Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto civile
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- A norma del codice civile tra i modi di acquisto della proprietà vi è l'usucapione
- A quale soggetto non spetta l'azione di danno temuto ? Al creditore ipotecario
- A quale soggetto non spetta l'azione di denunzia di nuova opera? Al creditore ipotecario
- Agli atti unilaterali si applicano le norme in materia di contratti, in quanto compatibili
- Ai sensi dell'art- 1006 c.c., in caso di usufrutto, se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, a garanzia del rimborso delle spese sostenute dall'usufruttuario l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato
- Ai sensi dell'art. 1001 c.c., nel godimento della cosa l'usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
- Ai sensi dell'art. 1026 c.c., le disposizioni relative all'usufrutto, in quanto compatibili, si applicano all'uso e all'abitazione
- Ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro appartenente a diverso proprietario
- Ai sensi dell'art. 1031 c.c., le servitù prediali possono essere costituite coattivamente, volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia
- Ai sensi dell'art. 1033 c.c., il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrari o industriali
- Ai sensi dell'art. 1054 c.c., se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso il proprietario ha il diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennità
- Ai sensi dell'art. 1056 c.c., ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia
- Ai sensi dell'art. 1058, le servitù prediali possono essere costituite per contratto o per testamento
- Ai sensi dell'art. 1061 c.c., non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio
- Ai sensi dell'art. 1067 c.c., il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente
- Ai sensi dell'art. 1067 c.c., il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo
- Ai sensi dell'art. 1069 c.c., le spese per le opere necessarie per conservare la servitù che giovano anche al fondo servente sono sostenute dal proprietario del fondo dominante e dal proprietario del fondo servente in proporzione ai rispettivi vantaggi
- Ai sensi dell'art. 1073 c.c., il termine di prescrizione di una servitù negativa decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio
- Ai sensi dell'art. 1073 c.c., nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio
- Ai sensi dell'art. 1105 c.c., per la validità delle deliberazioni della maggioranza, si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione
- Ai sensi dell'art. 1111 c.c., se i partecipanti alla comunione hanno stabilito di rimanere in comunione per cinque anni l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto se gravi circostanze lo richiedono
- Ai sensi dell'art. 1113 c.c., devono essere chiamati ad intervenire perché la divisione abbia effetto nei loro confronti i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione
- Ai sensi dell'art. 1114 c.c., la divisione in natura ha luogo se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti
- Ai sensi dell'art. 1116 c.c., alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle della comunione
- Ai sensi dell'art. 1118 c.c., il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni
- Ai sensi dell'art. 1140 c.c., si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa
- Ai sensi dell'art. 1141 c.c., se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore
- Ai sensi dell'art. 1143 c.c., il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso ed in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo
- Ai sensi dell'art. 1146 c.c., il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti? Si
- Ai sensi dell'art. 1147 c.c., è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto, ma la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave
- Ai sensi dell'art. 1147 c.c., con riferimento al possesso la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto
- Ai sensi dell'art. 1152 c.c., il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute purche siano state domandate nel giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti
- Ai sensi dell'art. 1164 c.c., in caso di interversione del possesso il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato
- Ai sensi dell'art. 1165 c.c., le disposizioni generali sul computo dei termini di prescrizione, rispetto all'usucapione si osservano in quanto applicabili
- Ai sensi dell'art. 1165 c.c., le disposizioni generali sulla prescrizione si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione
- Ai sensi dell'art. 1168 c.c., chi è stato occultamente spogliato del possesso, può chiedere entro un anno dal sofferto spoglio, contro l'autore di esso, la reintegrazione del possesso medesimo
- Ai sensi dell'art. 1170 c.c., l'azione di manutenzione non spetta a chi è stato molestato nel possesso di un bene mobile
- Ai sensi dell'art. 1171 c.c., in caso di denunzia di nuova opera, se l'autorità giudiziaria permette la continuazione dell'opera deve disporre le opportune cautele per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione
- Ai sensi dell'art. 832 c.c., il proprietario ha il diritto: di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico
- Ai sensi dell'art. 833 c.c., Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri
- Ai sensi dell'art. 834 c.c., nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità
- Ai sensi dell'art. 835 c.c., le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 845 c.c., la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dal Codice civile
- Ai sensi dell'art. 856 c.c., l'autorità giudiziaria non può con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
- Ai sensi dell'art. 858 c.c. il comprensorio di bonifica è determinato e pubblicato a norma della legge speciale
- Ai sensi dell'art. 858 c.c., il piano generale dei lavori e di attività coordinate è determinato e pubblicato a norma della legge speciale
- Ai sensi dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica
- Ai sensi dell'art. 867 c.c., al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo
- Ai sensi dell'art. 871 c.c., le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali
- Ai sensi dell'art. 871 c.c., le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche sono stabilite: dalla legge speciale
- Ai sensi dell'art. 881 c.c., se esistono cornicioni nel muro divisorio costruiti col muro stesso da entrambe le parti il muro è reputato comune ma in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi
- Ai sensi dell'art. 882 c.c., la rinunzia al diritto di comunione sul muro comune non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni a cui abbia dato causa col fatto proprio
- Ai sensi dell'art. 882 c.c., la rinunzia al diritto di comunione sul muro comune libera il rinunziante dall'obbligo delle ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio? No
- Ai sensi dell'art. 884 c.c., il comproprietario di un muro comune non può eseguirvi opere che ne compromettano la stabilità o che in altro modo lo danneggino
- Ai sensi dell'art. 885 c.c., qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, nel calcolare il valore di questa si tiene conto anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento
- Ai sensi dell'art. 886 c.c., ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano i rispettivi giardini
- Ai sensi dell'art. 886 c.c., ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case
- Ai sensi dell'art. 886 c.c., l'altezza dei muri di cinta che separano i cortili se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri
- Ai sensi dell'art. 886 c.c., l'altezza dei muri di cinta che separano i giardini se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri
- Ai sensi dell'art. 886 c.c., l'altezza dei muri di cinta che separano le case se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri
- Ai sensi dell'art. 899 c.c., gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni
- Ai sensi dell'art. 900 c.c., le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie
- Ai sensi dell'art. 900 c.c., le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente
- Ai sensi dell'art. 900 c.c., le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino
- Ai sensi dell'art. 901 c.c., le luci che si aprono sul fondo del vicino devono essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo
- Ai sensi dell'art. 901 c.c., le luci che si aprono sul fondo del vicino devono avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori
- Ai sensi dell'art. 902 c.c., l'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce
- Ai sensi dell'art. 902 c.c., se l'apertura non ha i caratteri di veduta o di prospetto, il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo 901
- Ai sensi dell'art. 903 c.c., le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui
- Ai sensi dell'art. 903, se il muro è comune nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro
- Ai sensi dell'art. 905 c.c., non si possono costruire terrazze munite di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino se tra il fondo di questo e la linea esteriore di dette opere non vi è una distanza di un metro e mezzo, salvo il caso che tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica
- Ai sensi dell'art. 905 c.c., salvo il caso che tra due fondi vicini vi sia una via pubblica, non si possono costruire balconi muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino se tra il fondo di questo e la linea esteriore di dette opere non vi è una distanza di un metro e mezzo
- Ai sensi dell'art. 905 c.c., salvo il caso che tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica, non si possono aprire vedute dirette verso il fondo del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute non vi è una distanza di un metro e mezzo
- Ai sensi dell'art. 908 c.c., se esistono pubblici scolatoi, il proprietario deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde e canali
- Ai sensi dell'art. 923 c.c., gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca si acquistano con l'occupazione
- Ai sensi dell'art. 923 c.c., le cose abbandonate che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione
- Ai sensi dell'art. 923 c.c., le cose mobili abbandonate si acquistano con l'occupazione
- Ai sensi dell'art. 925 c.c., gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno
- Ai sensi dell'art. 929 c.c., la cosa ritrovata appartiene a chi l'ha trovata trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione del ritrovamento
- Ai sensi dell'art. 930 c.c., il proprietario deve pagare al ritrovatore a titolo di premio un decimo del prezzo della cosa ritrovata, se questi lo richiede
- Ai sensi dell'art. 932 c.c., il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario
- Ai sensi dell'art. 933 c.c., diritti sopra le cose che il mare rigetta sono regolati dalle leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 933 c.c., diritti sopra le cose gettate in mare sono regolati dalle leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 933 c.c., diritti sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 933 c.c., per il ritrovamento di aeromobili si osservano le leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 933 c.c., per il ritrovamento di relitti di aeromobili si osservano le leggi speciali
- Ai sensi dell'art. 942 c.c., i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto
- Ai sensi dell'art. 950 c.c., quando il confine fra due fondi è incerto ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente
- Ai sensi dell'art. 955 c.c., nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere la costruzione al disotto del suolo altrui, si applicano le disposizioni in materia di diritto di superficie
- Ai sensi dell'art. 960 c.c., l'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico
- AI sensi dell'art. 961 c.c., l'obbligo al pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finchè dura la comunione
- Ai sensi dell'art. 963 c.c., quando il fondo enfiteutico perisce interamente l'enfiteusi si estingue
- Ai sensi dell'art. 967 c.c., in caso di alienazione il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti
- Ai sensi dell'art. 983 c.c., l'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa
- Ai sensi dell'art. 987 c.c., per le ricerche minerarie di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto
- Ai sensi dell'art. 995 c.c., se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta
- Ai sensi dell'art. 995 c.c., se l'usufrutto comprende cose consumabili, mancando la stima è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale quantità e qualità
- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato
- Al momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso
- All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle