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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Parte 1

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Fatta eccezione per l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 188/2008, per i rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli:   è vietato lo smaltimento in discarica o medianteincenerimento
Fatte salve le premesse contenute nella norma, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 193, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, l'obbligo del formulario di identificazione dei rifiuti non si applica al trasporto di rifiuti urbani presso i centri di raccolta.   vero, quando il trasporto è effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 205 del d.lgs. n. 152/2006, la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale è prevista:   dai piani regionali di gestione dei rifiuti