Elenco in ordine alfabetico delle domande di Funzioni di controllo
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- A chi vengono comunicati i programmi annuali di controllo ? al Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica
- A conclusione del giudizio di parifica (Stato/Regione) quali sono le possibili decisioni del Collegio? Parifica del rendiconto generale della Regione; Parifica parziale del rendiconto generale della regione; sospensione del giudizio per sollevare questione di legittimità costituzionale
- A fini del sollevamento della questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parifica la legittimazione della Corte può estendersi a parametri diversi da quelli strettamente attinenti al precetto costituzionale della previa copertura finanziaria (estensione della regola della c.d ridondanza)? Si, la possibilità di sollevare le q.l.c. riguarda ormai tutte le disposizioni che possono produrre effetti, anche indiretti, sulla spesa pubblica e oltre alle violazioni dell'art. 81 Cost., possono essere evocati altri parametri costituzionali nel caso in cui la loro lesione incida sull'attività svolta in sede di parifica (casi in cui l'intervento del legislatore regionale determina una illegittima espansione della capacità di spesa dell'ente violando le norme costituzionali e causando l'alterazione degli equilibri finanziari)
- A mente del disposto di cui all'art. 152 Tuel il regolamento di contabilità di un ente locale Stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del testo unico e delle altre leggi vigenti
- A mente del disposto di cui all'art. 179 Tuel è consentito l'accertamento attuale di entrate future? No, è sempre vietato
- A mente del disposto di cui all'art. 183 Tuel i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- A quale organo della Corte dei conti deve essere inviato il contratto aziendale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche per la certificazione? alla competente Sezione regionale di controllo
- A quale sezione di controllo il presidente della regione trasmette la relazione annuale sul sistema dei controlli interni? alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio
- A quale tipo di controllo si ricollega la Relazione annessa alla decisione di parificazione? Al controllo-referto
- A seguito della riformulazione ed integrazione degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione da parte della legge costituzionale n. 1/2012, l'azione amministrativa deve informarsi a: Principio di legalità, principio di imparzialità, principio di equilibrio di bilancio, principio di sostenibilità dell'indebitamento e principio di buon andamento
- Ai fini del consolidamento a livello regionale dei conti degli enti sanitari non sono contemplati: gli istituti zooprofilattici
- Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso,
- Ai fini del giudizio di parificazione, nella propria attività di analisi la Sezione regionale di controllo deve soffermarsi in particolare: sull'intero ciclo della programmazione finanziaria annuale, e quindi, non solo alla legge di bilancio, ma anche all'eventuale legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, alle leggi e ai provvedimenti di variazione nonché sulla riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria, essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio
- Ai fini della determinazione del finanziamento delle singole strutture sanitarie le funzioni assistenziali (c.d. prestazioni non tariffate) sono remunerate in base ai costi standard di produzione; le attività (c.d. prestazioni tariffate) in base a tariffe predefinite per prestazione
- Ai fini della redazione del bilancio consolidato, il perimetro di consolidamento: è più ristretto del Gruppo amministrazione pubblica
- Ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'ente individua i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento: nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica
- Ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'ente individua il Gruppo amministrazione pubblica, comprendente: tutti i soggetti controllati/partecipati dall'Ente stesso
- Ai fini della redazione del bilancio sanitario consolidato: sono esclusi soggetti eventualmente partecipati dagli enti compresi nell'area di consolidamento ex art. 19 d.lgs. 118/2011
- Ai fini della rilevazione SIOPE le Regioni: sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria
- Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere devono sussistere i seguenti requisiti: concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva attiva (ossia legittimazione dell'organo richiedente) e di ammissibilità oggettiva (ossia: attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa)
- Ai fini dell'implementazione del sistema di controllo interno sulle società partecipate, l'ente locale di popolazione superiore ai 15.000 abitanti deve organizzare un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società e la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società
- Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano: le disposizioni del codice civile, fatte salve le norme del TUSP
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 Tuel e dell'art. 5 del d.m. Interno n. 23/2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti dalla Prefettura mediante estrazione a sorte dall'elenco istituito presso il Ministero dell'interno e nominati con delibera del consiglio dell'ente
- Ai sensi del d. lgs. n. 279 del 1997, art.10, le componenti del sistema pubblico di contabilità economica sono: il piano dei conti; i centri di costo; i servizi erogati
- Ai sensi del D.lgs. 118/2011, il principio di congruità: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
- Ai sensi del nuovo art. 147-quater del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controlli: Sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale
- Ai sensi del principio generale n. 16 “Principio della competenza finanziaria” di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il principio della competenza finanziaria costituisce: il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, dopo la trasmissione dell'atto o del decreto che il consigliere delegato al controllo ritenga non doversi ammettere al visto o alla registrazione, il Presidente della Corte, udito il consigliere: promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione di controllo la pronunzia sul visto e sulla registrazione degli atti o decreti: ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione è trasmessa: al ministro cui spetta e, ove questi lo ritenga necessario, è presa in esame dal Consiglio dei ministri
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, ove, a seguito della ricusazione del visto, il Consiglio dei ministri decide che l'atto o il decreto debba aver corso, la Corte delibera a sezioni riunite e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto: ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, qualora il consigliere delegato al controllo ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, la Sezione di controllo chiamata ad adottare una pronunzia motivata è costituita: dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22 del r.d. n. 1214/1934
- Ai sensi del r.d. n. 1214/1934, qualora il consigliere delegato al controllo, sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione: lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento
- Ai sensi della l. n. 20/1994, decorsi 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio di controllo: non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo
- Ai sensi della l. n. 20/1994, decorso il termine per la pronuncia della sezione a seguito di rimessione da parte dell'ufficio di controllo, i provvedimenti: divengono esecutivi
- Ai sensi della l. n. 20/1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione nel termine di: 30 giorni dal ricevimento
- Ai sensi della l. n. 20/1994, il termine entro cui il provvedimento sottoposto a controllo acquista efficacia è interrotto: se l'ufficio di controllo richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
- Ai sensi della l. n. 20/1994, la sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge: entro 30 giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria
- Ai sensi della l. n. 340/2000, gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi 60 giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine: abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 Cost., delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione
- Ai sensi della l. n. 340/2000, il procedimento di registrazione con riserva previsto dall'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12.7.1934, n. 1214) può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento: ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo
- Ai sensi della l. n. 340/2000, il termine entro cui gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità divengono esecutivi è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a: 30 giorni
- Ai sensi della l. n. 340/2000, la Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento di controllo preventivo di legittimità: nelle 24 ore successive alla fine dell'adunanza
- Ai sensi della l. n. 340/2000, l'atto, che il Consiglio dei ministri ha risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti: non abbiano deliberato entro 30 giorni dalla richiesta
- Ai sensi della l. n. 340/2000, le deliberazioni della Sezione relative al controllo preventivo di legittimità sono pubblicate: entro 30 giorni dalla data dell'adunanza
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 del d.l. 174/2012 i controlli sugli enti sanitari si svolgono con le modalità previste dai commi 166 e 167 della medesima disposizione per gli enti locali. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal comma 166 la Corte dei conti trasmette specifica segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge 266/2005 i controlli sugli enti del servizio sanitario nazionale sono svolti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge 266/2005 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgono i controlli sugli enti del servizio sanitario nazionale sulla base della relazione predisposta dal Collegio sindacale ed inviata alla Sezione secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 166 e 167 della medesima disposizione
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 i controlli sugli enti del servizio sanitario nazionale si svolgono con le modalità e le procedure previste dai commi 166 e 167 della medesima legge
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 laddove le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dei controlli sugli enti del servizio sanitario nazionale, rilevino il mancato rispetto degli obblighi previsti dal comma 166 della medesima disposizione trasmettono specifica segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 le modalità e le procedure previste dai commi 166 e 167 della medesima legge si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale. A detti fini la Sezione delle Autonomie approva linee guida per la relazione del collegio sindacale dell'ente sanitario
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 le Sezioni regioni di controllo svolgono le verifiche sugli enti del servizio sanitario nazionale sulla base della relazione redatta dal Collegio sindacale alla stregua del questionario adottato dalla Sezione delle Autonomie. Ciò posto, nell'ambito dei poteri istruttori non sono, comunque, preclusi ulteriori approfondimenti per il compiuto esercizio della funzione di controllo
- Ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/2005 le Sezioni regioni di controllo svolgono le verifiche sugli enti del servizio sanitario nazionale sulla base della relazione redatta dal Collegio sindacale alla stregua del questionario adottato dalla Sezione delle Autonomie. Per completezza è, altresì, richiesta l'allegazione: della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del parere del collegio sindacale sul bilancio di esercizio
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 i bilanci preventivi delle regioni sono trasmessi, con i relativi allegati, alle competenti Sezioni regionali di controllo dai Presidenti delle regioni con propria relazione
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 i presidenti delle regioni, in vista dei prescritti, controlli trasmettono, con propria relazione, i bilanci preventivi delle regioni con i relativi allegati, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 i presidenti delle regioni, in vista dei prescritti, controlli trasmettono, con propria relazione, i rendiconti delle regioni con i relativi allegati, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 i rendiconti delle regioni sono trasmessi, con i relativi allegati, alle competenti Sezioni regionali di controllo dai Presidenti delle regioni con propria relazione
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi delle regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 174/2012 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i rendiconti delle regioni con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.l. 174/2012 le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano che i rendiconti delle regioni tengano conto delle partecipazioni in società controllate ed alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali della regione nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario
- Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del d.l. 174/2012 alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti, tra l'altro, formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione
- Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del d.l. 174/2012 il rendiconto generale della regione è parificato ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico adottato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 dalla sezione regionale di controllo
- Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del d.l. 174/2012 il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico adottato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
- Ai sensi dell'art. 1 comma 5 del d.l. 174/2012 la decisione di parifica e l'annessa relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale ed al consiglio regionale
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio adottati dalle amministrazioni regionali a seguito dell'accertamento da parte delle sezioni regionali di squilibri economico-finanziari sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio adottati dalle amministrazioni regionali a seguito dell'accertamento da parte delle sezioni regionali della mancata copertura delle spese sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio adottati dalle amministrazioni regionali a seguito dell'accertamento da parte delle sezioni regionali della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio adottati dalle amministrazioni regionali a seguito dell'accertamento da parte delle sezioni regionali del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 l'accertamento da parte delle sezioni regionali del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica comporta per le amministrazioni regionali l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 l'accertamento da parte delle sezioni regionali della mancata copertura di spese comporta per le amministrazioni regionali l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 l'accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria comporta per le amministrazioni regionali l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio
- Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.l. 174/2012 l'accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di squilibri economico-finanziari comporta per le amministrazioni regionali l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio
- Ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d.l. 174/2012 le relazioni redatte dalle sezioni regionali della Corte dei conti all'esito delle verifiche svolte sui bilanci di previsione e sui rendiconti delle regioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza
- Ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 7 d.l. 174, con riferimento al controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, è previsto che in caso di accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tra l'altro, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria sussiste: l'obbligo di adottare idonei provvedimenti correttivi entro sessanta giorni
- Ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 7 d.l. 174, con riferimento al controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, in caso di specifica pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo e di mancata adozione di idonei provvedimenti correttivi entro il termine di sessanta giorni: può essere preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura ovvero l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
- Ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 7 d.l. 174, con riferimento al controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, in caso di specifica pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo, qualora le successive verifiche sui provvedimenti correttivi adottati diano esito negativo: può essere preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura ovvero l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria
- Ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 7 d.l. 174, con riferimento al controllo sugli enti del servizio sanitario nazionale, prevede che in caso di accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, tra l'altro, di mancata copertura di spese sussiste l'obbligo di adottare idonei provvedimenti correttivi entro sessanta giorni
- Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 gli organi degli enti locali di revisione economico- finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo
- Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), il singolo atto di incarico di studio e consulenza: di importo superiore ai 5000 euro deve essere trasmesso alla Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione
- Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili
- Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 nel bilancio di previsione le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale
- Ai sensi dell'art. 100 Cost., il controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti è di tipo: preventivo
- Ai sensi dell'art. 100 Cost., la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità: sugli atti del Governo
- Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 259/1958, il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali lo Stato contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato: da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione
- Ai sensi dell'art. 14 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco i cui iscritti devono possedere specifici requisiti
- Ai sensi dell'art. 14 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella FASE SUCCESSIVA, sotto la direzione di quale organo è assicurato? Segretario Generale
- Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del DL n. 174 del 2012, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione di quale organo dell'ente? Il segretario comunale
- Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, negli enti locali il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase successiva, sotto la direzione di quale organo dell'ente? Il segretario comunale
- Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, negli enti locali il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella sua fase preventiva, viene assicurato: Mediante il preventivo rilascio di pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte di ogni responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario
- Ai sensi dell'art. 148 bis Tuel le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto Delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente
- Ai sensi dell'art. 148 bis TUEL Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi di tutti gli enti locali
- Ai sensi dell'art. 163 del Tuel il bilancio di previsione dell'ente è approvato? Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce
- Ai sensi dell'art. 165, comma 6 lett. d) il bilancio di previsione dell'ente locale, tra l'altro, indica l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui
- Ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, il Presidente della Corte dei conti può disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale: per garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale
- Ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, il Presidente della Corte dei conti può disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale: sulle questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza
- Ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, le Sezioni regionali di controllo: sono tenute a conformarsialle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite
- Ai sensi dell'art. 179 Tuel negli enti locali l'accertamento è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili relative all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
- Ai sensi dell'art. 187 Tuel il risultato di amministrazione negli enti locali è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati
- Ai sensi dell'art. 187 Tuel la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 Tuel, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate 1) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 2) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari
- Ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del TUEL l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere utilizzato nel caso in cui l'ente per indisponibilità di cassa si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate vincolate) e 222 (utilizzo anticipazioni di tesoreria) dello stesso decreto? No, non può essere utilizzato fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 sempre del TUEL
- Ai sensi dell'art. 189 Tuel il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,
- Ai sensi dell'art. 195 Tuel gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222
- Ai sensi dell'art. 195 Tuel il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti
- Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259/1958, devono essere considerate contribuzioni ordinarie: i contributi che una P.A. abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, ovvero le imposte che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati a imporre o che siano comunque ad essi devoluti
- Ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/02, gli enti locali trasmettono le delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio: Alla Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio
- Ai sensi dell'art. 234 comma 3 Tuel la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane
- Ai sensi dell'art. 234, comma 1, Tuel, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle province e nelle città metropolitane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri
- Ai sensi dell'art. 235 comma 3 Tuel l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali cessa dall'incarico, tra l'altro, per scadenza del mandato
- Ai sensi dell'art. 235 comma 3 Tuel l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali cessa dall'incarico, tra l'altro, per dimissioni volontarie
- Ai sensi dell'art. 235 comma 3 Tuel l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali cessa dall'incarico, tra l'altro, per impossibilità derivante a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente
- Ai sensi dell'art. 235, comma 1, Tuel l'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, Tuel
- Ai sensi dell'art. 235, comma 2, Tuel l'organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d)
- Ai sensi dell'art. 235, comma 2, Tuel l'organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d)
- Ai sensi dell'art. 235, comma 2, Tuel l'organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d)
- Ai sensi dell'art. 235, comma 2, Tuel l'organo di revisione economica-finanziaria degli enti locali è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lett. d)
- Ai sensi dell'art. 237 comma 1 Tuel il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1 bis, Tuel i pareri resi dall'organo di revisione economico- finanziaria ai sensi del comma 1 della medesima disposizione sono obbligatori
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1 bis, Tuel i pareri resi dall'organo di revisione economico- finanziaria ai sensi del comma 1 della medesima disposizione sono obbligatori e l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione
- Ai sensi dell'art. 239, comma 1, Tuel l'organo di revisione svolge, tra l'altro, la seguente funzione attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
- Ai sensi dell'art. 239, comma 2 Tuel al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione
- Ai sensi dell'art. 239, comma 2 Tuel al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, l'organo di revisione, tra l'altro, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente
- Ai sensi dell'art. 239, comma 2 Tuel al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, l'organo di revisione, tra l'altro, può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione ed alle altre assemblee dell'organo consiliare
- Ai sensi dell'art. 239, comma 2 Tuel al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, l'organo di revisione, tra l'altro, può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo
- Ai sensi dell'art. 242 comma 1 Tuel, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari
- Ai sensi dell'art. 242 comma 2 Tuel, i parametri obiettivo rilevanti ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà struttura sono fissati con decreto del Ministro dell'Interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 1 Tuel, ricorrendo i presupposti di legge, possono dar corso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale i comuni e le province
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 2 Tuel, la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ed al Ministero dell'Interno entro 5 giorni dalla data di esecutività
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 2 Tuel, la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, entro 5 giorni dalla data di esecutività, è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ed al Ministero dell'Interno
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 3 Tuel, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 Tuel, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 5 bis Tuel la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 5 Tuel, il Consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni compreso quello in corso
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 5 Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è deliberato dal Consiglio dell'ente locale
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 5 Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è deliberato dal Consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 Tuel, l'ente ai fini della predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 Tuel
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 Tuel, l'ente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio ricompresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 7 Tuel, l'ente per il finanziamento dei debiti fuori bilancio ricompresi nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. a) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente, tra l'altro, può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni di legge
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. b) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente, tra l'altro, è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. c) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente, tra l'altro, è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. d) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente, tra l'altro, è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. e) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente locale, tra l'altro, è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. e) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente locale, tra l'altro, è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
- Ai sensi dell'art. 243 bis comma 8 lett. g) Tuel, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente locale, tra l'altro, può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, Tuel
- Ai sensi dell'art. 243 bis TUEL Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, che ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, il piano di riequilibrio finanziario è trasmesso a cura dell'ente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel entro 10 giorni dalla data della delibera di adozione
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, il piano di riequilibrio finanziario è trasmesso a cura dell'ente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 Tuel che svolge la necessaria istruttoria entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, il piano di riequilibrio finanziario entro dieci giorni dalla data della delibera di adozione è trasmesso a cura dell'ente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel all'esito della istruttoria redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel svolge la necessaria istruttoria sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 1 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel, ricevuto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, svolge la necessaria istruttoria sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 2 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel in fase istruttoria può formulare rilievi o richieste istruttorie
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 2 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel in fase istruttoria può formulare rilievi o richieste istruttorie cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 2 Tuel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 Tuel, nel corso della istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, può formulare rilievi o richieste istruttorie cui l'ente entro trenta giorni è tenuto a fornire risposta alla medesima Commissione
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 Tuel, in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione. A detti fini, a mente del successivo comma 6, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 Tuel, in caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione. A detti fini, a mente del successivo comma 6, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi al Ministero dell'Interno ed alla competente Sezione regionale della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 Tuel, la Sezione regionale della Corte dei conti, ricevuta dalla Commissione di cui all'art. 155 Tuel, la relazione finale sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di 30 giorni delibera sulla approvazione o sul diniego valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 4 Tuel, la delibera della competente Sezione regionale di controllo di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'Interno
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, fino alla scadenza del termine per impugnare la delibera con la quale la Sezione regionale di controllo ha adottato la decisione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, la delibera della competente Sezione regionale di controllo di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale può essere impugnata innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, la delibera della competente Sezione regionale di controllo di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale può essere impugnata innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione entro 30 giorni
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, le Sezioni riunite in speciale composizione si pronunciano sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter Tuel entro 30 giorni
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, le Sezioni riunite in speciale composizione si pronunciano sul ricorso avente ad oggetto la delibera della competente Sezione regionale di controllo di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro 30 giorni
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, nel caso di presentazione del ricorso avverso la delibera con la quale la Sezione regionale di controllo ha adottato la decisione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese sino alla decisione del ricorso
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 5 Tuel, nel caso di presentazione del ricorso avverso la delibera con la quale la Sezione regionale di controllo ha adottato la decisione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese sino alla decisione del ricorso
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 6 Tuel, ultimata la durata del piano, l'organo di revisione economico-finanziaria trasmette una relazione sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 bis Tuel la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottata dall'ente a seguito del constatato raggiungimento di intermedi superiori a quelli previsti deve essere presentata direttamente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che provvede ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 Tuel
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 bis Tuel la proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottata dall'ente a seguito del constatato raggiungimento di intermedi superiori a quelli previsti è corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 bis Tuel, qualora durante la fase di attuazione del piano di riequilibrio dovesse emergere un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il diniego della approvazione del piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il diniego dell'approvazione del piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il diniego dell'approvazione del piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 quater comma 7 Tuel, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione di dissesto
- Ai sensi dell'art. 243 Tuel, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale
- Ai sensi dell'art. 243 Tuel, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
- Ai sensi dell'art. 244 Tuel l'ente versa in stato di dissesto finanziario, tra l'altro, se non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
- Ai sensi dell'art. 244 Tuel l'ente versa in stato di dissesto finanziario, tra l'altro, se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 Tuel
- Ai sensi dell'art. 246 comma 1 Tuel la deliberazione di dissesto è adottata dal Consiglio dell'ente locale
- Ai sensi dell'art. 246 comma 1 Tuel la deliberazione di dissesto non è revocabile
- Ai sensi dell'art. 246 comma 1 Tuel la deliberazione di dissesto è trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio unitamente alla relazione dell'organo di revisione
- Ai sensi dell'art. 247 del Tuel entro quale termine deve essere approvato il rendiconto? Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
- Ai sensi dell'art. 248 comma 5 bis Tuel qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, i componenti riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte, in funzione della gravità accertata non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali nonché degli enti e degli organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni
- Ai sensi dell'art. 248 comma 5 bis Tuel, dichiarato il dissesto, ai componenti del collegio dei revisori riconosciuti responsabili di gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione economico finanziaria, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pari ad un minimo di 5 volte e fino ad un massimo di 20 volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione
- Ai sensi dell'art. 248 comma 5 Tuel gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di 10 anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati
- Ai sensi dell'art. 248 comma 5 Tuel i sindaci ed i presidenti di provincia, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, non sono candidabili, tra l'altro, alle cariche di sindaco e di presidente di provincia, per un periodo di 10 anni
- Ai sensi dell'art. 248 comma 5 Tuel le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori nonché ai sindaci ed ai presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario, una sanzione pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione
- Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di esercizio degli enti sanitari è composto e corredato dei seguenti documenti conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione del Direttore generale
- Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di esercizio degli enti sanitari è adottato dal direttore generale con proprio provvedimento entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è corredato della relazione del Collegio sindacale
- Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 118/2011 il bilancio di esercizio degli enti sanitari è adottato dal direttore generale con proprio provvedimento entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è corredato della relazione del Collegio sindacale
- Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 149/2011 la relazione di fine mandato del sindaco e del presidente della provincia deve riportare, tra l'altro: Eventuali rilievi della Corte dei conti
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del d.lgs. 149/2011 (c.d. Premi e sanzioni), il decreto di scioglimento del consiglio disposto per le inadempienze dell'ente nell'adottare le misure correttive ovvero a dichiarare il dissesto, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno 12 mesi fino ad un massimo di 15 mesi
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2011 (c.d. Premi e sanzioni), decorso infruttuosamente il termine assegnato dal Prefetto per la deliberazione del dissesto, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2011 (c.d. Premi e sanzioni), decorso infruttuosamente il termine assegnato per la deliberazione del dissesto, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2011 (c.d. Premi e sanzioni), qualora dalle pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, emergano, tra l'altro, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e l'ente locale non abbia adottato nel termine assegnato le misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2011 (c.d. Premi e sanzioni), qualora la competente Sezione regionale di controllo, pur dopo la trasmissione degli atti al Prefetto, accerti il perdurante inadempimento dell'ente nell'adozione delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 Tuel, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto
- Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento: al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza
- Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, le Sezioni regionali di controllo: sono tenute a conformarsi alle delibere di orientamento emanate dalla Sezione delle Autonomie
- Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), il pubblico ministero dispone l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa: si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi
- Ai sensi dell'art. 7 della legge 131/2003 le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: Da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale
- Ai sensi dell'art. 8 L. n. 259/1958, in quali evenienze la Corte dei conti può formulare rilievi specifici su singole questioni? se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno
- Ai sensi dell'art. 8 L. n. 259/1958, quando è possibile per la Corte dei conti formulare rilievi specifici su singole questioni? in qualsiasi momento
- Ai sensi dell'art. 88 del r.d. n. 2440/1923, la Corte dei conti rende il proprio parere in tema di modifica: delle norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato
- Ai sensi dell'articolo 7 della legge 131/2003 le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione: Il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. d) del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti l'attività di referto al Parlamento su analisi di finanza con riferimento a specifici temi intersettoriali è attribuita... alle Sezioni riunite in sede di controllo
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 131/2003 la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica: Il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 7 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, chi esercita il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione? Le Sezioni regionali di controllo
- Al di fuori dei programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalle singole regioni è fatto divieto alle aziende del SSN di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute
- Al fine del conferimento degli incarichi, le pubbliche amministrazioni: disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione
- Al fine del rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 119 cost., gli enti locali possono indebitarsi: Per spese di investimento
- Al fine di perimetrare le entrate destinate al servizio sanitario, le regioni devono adottare un'articolazione in capitoli tale da garantire separata evidenza delle seguenti grandezze finanziamento sanitario statale ordinario corrente; finanziamento sanitario regionale aggiuntivo corrente; finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; finanziamento per investimenti in ambito sanitario
- Al fine di perimetrare le spese destinate al servizio sanitario, le regioni devono adottare un'articolazione in capitoli tale da garantire separata evidenza delle seguenti grandezze spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA; spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; spesa per investimenti in ambito sanitario
- Al rendiconto delle spese dei gruppi consiliari dei Consigli regionali: deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso
- Alla luce del principio di unità come previsto dall'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate
- All'adunanza delle Sezioni riunite che approva la relazione sul costo del lavoro pubblico.... non è prevista alcuna partecipazione in contraddittorio degli enti interessati
- Alle regioni si applica la disciplina dell'armonizzazione contabile? Si, in conformità agli artt. art. 3 e 36 del d.lgs. n. 118/2011
- Attualmente, presso quali enti il controllo di cui alla legge n. 259/1958 viene esercitato da un magistrato in posizione di fuori ruolo? INPS e INAIL
- Avuto riguardo al bilancio di previsione degli enti locali, le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro comportano limiti alla gestione? No
- Avuto riguardo al dato normativo di riferimento (art. 1, comma 5, d.l n. 174/2012 che richiama gli artt. 39-40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti), quali sono i limiti della decisione di parifica? la decisione di parifica deve riguardare solo il rendiconto che ne costituisce l'oggetto proprio in quanto si tratta di una attività di “accertamento in senso proprio”, avente ad oggetto la corrispondenza tra le risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili, da cui scaturiscono effetti di “certezza” giuridica, con carattere vincolante per quanto riguarda l'oggetto dell'accertamento. Tuttavia, nella prassi consolidata con la stessa decisione si approva anche la relazione allegata, nella quale sono motivatamente espresse le misure, le correzioni e le riforme proposte dalla Sezione
- Avverso la pronuncia della Sezione regionale di controllo relativa a rendiconto delle spese dei Gruppi consiliari... è ammesso ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione