Elenco in ordine alfabetico delle domande di Organizzazione e gestione servizi e risorse umane
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- A chi è utile un sistema di monitoraggio degli obiettivi strategici? È utile sia al responsabile del monitoraggio centrale che alle singole amministrazioni per migliorare lo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi
- A chi si rivolge il "Controllo direzionale" nelle Amministrazioni Pubbliche? Sia al vertice politico, sia ai vertici amministrativi che ai funzionari dirigenti
- A quale di queste proprietà gli obiettivi di performance non devono corrispondere: operatività
- A seguito del d.lgs. 150/2009 il Dirigente: partecipa ad un processo di definizione degli obiettivi nell'ambito della redazione del Piano di Performance
- Affinché la "Mission" sia pregnante: non deve essere né troppo generica, né troppo dettagliata
- Ai sensi del d.lgs. 150/2009, articolo 9, comma 3, nella valutazione di performance individuale non sono considerati: i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs.150/09, le disposizioni in esso contenute intervengono, in particolare: in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs.150/09, le disposizioni in esso contenute recano una riforma organica: della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
- Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs.150/09, le disposizioni in esso contenute assicurano: una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni
- Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs.150/09: la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento
- Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.150/09: ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13
- Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs.150/09: le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs.150/09: le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs.150/09: ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance
- Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs.150/09: gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico- amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa
- Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs.150/09, gli obiettivi sono: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla
- Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs.150/09: gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio
- Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.lgs.150/09: le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs.150/09, la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità È collegata: agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi