Elenco in ordine alfabetico delle domande di Politica del lavoro e contratti
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- Da quando decorre l'indennità di mobilità? L'indennità di mobilità è corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del R.D.L. n. 1827/1935, nel caso in cui la domanda sia presentata entro tale termine; nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente, l'indennità deve essere corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quella della presentazione stessa, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del R.D.L. n. 1827/1935. Per la decorrenza dell'indennità di mobilità non deve essere presa in esame la data di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego
- Durante il periodo di prova è possibile recedere dal contratto di lavoro? Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità