Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tec - Tecnica professionale 'Q'
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- Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale: sono sempre considerate come facenti parte della costa
- Ai fini della salvaguardia della sicurezza in mare la Convenzione di Montego Bay prevede che lo Stato di bandiera si assicuri che ogni nave battente la sua bandiera abbia a bordo: un equipaggio adeguato nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave
- Ai fini della salvaguardia della sicurezza in mare la Convenzione di Montego Bay prevede che lo Stato di bandiera si assicuri che ogni nave battente la sua bandiera abbia a bordo: le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a consentire la navigazione in sicurezza
- Ai fini della sorveglianza in mare nel contrasto all'immigrazione clandestina, nel mare territoriale e nella zona contigua, in caso di presenza di mezzi appartenenti a diverse amministrazioni, il coordinamento delle attività è affidato: alla Guardia di Finanza
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay che cosa si intende con il termine "passaggio" attraverso il mare territoriale? La navigazione nel mare territoriale sia allo scopo di attraversarlo senza entrare nelle acque interne, sia per dirigersi verso le acque interne o uscirne
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, con il termine "Area" in generale si intende: il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, l'attività di pesca effettuata da una nave straniera nel mare territoriale di uno Stato costiero può essere ricompresa tra le attività compatibili con l'istituto del "passaggio inoffensivo"? No, in quanto è ricompresa tra le attività considerate pregiudizievoli per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, l'attività di ricerca scientifica effettuata da una nave straniera nel mare territoriale di uno Stato costiero può essere ricompresa tra le attività compatibili con l'istituto del "passaggio inoffensivo"? No, in quanto rientra tra le attività ritenute pregiudizievoli per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, l'Italia ha formalmente proclamato la zona contigua? No, tuttavia la stessa viene menzionata in alcuni provvedimenti normativi nazionali in tema di contrasto all'immigrazione clandestina
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, lo Stato di bandiera deve affidare le navi battenti la sua bandiera a comandanti e a ufficiali: in possesso dei necessari titoli professionali riferibili in particolare all'abilità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale
- Ai sensi della Convenzione di Montego Bay, tra gli obblighi dello Stato di bandiera vi è quello di: tenere un registro in cui devono essere indicati i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali, per effetto delle loro modeste dimensioni sono esenti dalla registrazione
- Ai sensi dell'art 193 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Montego Bay) gli Stati: hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati per proteggere e preservare l'ambiente marino: cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati per proteggere e preservare l'ambiente marino: cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati per proteggere e preservare l'ambiente marino: cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati per proteggere e preservare l'ambiente marino: cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati per proteggere e preservare l'ambiente marino: cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 197 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati: cooperano per elaborare regole, norme, pratiche e procedure intese a proteggere e preservare l'ambiente marino.
- Ai sensi dell'art. 198 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo di inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto: avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo come pure le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 198 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo di inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto: avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo come pure le competenti organizzazioni internazionali.
- Ai sensi dell'art. 204 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati: a misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino.
- Ai sensi dell'articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati di bandiera: Assicurano: 1.che le navi che battono la loro bandiera rispettino le norme internazionali per prevenire, ridurre l'inquinamento; 2. misure idonee per interdire la navigazione alle navi che non si siano adeguate alle regole e norme sub. 1; 3.che le navi battenti la loro bandiera abbiano a bordo i documenti rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali sub. 1; 4. l'avvio di inchieste e procedimenti.
- Ai sensi dell'articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati di bandiera: Assicurano: 1.che le navi che battono la loro bandiera rispettino le norme internazionali per prevenire, ridurre l'inquinamento; 2. misure idonee per interdire la navigazione alle navi che non si siano adeguate alle regole e norme sub. 1; 3.che le navi battenti la loro bandiera abbiano a bordo i documenti rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali sub. 1; 4. l'avvio di inchieste e procedimenti.
- Ai sensi dell'articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati di bandiera: Assicurano: 1.che le navi che battono la loro bandiera rispettino le norme internazionali per prevenire, ridurre l'inquinamento; 2. misure idonee per interdire la navigazione alle navi che non si siano adeguate alle regole e norme sub. 1; 3.che le navi battenti la loro bandiera abbiano a bordo i documenti rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali sub. 1; 4. l'avvio di inchieste e procedimenti.
- Ai sensi dell'articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati di bandiera: Assicurano: 1.che le navi che battono la loro bandiera rispettino le norme internazionali per prevenire, ridurre l'inquinamento; 2. misure idonee per interdire la navigazione alle navi che non si siano adeguate alle regole e norme sub. 1; 3.che le navi battenti la loro bandiera abbiano a bordo i documenti rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali sub. 1; 4. l'avvio di inchieste e procedimenti.
- Ai sensi dell'articolo 217 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati di bandiera: Assicurano: 1.che le navi che battono la loro bandiera rispettino le norme internazionali per prevenire, ridurre l'inquinamento; 2. misure idonee per interdire la navigazione alle navi che non si siano adeguate alle regole e norme sub. 1; 3.che le navi battenti la loro bandiera abbiano a bordo i documenti rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali sub. 1; 4. l'avvio di inchieste e procedimenti.
- Ai sensi dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), quando una nave si trova volontariamente in un porto di uno Stato, quest'ultimo: può iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla convezione di Montego Bay o alle regole e norme internazionali per prevenire e ridurre l'inquinamento provocato da navi quando la violazione si è verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva.
- Ai sensi dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), quando una nave si trova volontariamente in un porto di uno Stato, quest'ultimo: può iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla convezione di Montego Bay o alle regole e norme internazionali per prevenire e ridurre l'inquinamento provocato da navi quando la violazione si è verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva.
- Ai sensi dell'articolo 220 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale abbia violato leggi o regolamenti adottati conformemente alla convezione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire e ridurre l'inquinamento provocato da navi: può effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione, e se gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi e con le garanzie previste dalla medesima Convenzione.
- Ai sensi dell'articolo 227 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati: non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.
- Ai sensi dell'articolo 227 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Montego Bay), gli Stati: non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.
- Ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale? Sì
- Alla nave straniera che effettua il passaggio inoffensivo nel mare territoriale: non può essere imposta alcuna tassa relativa al solo passaggio