l'art. 111 della Costituzione italiana, contro le decisioni della Corte dei Conti è ammesso il ricorso in Cassazione? Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
- Secondo quanto dispone il D.L. n. 453/1993, in materia di giudizi di responsabilità, entro quale termine dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio? Entro centoventi giorni
- Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 con riferimento all'azione di responsabilità dinanzi la Corte dei Conti, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, a chi viene imputata la responsabilità? Esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti; i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto; i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, è sempre fissata l'udienza per: i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi; i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, la Corte dei conti giudica: sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, la Corte dei conti giudica: sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali
- Secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile, la Corte dei conti giudica: su giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilita' pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs.174/2016, la Corte dei conti: ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs.174/2016, la giurisdizione della Corte dei conti è esercitata: dai giudici contabili
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs.174/2016, sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti: i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge
- Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs.174/2016, le sezioni giurisdizionali di appello decidono: con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente
- Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del d.lgs.174/2016, sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado: le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, alle sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti è assegnato: un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto: dal presidente e da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto: dal presidente e da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono: sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti sono presiedute: dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello: sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica: decidono in unico grado sui giudizi in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica: decidono in unico grado in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica: decidono in unico grado in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico- sinfoniche
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica: decidono in unico grado in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali
- Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d.lgs.174/2016, le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica: decidono in unico grado nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo
- Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs.174/2016, a chi spetta il compito di coordinare l'attività dei procuratori regionali? Al procuratore generale
- Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs.174/2016, le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate: dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs.174/2016, le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate: dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del d.lgs.174/2016, il difetto di giurisdizione: è rilevato in primo grado anche d'ufficio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs.174/2016, nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali: è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 17 del d.lgs.174/2016, le misure cautelari perdono la loro efficacia: trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate
- Secondo quanto stabilito dall'art. 17 del d.lgs.174/2016, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di: tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza
- Secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d.lgs.174/2016, alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: sono attribuiti i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali
- Secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d.lgs.174/2016, alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: sono attribuiti i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente
- Secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d.lgs.174/2016, alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: sono attribuiti i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione
- Secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d.lgs.174/2016, alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: sono attribuiti giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti
- Secondo quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs.174/2016, a chi sono devoluti i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero? Alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs.174/2016, a chi sono devoluti tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero? Alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 1-quater della legge 20/1994 e s.m.i. in tema di azione di responsabilità, se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei Conti: valuta le singole responsabilità e condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
- Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs.174/2016, la giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi: della Costituzione e del diritto europeo
- Secondo quanto stabilito dall'art. 21 del d.lgs.174/2016, al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalità di astensione previste: dall'articolo 51 del codice di procedura civile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste: dall'articolo 52 del codice di procedura civile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, chi decide sulla ricusazione del giudice monocratico? Il presidente della sezione
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti del collegio? Il collegio stesso
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione: non è ricusabile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria: non superiore a 250 euro
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso per ricusazione, la sanzione pecuniaria è stabilita: tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro
- Secondo quanto stabilito dall'art. 22 del d.lgs.174/2016, la ricusazione: si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione
- Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del d.lgs.174/2016, il giudice: può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti
- Secondo quanto stabilito dall'art. 23 del d.lgs.174/2016, l'incarico di consulenza: può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio
- Secondo quanto stabilito dall'art. 24 del d.lgs.174/2016, si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione: previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile
- Secondo quanto stabilito dall'art. 26 del d.lgs.174/2016, al custode: sono affidate la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati
- Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs.174/2016, il processo contabile attua i principi: della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione
- Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs.174/2016, il giudice, il pubblico ministero e le parti: redigono gli atti in maniera chiara e sintetica
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, gli atti processuali e i registri sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti degli ausiliari del giudice sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti dei difensori sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti del giudice sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti del personale degli uffici giudiziari sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, i provvedimenti delle parti sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge? Si, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs.174/2016, il pubblico ministero contabile: può effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3 del medesimo articolo, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri
- Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs.174/2016, il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del Codice di giustizia contabile, che: se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali
- Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del d.lgs.174/2016, la giurisdizione contabile è esercitata: dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti
- Secondo quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs.174/2016, le sezioni giurisdizionali regionali: decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente
- Secondo quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs.174/2016, sono organi di giurisdizione contabile di primo grado: le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale
- Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a del codice di giustizia contabile e successive modifiche: i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali
- Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri, ... Consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato