Elenco in ordine alfabetico delle domande di Funzioni di controllo
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- L' intervenuta decisione di parifica a chi deve essere trasmessa? La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della giunta regionale e al consiglio regionale e sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza
- La certificazione della regolare tenuta delle scritture contabili della “gestione sanitaria accentrata” presso la Regione: è effettuata da un responsabile regionale individuato dalle Regioni
- La codifica attribuita ad ogni transazione elementare deve consentire: la tracciabilità di tutte le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato
- La collaborazione oggetto di incarico esterno: può essere prorogata, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico
- La Commissione prevista dall'art. 155 del T.U.E.L. effettua l'istruttoria sul del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali... sulla base di linee guida deliberate dalla Sezione autonomie della Corte dei conti
- La Commissione, quale organo di Amministrazione dell'Unione, costituisce un interlocutore diretto della Corte dei conti italiana (e, per essa, della Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali)? Ordinariamente no, ma potrebbe essere oggetto di richieste da parte della Commissione di chiarimenti ed esplicitazioni su affermazioni contenute nei nostri rapporti; Inoltre vi è l'interlocuzione con OLAF e l'eventuale partecipazione a riunioni della Commissione con IGRUE ed Autorità di Audit
- La composizione, la sede ed il numero degli organi della Corte dei conti, adibiti a compiti di controllo successivo su pubbliche gestioni da chi sono determinati? dalla Corte dei conti stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, nell'esercizio dei poteri ai sensi dell'art. 4 della legge 20/1994
- La contabilità economico finanziaria consente: la rendicontazione economico e patrimoniale
- La contabilità economico-patrimoniale, propedeutica al bilancio consolidato, è tenuta: da tutti gli enti territoriali. Tuttavia, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenerla fino al 2019
- La contabilità finanziaria ha natura: autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria
- La contabilita' finanziaria degli enti locali ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria
- La Corte costituzionale quando afferma che il bilancio è “un bene pubblico” intende dire: che i bilanci e i rendiconti sono funzionali a sintetizzare e rendere certe le scelte degli amministratori anche in vista del giudizio finale su quanto realizzato: in tal senso le attività di controllo e di approvazione degli stessi rappresentano strumento di verifica dell'operato dei governanti e di controllo democratico sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- La Corte dei conti è legittimata a sollevare in sede di parificazione del rendiconto questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost.? Si, è pacificamente riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità nel corso del giudizio di parificazione anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 Cost. al fine, anche, di salvaguardare l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di costituzionalità
- La Corte dei conti in sede di esercizio del controllo successivo di legittimità non soggiace ai termini previsti per il controllo preventivo di legittimità, ma l'Ufficio di controllo deve predisporre la registrazione o il deferimento alla Sezione con “massima sollecitudine”
- La Corte dei Conti può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari ? sì, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 15/2009
- La Corte dei conti può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento: anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari
- La Corte dei conti riferisce al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico: Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, in ordine a specifiche materie, settori ed interventi
- La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico: avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche
- La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale: di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali
- La Corte dei conti riferisce il risultato del controllo eseguito ai sensi della legge n. 259/1958 alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati: non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti contabili da parte dell'ente controllato
- La Corte dei conti, nell'ambito del controllo di cui alla L. n. 259/1958, può formulare rilievi specifici su singole questioni? sì
- La Corte dei conti, nell'attività di controllo, può chiedere notizie gli organi di controllo interno delle amministrazioni ? sì
- La Costituzione all'articolo 100 affida alla Corte dei conti: Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
- La costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione: devono essere analiticamente motivate con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
- La decisione della Sezione regionale di controllo sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale è resa nota alle amministrazioni interessate mediante immediata comunicazione del dispositivo a cura della Sezione regionale di controllo
- La Decisione di parifica può essere oggetto di impugnativa? Si, la decisione di parifica costituisce momento conclusivo dell'attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo e funge da presupposto necessario e ineludibile per pervenire all'intangibilità del rendiconto successivamente ed autonomamente approvato dall'Organo legislativo
- La decisione di parificazione è così composta: dalla Decisione e dall'annessa Relazione
- La decisione di parificazione contiene: l'accertamento della legittimità/regolarità finanziaria della gestione rappresentata nel rendiconto (corrispondenza tra le risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili; rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa contenuti in tutti gli atti della programmazione finanziaria annuale)
- La decisione di parificazione rappresenta: l'atto conclusivo un procedimento complesso che implica la verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico
- La decisione di sottoporre singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, all'esame della Corte per un periodo determinato compete: alle Sezioni riunite della Corte dei conti
- La delibera del Consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti... entro dieci giorni dall'adozione
- La delibera del Consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa... alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- La delibera delle Sezioni regionali di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario dei Comuni e delle Province... può essere impugnata davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione
- La delibera relativa all'approvazione o al diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali... è adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione della Commissione Ministeriale
- La deliberazione dello stato di dissesto adottata dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'articolo 246, comma 2 del T.U.E.L. è trasmessa, entro 5 giorni... alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio
- La deliberazione di partecipazione di un ente locale alla costituzione di una società è adottata con: deliberazione del consiglio comunale
- La determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi sanitari e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali e ospedaliere spettano alle regioni
- La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità? È operazione obbligatoria, l'ammontare è determinato in base alla Legge ed ai principi contabili
- La disciplina sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs 118/2011 si applica obbligatoriamente agli enti del servizio sanitario pubblico
- La disposizione di legge che prevede il parere delle Sezioni riunite in ordine al conferimento alla Corte dei conti di nuove funzioni ovvero alla soppressione/modifica di quelle esistenti: è attualmente vigente
- La disposizione normativa che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la funzione consultiva è: l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131
- La disposizione normativa che consente agli Enti territoriali di richiedere direttamente un parere alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti è: l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come modificato dall'art. 10-bis, comma 1, d.l. 24 luglio 2016, n. 113, conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2016, n. 160
- La finanza regionale e la finanza statale concorrono: al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- La finanza regionale opera: in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. La finanza regionale deve rispettare gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione
- La forma del giudizio di parificazione del rendiconto della regione, al pari di quello svolto nei confronti del rendiconto dello Stato, si connota per essere: una procedura solenne che si svolge nelle forme della giurisdizione propria della Corte dei conti
- La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo: è prevista da una legge ordinaria
- La gestione dell'attività libero professionale intramuraria non può essere in disavanzo
- La gestione finanziaria delle università è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti: Sulla base di consuntivi annuali
- La gestione sanitaria accentrata presso la regione è un centro di responsabilità deputato a rilevare, in termini di contabilità di tipo economico-patrimoniale, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti alle operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali
- La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti del SSN entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento
- La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti del SSR e il bilancio preventivo economico annuale consolidato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i ridetti bilanci preventivi si riferiscono
- La giunta regionale approva il bilancio sanitario consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha: confermato le disposizioni della 21 marzo 1958, n. 259 relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
- La legge che attua le previsioni dell'art. 100, c. 2, Cost. in tema di controllo sulle gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria: è la legge 21 marzo 1958, n. 259
- La legge di approvazione del rendiconto deve contenere i seguenti tre elementi fondamentali: il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011; il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri
- La legge n. 259/1958 ha previsto espressamente l'istituzione di una speciale Sezione in seno alla Corte dei conti per l'esercizio del relativo controllo? sì
- La legittimazione della Sezione regionale a sollevare questioni di costituzionalità in sede di giudizio di parificazione, pur estesa a parametri diversi da quelli strettamente attinenti agli equilibri finanziari, è comunque limitata: ai casi in cui l'intervento del legislatore regionale determini una illegittima espansione della capacità di spesa dell'ente regionale per effetto della violazione delle norme costituzionali evocate a parametro, causando conseguentemente l'alterazione degli equilibri finanziari
- La mancata riduzione del debito commerciale del 10% rispetto all'anno precedente e pagamento inferiore al 95% delle fatture e documenti equivalenti ricevuti nell'esercizio comporteranno per gli enti locali l'obbligo di accantonare, dal 2020, nella parte corrente il Fondo di garanzia debiti commerciali: vero
- La norma che disciplina la possibilità di una pronuncia nomofilattica della Sezione delle autonomie per prevenire un possibile contrasto interpretativo è: l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, conv. con mod., dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 91/2014
- La nota illustrativa a corredo del bilancio preventivo economico annuale degli enti del SSN; esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale
- La nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate deve necessariamente essere asseverata sia dagli organi di revisione degli enti territoriali, che da quelli degli organismi partecipati? Sì, la doppia asseverazione è sempre necessaria
- La nota integrativa al bilancio d'esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale: deve essere redatta obbligatoriamente
- La nota integrativa al bilancio d'esercizio degli enti del servizio sanitario regionale compresi nell'area di consolidamento: deve contenere anche i modelli CE (conto economico) e SP (stato patrimoniale)
- La parificazione dei rendiconti (Stato/Regioni) ha natura dicotomica e peculiare in quanto: trattasi di un procedimento in cui ad una complessa attività di controllo su cui, nella fase finale si innestano, le garanzie della giurisdizione contenziosa nella massima espressione collegiale della Corte dei conti
- La particolare tenuità della contribuzione statale nei confronti di un ente: comporta l'esclusione dal controllo di cui alla legge n. 259/1958
- La potestà normativa in materia sanitaria è di tipo: concorrente tra Stato e Regioni
- La procedura di “dissesto guidato” degli enti locali disciplinata dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149, si inserisce... nell'ambito del controllo di legalità finanziaria sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali
- la procedura di “dissesto guidato” può essere attivata dalla Sezione regionale di controllo in esito al controllo sulla legalità finanziaria dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali”
- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011
- La pronuncia della Sezione regionale di controllo che dispone in esito al controllo di legalità finanziaria sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali la preclusione della attuazione di programmi di spesa.. è impugnabile presso le Sezioni riunite in speciale composizione
- La pubblica amministrazione che intende conferire un incarico esterno: deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- La pubblica amministrazione che intende ricorrere ad un incarico esterno: può farlo per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e può conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo
- La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori di accordi contrattuali
- La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è effettuata: annualmente
- La redazione di uno Stato Patrimoniale e Conto Economico: È obbligatoria per tutti gli enti indicati nel il Dlgs 118/2011, seppure con introduzione graduale per gli enti locali con popolazione sotto ai 5.000 abitanti (per i quali è obbligatoria dall'esercizio 2020)
- La Regione commissariata per disavanzo sanitario, in assenza di provvedimenti del Commissario ad acta per il ripianamento del disavanzo: non può effettuare spese non obbligatorie
- La regione e le aziende sanitarie locali devono attivare un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti gli erogatori, nonché sulla qualità della assistenza e appropriatezza delle prestazioni
- La registrazione dell'impegno nelle scritture contabili, conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata: è effettuata se vi è la necessaria capienza nello specifico stanziamento del bilancio di previsione, è individuato il soggetto creditore, la somma da pagare, la ragione del debito, la scadenza dell'obbligazione
- La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate
- La relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico è assimilabile al controllo successivo sulla gestione in quanto basata sul raffronto tra gli obiettivi delle politiche di personale e i risultati raggiunti
- La relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico ha ad oggetto... il numero la composizione ed il costo dei dipendenti pubblici
- La Relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico prevista dall'art. 60 del d.l.gs n. 165 del 2001 ha ad oggetto... il costo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2 del d.l.gs n. 165 del 2001 e da alcuni specifici enti inclusi nell'elenco previsto dalla legge n. 196, del 2009
- La Relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico prevista dall'art. 60 del d.l.gs n. 165 del 2001.... ha cadenza tendenzialmente annuale
- La Relazione al Parlamento sul costo del lavoro pubblico prevista dall'art. 60 del d.l.gs n. 165 del 2001.... è approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009, con riferimento ai decreti legislativi ha ad oggetto... la verifica della congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura contenute nella legge delega
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009, ha ad oggetto... le leggi dello Stato ed i decreti legislativi
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009, la Corte dei conti... comprende tutte le tipologie di leggi ordinarie e i decreti legislativi indipendentemente dal loro oggetto
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009... è trasmessa alle Camere con cadenza quadrimestrale
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009, ha ad oggetto.... le leggi pubblicate nel quadrimestre di riferimento
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009... è approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- La Relazione al Parlamento sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi di spesa, prevista dall'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009... è trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del senato della Repubblica
- La Relazione al Parlamento sulle leggi che comportano spese prevista dall'articolo 17, comma 9 della legge n. 196 del 2009, ha ad oggetto..... la tipologia delle coperture adottate e la congruità e ragionevolezza della quantificazione degli oneri
- La relazione al Parlamento sull'informatica pubblica, prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39è approvata... dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- La relazione annessa alla decisione di parificazione ha il compito di: accompagnare la decisione di parifica e di rappresentare le risultanze del controllo di tipo collaborativo concernente l'attività svolta profili di tipo gestionale
- La relazione annessa alla decisione di parificazione può contenere la richiesta di interventi di riforma? Si, lo prevede la legge
- La relazione annessa alla decisione di parificazione reca i seguenti contenuti: le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione; le proposte di misure di correzione e gli interventi di riforma che la Corte ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa,
- La relazione annessa alla decisione di parificazione si differenzia dalla decisione in quanto: sono documenti collegati ma autonomi, sotto il profilo della ritualità, dell'oggetto e delle finalità. Infatti, la relazione, a differenza della decisione, concerne la complessiva attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale
- La relazione annuale al Parlamento sul costo del lavoro pubblico è deliberata: dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- La Relazione Annuale della Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali è soggetta a pubblicazione? Sì, è regolarmente pubblicata sul sito della Corte dei conti
- La relazione annuale della Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali riguarda: I rapporti finanziari con l'UE, comprendenti sia i versamenti dall'Italia all'UE che le spese finanziate dall'UE
- La Relazione della Corte dei conti sula funzionamento del sistema di controllo interno negli enti locali ha ad oggetto.... Tutti gli organismi di controllo previsti dal Tuel
- La relazione di fine mandato del sindaco o del Presidente della provincia, in caso di scioglimento anticipato dell'ente è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro venti giorni dalla indizione delle elezioni
- La relazione di fine mandato di cui all'art.4 del d,lgs 149/2011 deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia: Entro 60 giorni dalla scadenza del mandato
- La relazione di fine mandato di cui all'art.4 del d.lgs 149/2011 deve essere sottoscritta e certificata: Sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e certificata dall'Organo di revisione
- La relazione di inizio mandato deve essere redatta: dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale
- La relazione di inizio mandato di cui all'art.4 bis del d,lgs 149/2011: È predisposta a dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato
- La relazione di inizio mandato di cui all'art.4 bis del d,lgs 149/2011: È sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato
- La relazione sul coordinamento della finanza pubblica è approvata... dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- La relazione sul costo del lavoro pubblico prevista dall'articolo 60 del d.lgs n. 165 del 2001 riguarda... Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2 del d,l.gs n. 165 del 2001 e delle altre specifiche amministrazioni incluse nell'elenco previsto dalla legge n. 196 del 2009
- La Relazione sul costo del lavoro pubblico riguarda... sia il personale con rapporto a tempo determinato che quello con rapporto flessibile
- La relazione sul sistema dei controlli interni che il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è redatta sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno
- La relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio degli enti del servizio sanitario regionale compresi nell'area di consolidamento: deve contenere anche il modello di rilevazione LA (livelli di assistenza) con l'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari
- La relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio degli enti del SSN deve contenere un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza
- La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche: per gli enti territoriali costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già presentato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014
- La richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile: quando il parere non presenta i due contestuali requisiti della legittimazione soggettiva e oggettiva richiesti dalla norma di riferimento e definiti e circoscritti dagli atti di indirizzo delle SS.RR e della Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La riscontrata carenza dei rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo, sia di carattere oggettivo, preclude l'esame del merito della richiesta
- La ricognizione annuale dei residui attivi da parte dell'ente locale consente di individuare formalmente: i crediti di dubbia e difficile esazione, per i quali si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione
- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente, fra l'altro: i crediti di dubbia e difficile esazione
- La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l'eventuale piano di razionalizzazione sono adottati: entro il 31 dicembre di ogni anno
- La ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l'eventuale piano di razionalizzazione sono trasmessi: in modalità telematica compilando la Banca dati “Partecipazioni” e rese disponibili alla struttura di monitoraggio del MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente
- La riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie, tra enti e organismi partecipati: è un obbligo informativo a carico di tutti gli enti territoriali
- La riduzione del 30 % del compenso dei componenti degli organi di amministrazione si applica nei confronti: delle società a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto che nei 3 esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo
- La rilevazione unitaria dei fatti di gestione deve essere garantita dalle regioni attraverso l'adozione: della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato
- La salute come fondamentale diritto dell'individuo trova tutela: nella Costituzione
- La segreteria della Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali: È sottoposta alla direzione del Dirigente della Sezione
- La Sezione affari comunitari ed internazionali riferisce almeno annualmente al Parlamento: sulla gestione dei fondi strutturali comunitari da parte delle Amministrazioni, e di altri finanziamenti comunitari sullo stato delle risorse della Comunità di pertinenza nazionale e sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni dell'Unione europea
- La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato esercita anche il controllo su gestione di Agenzie ed Autorità indipendenti che abbiano incidenza sul bilancio dello Stato? Sì
- La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha la competenza a svolgere il controllo sul CNEL? Sì, ma solo relativamente all'esame del rendiconto da inviare ai sensi dell'articolo 21 L.936/1986, ai fini della verifica di regolarità contabile e finanziaria
- La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato può esercitare il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sedi decentrate ? Sì , ma soltanto allorché la gestione interessi più di una regione o sia connessa a piani o programmi dello Stato o sia di straordinaria rilevanza
- La Sezione del controllo sugli enti può avvalersi anche delle norme in tema di controllo sulla gestione, di cui all'art. 3, c. 4 e segg., L. n. 20/1994? sì
- La Sezione della Corte dei conti del controllo sugli Enti (legge 259 del 1958) riferisce: al Parlamento sull'esito del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
- La Sezione della Corte dei conti del controllo sugli Enti (legge 259 del 1958): esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti che ricevono contribuzioni in via ordinaria dallo Stato
- La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti... riferisce al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base dell'attività svolta dalle sezioni regionali
- La Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo esercitano la funzione consultiva: su questioni di massima rimesse dalle Sezioni regionali di controllo o per prevenire contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva
- La Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione consultiva: si pronunciano con effetto conformativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo
- La Sezione delle autonomie e le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione consultiva: adottano pronunce di orientamento generale per la risoluzione di questioni di massima o di contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva
- La Sezione delle Autonomie ha una funzione consultiva diretta in merito alle richieste di parere presentate: dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nonché dalle componenti rappresentative di Comuni, Province e Città metropolitane nell'ambito della Conferenza unificata
- La Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali è strutturata in sottosezioni? No
- La Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali produce anche relazioni speciali? Sì, in base al proprio Programma annuale, comunicato alle Sezioni Riunite al fine del coordinamento
- La Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali si avvale di appositi strumenti informatici? Sì, in particolare per la gestione degli audit della Corte dei conti UE (GAUDI) e per il monitoraggio delle frodi comunitarie (SIDIF)
- La Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali svolge un controllo di tipo: Referente, e in alcuni casi successivo o concomitante
- La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti effettua il monitoraggio sull'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali... con cadenza semestrale
- La Sezione regionale di controllo della regione a statuto speciale della Valle d'Aosta svolge il giudizio di parifica nei confronti del rendiconto di questa? No, trattasi dell'unica regione in cui detta tipologia di controllo non è prevista
- La Sezione regionale di controllo, in caso di deferimento della questione alla Sede centrale deve: sospendere la pronuncia sul quesito formulato e sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi della vigente normativa, la questione deferita
- La Sezione regionale di controllopuò bloccare i programmi di spesadegli enti sanitari: se causativi di squilibri finanziari per mancata copertura dei costi o per insostenibilità finanziaria
- La sezione strategica del documento unico di programmazione (DUP) definisce, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e contiene: la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico
- La spesa farmaceutica delle Regioni: è soggetta a tetto di spesa determinato con legge dello Stato
- La struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP è istituita presso: il Ministero dell'economia e delle finanze
- La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ed ai responsabili dei servizi
- La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo anche alle sezioni regionali di controllo
- La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione negli enti locali deve fornire apposito referto agli amministratori ed ai responsabili dei servizi
- La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione negli enti locali deve fornire apposito referto anche alla Corte dei conti
- La tardiva approvazione del rendiconto nella recente giurisprudenza costituzionale costituisce, di per sé, indice sintomatico di una sospetta violazione dell'art. 81 Cost.? Si perché non è compatibile con il rispetto del principio di continuità dei conti
- La tardiva approvazione del rendiconto regionale, allo scopo di garantire l'adeguamento ai rilievi precedentemente mossi dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di parifica può concretizzare una ipotesi di elusione del controllo esplicato in tale sede? si, se il ritardo non è giustificato dal fatto che la regione si è adeguata puntualmente ai rilievi mossi dalla Sezione regionale
- La veridicità e la correttezza delle spese sostenute dai gruppi consiliari dei Consigli regionali: sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare, che sottoscrive il rendiconto
- La verifica dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, di norma, avviene: con periodicità trimestrale e annuale
- La verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è effettuata da: da un apposito Comitato permanente nominato con decreto del Ministro della
- La violazione del principio di continuità dei conti si verifica quando: vi è una non corretta determinazione di ciò che residua dall'esercizio finanziario precedente che si riverbera in una sorta di effetto domino sulle decisioni di bilancio successive, pregiudicando la legalità finanziaria presidiata dal giudizio di parificazione
- L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonchè fissata la relativa scadenza
- L'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nel piano di riequilibrio finanziario degli enti locali, comporta... l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine per la deliberazione del dissesto
- L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica
- L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria comporta l'obbligo per gli enti locali di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità? Sì, entro sessanta giorni
- L'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private: non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori di appositi accordi contrattuali
- L'adozione del piano dei conti integrato è: obbligatoria per tutti gli enti locali
- L'adozione di un sistema di contabilità economica (art. 10 d.lgs. n. 279 del 1997), è funzionale a: realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni
- L'adunanza congiunta della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato delibera con un numero minimo di 11 componenti
- L'agente contabile dell'ente locale: deve versare all'amministrazione gli introiti riscossi, con la periodicità fissata dal regolamento di contabilità
- Lagestione sanitaria accentrata presso la Regione: cura la redazione del bilancio sanitario consolidato
- L'amministrazione che non intenda ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte dei conti a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata deve: adottare un provvedimento motivato entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti
- L'annuale referto sul sistema dei controlli interni negli enti locali, da inviare alle Sezioni regionali di controllo, va redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica verifica: la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, è composto: da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia verifica: la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è composto: da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario verifica: la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse
- L'apposito collegio della Corte dei conti competente al controllo delle spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, è composto: da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio
- L'apposito collegio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è composto: da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio
- L'apposito collegio della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente al controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, verifica: la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse
- L'area di consolidamento del bilancio sanitario regionale comprende tutti gli enti del servizio sanitario indicati dal d.lgs. n. 118/2011ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi e gli Istituti zooprofilattici sperimentali
- L'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare: l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci
- L'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 con riferimento ai controlli svolti dalle Sezioni regionali di controllo sugli enti del servizio sanitario regionale prevede la trasmissione di specifica segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal comma 166
- L'art. 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nel disciplinare la c.d. armonizzazione contabile, richiama quale fondamento costituzionale Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione
- L'art. 14 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 ha previsto per le regioni l'istituzione di un Collegio dei revisori, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente
- L'art. 151 Tuel con riguardo ai rapporti tra Documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione dispone che Gli enti locali presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale
- L'art. 222 Tuel in materia di anticipazione di tesoreria dispone che il tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
- L'art. 240 Tuel sotto la rubrica “Responsabilità dell'organo di revisione” dispone che i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario
- L'art. 7 della l. 5.6.2003, n. 131, che prevede, tra l'altro, la possibilità di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è attuativo: dell'art. 118 Cost. in materia di esercizio delle funzioni amministrative
- L'art. 88 del r.d. n. 2440/1923, che prevede il parere della Corte dei conti sugli schemi di atti normativi del Governo, è: attualmente vigente
- L'assenza di un risultato univoco di amministrazione e l'incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo cosa determinano? Violando l'inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari - che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale - coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto che potrebbe essere impugnata innanzi la Corte costituzionale
- L'assistenza sanitaria è organizzata su base: regionale
- L'assistenza sanitaria spetta a tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali
- L'attività consultiva è esercitata dalla Corte dei conti nelle seguenti materie: contabilità pubblica
- L'attività consultiva è esercitata dalla Corte dei conti: in sede territoriale (Sezioni regionali di controllo) e in sede centrale
- L'attività consultiva è esercitata dalla Corte dei conti: in sede di controllo
- L'attività consultiva è esercitata dalle seguenti articolazioni della Corte dei conti: Sezioni regionali di controllo, Sezione delle autonomie e Sezioni riunite in sede di controllo
- L'attività consultiva della Corte dei conti è attribuita: alle Sezioni regionali di controllo, alle Sezioni riunite in sede di controllo e alla Sezione delle autonomie
- L'attività consultiva della Corte dei conti in sede centrale è esercitata: dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo
- L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo può essere esercitata: in materia di contabilità pubblica
- L'attività della Sezione Enti di referto al Parlamento si svolge attraverso... l'invio delle relazioni annuali riguardanti la gestione finanziaria di ogni singolo ente
- L'attività di parificazione del rendiconto generale delle regioni si svolge: secondo le modalità di cui agli artt. 39, 40 e 41 T.U delle leggi sulla Corte dei conti, riferiti alla parifica del rendiconto generale dello Stato, richiamati dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012 con riferimento alle regioni
- L'attività di parificazione svolta dalla Corte, sia nei confronti del rendiconto dello Stato che delle regioni, ha la finalità di: agevolare l'assemblea legislativa nel controllare che l'attività dell'organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa e che gli indirizzi politici, espressi in termini contabili nel bilancio di previsione, siano poi effettivamente portati ad esecuzione
- L'attività di referto al Parlamento o ai Consigli regionali concernente gli esiti del controllo successivo sulla gestione, è esercitato.. dalle Sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione delle Autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, dalle sezioni regionali di controllo
- L'attività intramuraria riguarda; l'attività libero professionale svolta da medici e veterinari del servizio sanitario nazionale all'interno di strutture sanitarie pubbliche
- L'attività svolta all'estero dalla Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali si svolge: Prevalentemente come funzione di External Auditor di Organizzazioni internazionali il cui bilancio deve essere certificato da una Istituzione superiore di controllo
- L'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione di una partecipazione deve essere inviato: alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'esercizio dei relativi poteri
- L'attribuzione alla Sezione delle autonomie del potere di emanare delibere di orientamento nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012 comporta: che resta salva l'applicazione dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo
- L'attuazione del piano di razionalizzazione periodica è verificata mediante la relazione sui risultati conseguiti da presentare: entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione del piano
- L'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali è sottoposta al monitoraggio... delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- L'autorizzazione alle spese dei gruppi consiliari dei Consigli regionali: deve essere conservata unitamente alla documentazione cantabile
- Le amministrazioni interessate, destinatarie del controllo sulla gestione effettuato, devono comunicare, alla Corte dei conti ed al Parlamento, le misure consequenziali adottate entro sei mesi dal ricevimento della relazione approvata dalla Sezione di controllo
- Le amministrazioni locali in contabilità civilistica, partecipanti a società che presentino un risultato di esercizio negativo: sono tenute ad adeguare il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore
- Le amministrazioni locali in contabilità finanziaria che hanno costituito il fondo perdite società partecipate: possono liberare l'importo accantonato in misura proporzionale alla quota di partecipazione in caso di ripiano della perdita di esercizio o di dismissione della partecipazione
- Le amministrazioni locali in contabilità finanziaria sono tenute ad accantonare nel fondo perdite società partecipate: un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione
- Le amministrazioni locali in contabilità finanziaria, partecipanti a società che presentino un risultato di esercizio negativo: sono tenute a costituire il fondo perdite società partecipate
- Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare le relazioni della Corte dei conti, nel proprio sito istituzionale ? Sì
- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto: attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
- Le amministrazioni pubbliche possono partecipare alle seguenti tipologie di società: le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa
- Le audizioni della Corte dei conti davanti al Parlamento cosiddette obbligatorie riguardano il ciclo di programmazione del bilancio (documento di economia e finanza, nota di variazione e disegno di legge di bilancio)
- Le audizioni della Corte dei conti davanti al Parlamento di regola sono svolte... dal Presidente della Corte dei conti
- Le audizioni della Corte dei conti davanti al Parlamento si svolgono ... davanti alle competenti Commissioni parlamentari
- le Audizioni della Corte dei conti davanti al Parlamento sono previste... dai regolamenti di Camera e Senato
- Le aziende sanitarie ed ospedaliere dispongono di un proprio patrimonio
- Le aziende sanitarie possono, nell'ambito della disciplina regionale chiedere anticipazioni al tesoriere e contrarre mutui nella misura massima predeterminata dalla legge statale
- Le deliberazioni rese dalle Sezioni regionali di controllo che abbiano carattere prescrittivo o interdittivo, sono impugnabili? Sì, davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione
- Le delibere delle Sezioni regionali di controllo relative alla certificazione dei contratti aziendali delle Fondazioni lirico-sinfoniche possono essere impugnate: dinanzi alle Sezioni Riunite in sede giursidizionale della Corte dei conti in speciale composizione
- Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, della l. n. 20/1994, che individuano le categorie di atti sottoposte al controllo preventivo di legittimità, non si applicano: agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria
- Le disposizioni di cui alla legge n. 259 del 1958 non si applicano: alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito
- Le disposizioni di legge che stabiliscono che le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi ai principi di diritto enunciati in sede nomofilattica sono: Sezione delle autonomie: art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, conv. con mod., dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 91/2014; Sezioni riunite in sede di controllo: art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
- Le disposizioni in tema di armonizzazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario (Titolo II del d.lgs. n. 118/2011) costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione
- Le disposizioni normative che attribuiscono alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, l'attività di parificazione del rendiconto dello Stato sono le seguenti: art. 32 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e art. 84 del R.D. 5 ottobre 1862, n. 884, poi trasfusi negli artt. 39; 40 e 41 T.U delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214)
- Le disposizioni normative che attribuiscono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'attività di parificazione dei rendiconti delle regioni sono le seguenti: art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con mod. dalla l. n. 7 dicembre 2012, n. 213
- Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita' come individuate dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
- Le entrate e le spese, accertate ed impegnate, non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili
- Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi
- Le fasi della spesa sono: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; ordinazione e
- Le fasi di gestione delle entrate degli enti locali sono: accertamento, riscossione e versamento
- Le fondi dell'ordinamento contabile delle regioni sono: a livello generale, il Titolo III del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, i principi contabili, generali ed applicati, di cui al titolo I del medesimo decreto a cui si aggiungono, a livello locale, le disposizioni contenute negli Statuti delle singole Regioni e le eventuali leggi regionali di settore
- Le funzioni consultive sono svolte dalle Sezioni regionali di controllo su richiesta: di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane
- Le funzioni consultive sono svolte dalle Sezioni regionali di controllo unitamente: alle funzioni di controllo sugli enti territoriali loro assegnate dalla legge
- Le funzioni di controllo attribuite alla Corte dei conti dagli artt. 7, 8 e 10 d.lgs. n. 123/2011 sono qualificabili come controllo successivo di legittimità
- Le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera spettano alle regioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sono soggette al controllo di cui alla legge n. 259/1958? no
- Le linee guida per la relazione dei collegi sindacali sul bilancio d'esercizio degli enti sanitari sono predisposte: dalla Sezione delle autonomie della Corte di conti
- Le missioni di External Auditor svolte dalla Sezione di Controllo per gli affari Comunitari e Internazionali sono a carico: Dell'Organizzazione internazionale controllata
- Le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali sono verificate: dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- Le partecipazioni societarie detenute dalle regioni sono verificate: dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- Le plusvalenze, le minusvalenze e le donazioni non vincolate all'acquisto di immobilizzazioni registrate dagli enti del SSN vanno iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari
- Le previsioni del bilancio di previsione finanziario delle regioni sono elaborate: sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al d.lgs. n. 118/2011
- Le previsioni del bilancio di previsione finanziario delle regioni sono riferite ad un orizzonte temporale: almeno triennale
- Le quote di contributi vincolati di parte corrente, destinate agli enti del SSN, non utilizzate nel corso dell'esercizio vanno accantonate in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi
- Le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza sanitaria avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle ASL, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti privati accreditati, nel rispetto di accordi contrattuali
- Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione
- Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale
- Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario devono comunque procedere alle operazioni di consolidamento dei conti degli enti sanitari
- Le Regioni che non presentano un disavanzo sanitario strutturale: sono monitorate dalTavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
- Le regioni devono far fronte con risorse proprie all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli fissati dalla normativa statale e agli eventuali disavanzi di gestione dei propri enti del SSR
- Le regioni devono individuare un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata la riconciliazione dei dati economico patrimoniali della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario della regione
- Le Regioni in Piano di rientro che abbiano massimizzato le aliquote IRAP e IRPEF per la copertura del disavanzo sanitario: possono destinare l'eventuale eccedenza del gettito a finalità extra sanitarie
- Le Regioni in Piano di rientro dal disavanzo sanitario strutturale: sono monitorate dalTavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in seduta congiunta con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza
- Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto a adottare il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata e redigere il bilancio sanitario consolidato regionale
- Le regioni ispirano la propria gestione al principio: della programmazione
- Le regioni possono autorizzare programmi di sperimentazione gestionale, che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato
- Le regioni sono destinatarie delle regole di armonizzazione contabile proprie degli enti del servizio sanitario nazionale (Titolo II del d.lgs. n. 118/2011) direttamente
- Le regioni sono destinatarie delle regole di armonizzazione contabile proprie degli enti del servizio sanitario nazionale (Titolo II del d.lgs. n. 118/2011) per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria
- Le regioni, attraverso le aziende sanitarie assicurano i livelli essenziali di assistenza prescritti dalle norme statali
- Le regioni, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate sospendono l'accreditamento istituzionale
- Le regole di contabilizzazione, da parte degli enti del SSN, previste per i contributi in conto capitale da parte delle regioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni
- Le relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali redatte ai sensi dell'art.1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 Sono elaborate annualmente sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti
- Le relazioni del controllo successivo sulla gestione sono approvate: in adunanza collegiale e in contraddittorio con l'amministrazione
- Le relazioni di fine mandato vanno trasmesse alla Sezione regionale della Corte dei conti entro...... 60 giorni prima della data prevista per la scadenza del mandato
- Le richieste di parere in materia di contabilità pubblica: possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie esclusivamente dai soggetti individuati dalla legge
- Le richieste di parere presentate dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali sono indirizzate: alla Sezione delle Autonomie
- Le richieste di parere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali sono sottoposte al vaglio preventivo: del Presidente della Corte dei conti
- Le richieste di parere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali sono trasmesse dal Presidente della Corte: alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo
- Le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard: sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale
- Le risorse per il finanziamento sanitario corrente trasferite dallo Stato alla Regione: sono immediatamente e integralmente accertate e impegnate per il servizio sanitario regionale
- Le risorse per la sanità trasferite dallo Stato alla Regione: sono integralmente trasferite per cassa agli enti sanitari regionali entro il 31 marzo dell'esercizio successivo
- Le risultanze del controllo successivo di regolarità negli enti locali vanno trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e al consiglio comunale
- Le Sezioni regionali della Corte dei conti esercitano il controllo preventivo di legittimità: sugli atti delle amministrazioni dello stato che hanno sede nel territorio regionale di riferimento delle singole Sezioni
- Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano il funzionamento dei controlli interni di ciascun ente locale con cadenza annuale
- Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano il funzionamento dei controlli interni di ciascun ente locale con cadenza annuale nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni
- Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
- Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, verificano il funzionamento dei controlli interni degli enti locali attraverso un referto a cura del legale rappresentante, che si avvale del direttore generale, o, in mancanza, del segretario comunale
- Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, verificano il funzionamento dei controlli interni degli enti locali attraverso un referto redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti avente ad oggetto i controlli effettuati nell'anno
- Le sezioni regionali della Corte dei conti, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti attraverso un referto annuale
- Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano l'attività consultiva nei confronti delle seguenti amministrazioni pubbliche: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni
- Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare che i rendiconti delle regioni tengano conto anche: dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale
- Le Sezioni regionali di controllo effettuano il controllo preventivo di legittimità su tutti atti indicati nell'art. 3 della Legge n.20 del 1994, adottati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella Regione
- Le Sezioni regionali di controllo effettuano il controllo preventivo di legittimità ... sugli atti indicati nell'art. 3 della Legge n.20 del 1994, adottati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella Regione
- Le Sezioni regionali di controllo ricevono le relazioni di fine mandato...... dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province
- Le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi alle seguenti tipologie di pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo e delle Sezione delle autonomie della Corte dei conti: alle pronunce di orientamento generale emanate per:
1) prevenire e/o dirimere i contrasti interpretativi che potrebbero palesarsi o che sono già sorti, rilevanti per l'attività di controllo e consultiva;
2) risolvere questioni di massima di particolare rilevanza o di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica
1) prevenire e/o dirimere i contrasti interpretativi che potrebbero palesarsi o che sono già sorti, rilevanti per l'attività di controllo e consultiva;
2) risolvere questioni di massima di particolare rilevanza o di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica
- Le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi alle seguenti tipologie di pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo e delle Sezione delle autonomie della Corte dei conti: alle pronunce di orientamento generale emanate per: 1) prevenire e/o dirimere i contrasti interpretativi che potrebbero palesarsi o che sono già sorti, rilevanti per l'attività di controllo e consultiva; 2) risolvere questioni di massima di particolare rilevanza o di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica
- Le Sezioni regionali di controllo verificano l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno relativamente alle Province ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Le Sezioni regionali di controllo, dopo l'emanazione di una deliberazione della Sezione delle autonomie o delle Sezioni riunite in sede di controllo in sede consultiva: si conformano alla pronuncia di orientamento generale
- Le Sezioni riunite esprimono il proprio parere nei casi di provvedimenti legislativi che comportino: il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato ovvero alla Corte dei conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti consessi in sede consultiva, di controllo o giurisdizionale
- Le Sezioni Riunite in sede di controllo, dopo avere definito annualmente il quadro programmatico anche pluriennale delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, programmano le indagini relative a più sezioni entro il 15 novembre di ciascun anno
- Le Sezioni riunite in speciale composizione, competenti a decidere in unico grado sui ricorsi avverso le delibere delle Sezioni regionali in sede di controllo sono composte... dal Presidente e da sei magistrati, tre componenti le Sezioni riunite in sede giurisdizionale e tre appartenenti alle Sezioni riunite in sede di controllo
- Le società “in house” possono svolgere le seguenti attività: produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti partecipanti, servizi di committenza
- Le società a controllo pubblico garantiscono il rispetto degli obiettivi posti dalle amministrazioni pubbliche socie: con propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello
- Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati: a seguito di deliberazione, soggetta ad obbligo di motivazione analitica, adottata dall'organo competente a deliberare la costituzione di nuove società
- Le società per azioni possono essere soggette al controllo della Sezione Enti? sì
- Le somme per il trattamento economico tabellare dei dipendenti comunali: sono automaticamente impegnate con l'approvazione del bilancio di previsione
- Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto
- Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza di importo superiore agli euro 5.000 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione se conferiti da tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati
- Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sostenute dalle pubbliche amministrazioni, se di importo superiore agli euro 5.000 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione
- Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali
- Le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie sono tenute al monitoraggio, alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario (risk management): sulla base delle disposizioni dettate dalla Regione
- Le strutture sanitarie private accreditate: non sono assoggettate al controllo diretto delle Sezioni regionali di controllo
- Le università devono trasmettere per i dovuti controlli alla Corte dei conti i consuntivi annuali: non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono
- Le università devono trasmettere per i dovuti controlli alla Corte dei conti: i consuntivi annuali
- Le verifiche della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali sono effettuate: dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tenute ad accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni detenute
- Le verifiche della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie detenute dalle regioni sono effettuate: dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tenute a verificare che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni detenute
- Le voci del piano dei conti degli enti compresi nel perimetro sanitario: devono essere univocamente riconducibili ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE
- L'elencazione dei soggetti legittimati all'attivazione della funzione consultiva della Corte contenuta nell'art. 7 co. 8, L. n. 131/2003: è tassativa e quindi i pareri possono essere richiestiesclusivamente dai soggetti indicati dalla norma
- L'elenco degli enti sottoposti alla disciplina della legge n. 259/1958 deve essere allegato: al rendiconto generale dello Stato
- L'Ente locale è tenuto ad adottare i provvedimenti chiesti dalle Sezioni regionali di controllo in esito al controllo di legalità finanziaria sui bilanci e sui rendiconti ... entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia della Sezione
- L'ente locale che nel 2019 sostiene spese per somma urgenza, pur avendo la disponibilità in bilancio per la loro copertura, deve comunque procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio? sì sempre
- L'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione è effettuato dalla Sezione regionale di controllo in adunanza collegiale
- l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali da parte della Sezione regionale di controllo inizia... con la trasmissione della relazione finale della Commissione ministeriale di cui all'articolo 155 del TUEL
- L'esercizio del contraddittorio nell'attività di controllo sulla gestione costituisce applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità ed informazione
- L'esercizio di attività sanitarie, di attività sanitarie per conto e di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio di autorizzazioni, accreditamento istituzionale, stipulazione di accordi contrattuali
- L'esito del controllo ex artt. 2 e 12 della legge n. 259/1958 consiste: nel referto prodotto annualmente al Parlamento su ciascun ente
- L'esito del controllo successivo sulla gestione è costituito da: l'auto-correzione dell'amministrazione
- L'esito del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato si compendia in una Relazione inviata al Parlamento
- L'eventuale risultato positivo di esercizio di un ente del SSN va portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti
- L'eventuale risultato positivo di esercizio di un ente del SSN, se eccedente rispetto alle perdite accumulate, dal medesimo ente, negli esercizi precedenti va accantonato a riserva o reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale
- L'invio dei dati di Conto Economico e di Stato Patrimoniale degli enti sanitari pubblici al Nuovo Sistema Informativo Sanitario: è obbligatorio
- L'invio della relazione sul bilancio d'esercizio da parte dei collegi sindacali degli enti sanitari: è obbligatorio
- Lo scopo della perimetrazione, nel bilancio regionale, delle entrate e delle spese destinate al servizio sanitario regionale è quella di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale da parte dello Stato, nonché la verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni
- Lo stato dei rischi aziendali ai fini della redazione dei bilanci d'esercizio di un ente del SSN va valutato, oltre che dal singolo ente del SSN (e dal suo collegio sindacale), anche dalla regione
- Lo stato patrimoniale rappresenta: la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio
- L'obiettivo del controllo sulla gestione, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 20/1994, è anche accertare che ogni spesa, effettuata nel rispetto di leggi, regolamenti e della normativa dell'Unione europea, abbia conseguito il miglior risultato, tenuto conto anche dei profili di efficienza, efficacia ed economicità
- L'oggetto del giudizio di parificazione del rendiconto della regione è: la proposta di rendiconto regionale approvato dalla Giunta
- L'oggetto del ricorso avverso la decisione di parifica è: la delibera di parifica nella sua completezza ed unitarietà (Decisione e Relazione)
- L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti medici comporta l'attribuzione dell'indennità di esclusività, come quantificata dal CCNL di comparto
- L'ordinamento contabile delle regioni, stante l'abrogazione del d.lgs. 76/2000, è attualmente disciplinato: dal Titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni) del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, oltre che dai principi contabili, generali ed applicati, di cui al titolo I del medesimo decreto
- L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del TUEL e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito: di norma, da un amministratore unico
- l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- L'organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo rischi contenzioso? si
- L'organo di revisione contabile degli enti locali dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera
- L'originale della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, è: conservata a norma di legge
- L'Ufficio della Corte dei conti competente per il controllo successivo di legittimità è la Sezione centrale del controllo di legittimità e le Sezioni regionali di controllo nell'esercizio delle funzioni del controllo di legittimità
- L'Ufficio della Corte dei conti investito del controllo successivo di legittimità procede come segue: se il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato sono concordi nel non ravvisare vizi di legittimità ammettono al visto l'atto, altrimenti il Consigliere delegato deferisce la decisione alla Sezione
- L'utilizzo di entrate vincolate da parte dell'ente locale presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, TUEL e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile