Elenco in ordine alfabetico delle domande di Funzioni di controllo
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- Negli EE. LL., il Bilancio di previsione finanziario da quale organo è deliberato? Dall'Organo consiliare
- Negli enti locali, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa
- Negli enti locali, sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento
- Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano
- Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti: le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, per la gestione degli stessi servizi
- Nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio
- nei controlli degli enti locali sulle società non quotate l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi
- nei controlli degli enti locali sulle società non quotate, l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente
- nei controlli degli enti locali sulle società non quotate, l'amministrazione organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica
- Nel bilancio consolidato sono necessariamente incluse: le società “in house”
- Nel bilancio degli enti locali l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato è determinato: anche mediante un conteggio matematico
- Nel bilancio dell'ente locale, prima di tutte le spese viene iscritto: l'importo dell'eventuale disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce
- Nel bilancio di previsione degli enti locali nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" e' stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011
- Nel bilancio di previsione degli enti locali, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale
- Nel bilancio di previsione degli enti locali, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce
- Nel bilancio di previsione dell'ente locale le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate
- Nel bilancio di previsione dell'ente locale, l'unita' di voto del bilancio per la spesa è il programma, articolato in titoli
- Nel bilancio di previsione dell'ente locale, l'unita' di voto del bilancio per l'entrata è La tipologia
- Nel caso di parere richiesto direttamente alla Sezione delle autonomie, per i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono agire: le rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata
- Nel caso di parere richiesto direttamente alla Sezione delle autonomie, per le Regioni può agire: la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
- Nel caso di richiesta di parere direttamente alla Corte centrale, la richiesta deve essere inoltrata: al Presidente della Corte dei conti
- Nel caso in cui un ente sottoposto al controllo ai sensi della legge n. 259/1958 contribuisca a finanziare un altro ente, l'ente che fruisce di tale contribuzione è soggetto a sua volta al controllo della stessa legge? sì, qualora ne ricorrano i presupposti di legge (contribuzione di non particolare tenuità)
- Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi indicati dall'art. 191 TUE relativamente all'assunzione di spese, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ) TUEL tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura
- Nel concetto di “servizi di interesse generale”: sono inclusi i servizi di interesse economico generale, ossia i servizi suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato
- Nel controllo successivo di legittimità la Corte dei conti è chiamata a dirimere un contrasto sulla legittimità di atti di spesa efficaci
- Nel controllo successivo di legittimità la Corte dei conti valuta la fondatezza delle osservazioni dell'Ufficio di Ragioneria ovvero la legittimità dell'atto di spesa assunto dal dirigente
- Nel controllo successivo sulla gestione le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti le misure correttive adottate a seguito di apposito referto: entro sei mesi
- Nel corso del giudizio di parifica, dopo la breve introduzione del Presidente della Sezione di controllo, in quale ordine vengono esposte le relazioni? Relatore/i; P.M.; Presidente della Regione (facoltativa)
- Nel corso del giudizio di parificazione, la Sezione può sollevare questione di legittimità costituzionale? Si, la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione è stata costantemente riconosciuta con riferimento ai parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria
- Nel corso della gestione provvisoria l'ente locale puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
- Nel corso dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti... possono integrare l'istruttoria effettuata dalla Commissione ministeriale
- Nel corso dell'esercizio provvisorio dell'ente locale non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza
- Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 Tuel? Sì
- Nel giudizio di parifica il P.M. può concludere la propria requisitoria chiedendo: la parificazione del rendiconto della Regione; la non parificazione; la parificazione parziale; di sollevare questioni di legittimità costituzionale
- Nel giudizio di parificazione i titolari dell'istruttoria e della funzione decisoria sono: Funzione istruttoria e funzione decisoria sono di competenza della Sezione di controllo
- Nel giudizio di parificazione, sia del rendiconto dello Stato che delle regioni, il principio del contraddittorio deve essere: sempre e comunque garantito in tutte le fasi della procedura
- Nel giudizio di parificazione, sia del rendiconto dello Stato che delle regioni, le “formalità della giurisdizione contenziosa” implicano: la partecipazione del Pubblico Ministero (P.M. erariale che svolge in udienza la sua requisitoria orale), il carattere di certezza che le risultanze del rendiconto generale assumono una volta emessa la decisione di parificazione, il rispetto del principio del contraddittorio in tutte le fasi del procedimento nonché la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità costituzionale
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99 l'attività di valutazione dei dirigenti: utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99 l'attività di verifica di regolarità amministrativa e contabile non può essere affidata alle strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, è previsto che con riferimento agli esiti dell'attività di valutazione e controllo strategico, gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscano in via riservata agli organi di indirizzo politico
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, è previsto che i servizi pubblici siano erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurino la tutela dei cittadini e degli utenti secondo gli standard definiti dalle carte dei servizi
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce, tra l'altro: le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce, tra l'altro: gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, in tema di responsabilità dirigenziale, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere concluso anticipatamente
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, la responsabilità dirigenziale discende dai risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o dal mancato raggiungimento degli obiettivi nell'ambito delle ordinarie ed annuali procedure di valutazione
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti ha periodicità annuale
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti è svolta in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di valutazione e controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di valutazione e controllo strategico: supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di valutazione e controllo strategico: è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico- amministrativo
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di verifica di regolarità amministrativa e contabile è svolta dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, dagli organi di revisione, ovvero dagli uffici di ragioneria, nonché dai servizi ispettivi
- Nel sistema dei controlli di cui al d.lgs. n. 286/99, l'attività di verifica di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, i controlli sulle società non quotate sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativa è svolto, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, è svolto sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, è esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativo contabile in fase preventiva alla formazione dell'atto è esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo strategico è obbligatorio, a regime, per i soli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, le metodologie del controllo strategico mirano alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico- finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, le risultanze del controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, le risultanze del controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva, sono trasmesse periodicamente ai destinatari a cura del segretario, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità,
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, l'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi
- nel sistema di controlli interni degli enti locali delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, l'unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o, in mancanza, del segretario comunale
- nel sistema di controlli interni delineato dall'art. 3 del dl n. 174/2012, il controllo di regolarità amministrativo contabile può essere esercitato nella fase preventiva della formazione dell'atto e nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente
- Nel sistema di programmazione regionale, le previsioni di bilancio, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR),
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, gli obiettivi si articolano in obiettivi generali, validi per tutte le amministrazioni, e specifici
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, gli obiettivi sono specifici e misurabili in termini concreti e chiari, di norma, attraverso indicatori
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, gli obiettivi sono tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, gli obiettivi sono riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, gli obiettivi sono correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il monitoraggio della performance compete agli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Piano della performance è un documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico- amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Piano della performance definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il rispetto deli principi generali del Titolo I è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il rispetto delle disposizioni recate dal Titolo I rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: la proficua interazione con cittadini e stakeholders
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne, tra l'altro: la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, in caso di mancata adozione del Piano della performance l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, in sede di monitoraggio della performance, gli OIV verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico- amministrativo
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta in primis, dagli OIV, ma anche dai dirigenti e dai cittadini-utenti in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione in relazione agli ambiti rispettivamente intestati
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta, in primis, dagli Organismi indipendenti di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e la valutazione della performance sono volte, tra l'altro al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale apicale è collegata, tra l'altro al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale apicale è collegata, tra l'altro alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale apicale è collegata, tra l'altro alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale apicale è collegata, tra l'altro, agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la Relazione annuale sulla performance è approvata dall'organo di indirizzo politico- amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la Relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, la valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance può rilevare ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno entro il 31 gennaio, il Piano della performance e, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, le amministrazioni, ai fini della valutazione della performance, adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, l'Organismo indipendente di valutazione della performance è obbligatorio in tutte le amministrazioni, eventualmente in forma associata
- Nel sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/09, l'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti
- Nella giurisprudenza costituzionale perché il rispetto della continuità dei conti è imprescindibile anche ai fini della parificazione dei conti? Perché la non corretta determinazione di ciò che residua dall'esercizio finanziario precedente si riverbera sulle decisioni di bilancio successive, pregiudicando la legalità finanziaria presidiata dal giudizio di parificazione
- Nell'ambito dei controlli sul rendiconto di gestione degli enti locali, il revisore dovrà verificare che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: Sia stato accantonato, almeno nei limiti previsti dalla normativa vigente e che l'esclusione di eventuali entrate sia giustificata
- Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale
- Nell'ambito del giudizio di parificazione il P.M. ha il ruolo di: interveniente necessario e tutore “dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale” (Corte Cost. sent. n. 89/2017) benché non sia parte processuale e sia privo di poteri autonomi d'accertamento
- Nell'ambito del giudizio di parificazione, l'Ufficio del Pubblico Ministero può svolgere autonome istruttorie e chiedere la condanna o l'assoluzione degli amministratori regionali? No
- Nell'ambito del procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali il TUEL assegna un ruolo importante... alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- Nell'ambito del procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti... approvano con delibera il piano di riequilibrio ed effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel piano
- Nell'ambito del procedimento legislativo teso all'approvazione del rendiconto, l'attività di parificazione svolta dalla Corte, sia nei confronti del rendiconto dello Stato che delle regioni, come si pone? la pronuncia della Corte si interpone tra l'attività di rendicontazione e la legge che approva il conto e si pone in un rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative. Essa è dunque teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso
- Nell'ambito del sistema dei controlli la parificazione del rendiconto regionale rappresenta: il momento di chiusura di tutto quel complesso di verifiche dell'operato del Governo della Regione, che sono demandate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- Nell'ambito della procedura del “dissesto guidato” degli enti locali, disciplinata dall'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in caso di perdurare dell'inadempimento dell'obbligo di adottare le necessarie misure correttive chieste dalla Sezione regionale della Corte dei conti.. il Prefetto assegna al Consiglio comunale un termine per la deliberazione del dissesto
- Nell'ambito della procedura del cosiddetto “dissesto guidato”, prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149, l'assegnazione da parte del Prefetto al Consiglio dell'ente locale per deliberare il dissesto è preceduta... da tre successive delibere della Sezione regionale di controllo che accertano gravi irregolarità finanziarie e la perdurante la mancata adozione delle previste misure correttive
- Nell'ambito della procedura prevista dall'articolo. 148 bis, comma 3 del TUEL , in caso di mancata adozione o di giudizio negativo sulle misure adottate dagli enti locali in esito al controllo di legalità finanziaria, la Sezione regionale di controllo.... con successiva pronuncia collegiale dichiara preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancanza di copertura finanziaria o la loro insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
- Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, la comunicazione alla sezione di controllo della Corte dei conti competente è effettuata: anche da parte delle amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione
- Nell'ambito della Relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico prevista dall'art. 60 del d.l.gs n. 165 del 2001 la Corte dei conti.... riferisce al Parlamento sulla dinamica della spesa del personale pubblico e sulle relative cause
- Nell'ambito della Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009, la Corte dei conti... formula osservazioni sulle coperture adottate e sulla tecnica di quantificazione degli oneri
- Nell'ambito dell'attività di referto al parlamento attribuita alla Corte dei conti.... non è previsto alcun intervento della procura contabile
- Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto della regione, la Sezione regionale di controllo deve: acquisire tutti gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parificazione; mettere a disposizione delle Procure regionali i dati e i documenti contabili acquisiti; assicurare il pieno contraddittorio con gli enti controllati durante tutto l'iter procedurale
- Nell'ambito delle attività di controllo, l'organo di revisione opera la verifica della congruità degli accantonamenti in materia di contenzioso: almeno in occasione del preventivo, della verifica degli equilibri e rendiconto
- Nell'ambito delle verifiche sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale volte alla decisione da adottarsi, ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 Tuel, la Sezione regionale della Corte dei conti può svolgere approfondimenti disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori non essendo pregiudicata dalle risultanze istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 Tuel
- Nell'ambito dell'organizzazione della rete dei servizi sanitari le regioni possono trasformare presidi ospedalieri in aziende ospedaliere in possesso dei requisiti minimi prescritti dalla normativa statale
- Nell'ambito nella sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, come sono ripartite tra i collegi le gestioni statali non direttamente imputabili al singolo ministero ? in relazione alla materia trattata
- Nelle leggi di approvazione del rendiconto delle Regioni, gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria devono essere espressi: con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori
- Nelle società “in house” il controllo analogo è esercitabile: dall'amministrazione partecipante, anche congiuntamente con altre amministrazioni
- Nelle società “in house” il controllo analogo è: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
- Nelle società a controllo pubblico, gli amministratori: non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
- Nelle società a controllo pubblico, gli amministratori: qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza
- Nelle società a controllo pubblico, gli obiettivi sulle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, sono fissati: dalle amministrazioni pubbliche socie, con propri provvedimenti
- Nelle società a controllo pubblico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo per amministratori, componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti non può eccedere: il limite massimo di euro 240.000 annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico
- Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata finalizzate ad un contratto di partenariato la durata della partecipazione privata alla società: non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione
- Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata finalizzate ad un contratto di partenariato la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere: inferiore al 30%
- Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata finalizzate ad un contratto di partenariato la selezione del soggetto privato è effettuata: mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista
- Nelle società partecipate, gli amministratori e dipendenti delle società “in house”: in caso di danno erariale sono soggetti alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti
- Nelle società partecipate, gli amministratori e dipendenti: sono generalmente soggetti alle azioni civili di responsabilità, fatta la salva la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sul danno erariale per le società “in house”
- Nelle verifiche sui controlli interni degli enti locali, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria
- Nelle verifiche sui controlli interni degli enti locali, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria
- Nelle verifiche sui controlli interni degli enti locali, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione
- Nell'ente locale da chi sono rese le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa? Dal responsabile del servizio finanziario
- Nell'ente locale, dopo il 31 dicembre di un anno non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
- Nell'esercizio della funzione consultiva diretta introdotta nel 2016 la Sezione delle autonomie si pronuncia: con effetto conformativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo
- Nell'esercizio delle attribuzioni di controllo di cui all'art. 3 della l. n. 20/1994, la Corte dei conti: può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti
- Nell'esercizio delle attribuzioni di controllo di cui all'art. 3 della l. n. 20/1994, la Corte dei conti: può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge
- Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) la Corte... Può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti
- Nello svolgimento del controllo sulla gestione deve sempre essere assicurato il contraddittorio con l'amministrazione
- Nello svolgimento delle audizioni della Corte dei conti dopo l'intervento del Presidente della Corte.... i Parlamentari presenti possono chiedere chiarimenti ed approfondimenti sui punti trattati
- Non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale ai gruppi consiliari: per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici
- Non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale ai gruppi consiliari: per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento delle articolazioni politiche o amministrative degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici