Elenco in ordine alfabetico delle domande di Giu - Diritto tributario 'T'
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- Nei procedimenti tributari sono applicabili le regole sul diritto di accesso ai documenti amministrativi previste dalla Legge n. 241/1990? No, ferme restando le particolari norme che li regolano.
- Nel caso di cessione di beni: l'esigibilità dell'imposta e la effettuazione delle operazioni coincidono. Gli eventi indicati nei primi quattro commi dell'articolo 6 (consegna, spedizione, fatturazione, pagamento) si verificano contemporaneamente all'esigibilità.
- Nel caso di operazioni permutative: entrambi i beni o servizi vengono tassati come due distinte operazioni. Ovviamente il duplice assoggettamento opera qualora lo scambio venga effettuato tra soggetti d'imposta e sempre che ambedue le operazioni ricadano nel campo di applicazione IVA.
- Nel caso di permuta di due immobili la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è data: dal valore del bene che dà luogo all'imposizione più elevata.
- Nel caso in cui la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale respinga il ricorso: il tributo, con i relativi interessi fiscali, deve essere pagato per i due terzi.
- Nel modello per la dichiarazione dei redditi, per ottenere il credito d'imposta eventualmente risultante a proprio vantaggio, il contribuente: ha l'alternativa tra il rimborso diretto ed il credito in compensazione.
- Nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può costituire il presupposto del giudizio di ottemperanza? Sì, purché non sia stata sospesa dal Consiglio di Stato.
- Nel processo amministrativo la sentenza di primo grado può costituire il presupposto del giudizio di ottemperanza? Sì, purché si tratti di sentenze del giudice amministrativo esecutive o passate in giudicato.
- Nel processo amministrativo, innanzi a quale organo è ammesso il ricorso per revocazione? Al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza.
- Nel Processo Tributario, avverso la sentenza di ottemperanza: è ammesso soltanto ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
- Nel Processo Tributario, i motivi di revocazione: non possono essere né integrati né modificati dopo che sono stati proposti nella domanda iniziale, ad eccezione dei casi particolari previsti all'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992.
- Nel Processo Tributario, il giudice d'appello: non può disporre nuove prove salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
- Nel Processo Tributario, il giudizio di ottemperanza è caratterizzato da: poteri cognitori ed esecutivi.
- Nel Processo Tributario, il giudizio di ottemperanza si incardina con. il ricorso.
- Nel Processo Tributario, il ricorso in Cassazione: non ha alcun effetto devolutivo e non conduce a un nuovo esame della vertenza.
- Nel Processo Tributario, il ricorso per ottemperanza è proponibile: solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
- Nel Processo Tributario, il ricorso per ottemperanza in caso di omesso pagamento del rimborso disposto a seguito di sentenza va rivolto: alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione Tributaria Regionale.
- Nel Processo Tributario, in caso di accoglimento del ricorso: il Collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Amministrazione che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge.
- Nel Processo Tributario, la revocazione ordinaria: si propone negli ordinari termini di impugnazione.
- Nel Processo Tributario, la revocazione: è ammessa solo contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, mentre la sentenza di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo se si tratta di revocazione straordinaria per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del Codice di Procedura Civile e solo quando sia scaduto il termine per l'appello.
- Nel Processo Tributario, la sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione: non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
- Nel Processo Tributario, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: ha per oggetto l'error in iudicando, che contempla ogni possibile errore sull'individuazione della norma applicabile alla controversia, sulla sua corretta interpretazione nonché sulla sua concreta applicazione alla fattispecie.
- Nel Processo Tributario, l'azione di ottemperanza: non deve essere preceduta dall'azione esecutiva civile e non è nemmeno subordinata alla decorrenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14 primo comma del DL n. 669 del 1996.
- Nel Processo Tributario, l'eccezione in senso lato: ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti ipso iure, vale a dire in modo automatico, a prescindere da una puntuale allegazione della parte, ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.
- Nel Processo Tributario, l'impugnazione in appello della sentenza: non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza, ma solo nei limiti della sospensione legale prevista dalle speciali norme del Processo Tributario.
- Nel rapporto giuridico d'imposta è oggetto: la ricchezza su cui è calcolata l'imposta.
- Nel regime ad esigibilità differita dell'IVA: l'imposta con aliquota vigente all'atto dell'effettuazione dell'operazione va contabilizzata a debito quando viene pagato il corrispettivo.
- Nel registro contabile-finanziario artisti e professionisti devono annotare: costi, ricavi, movimenti di cassa e del conto corrente bancario relativi all'esercizio dell'attività.
- Nel registro dei corrispettivi i commercianti al minuto devono annotare: l'ammontare giornaliero degli incassi.
- Nelle plusvalenze immobiliari rientrano: le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva rivendita (anche parziale) dei terreni e degli edifici, che quelle realizzate mediante cessione di beni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.
- Nell'esercizio di arti e professioni: non si ha soggettività passiva per tutti quegli atti economici posti in essere senza che il soggetto abbia predisposto nulla per effettuarli, ma sono esercitati occasionalmente in modo del tutto sporadico o accidentale.
- Nell'importo dell'imposta di proprietà degli autoveicoli vi è anche il canone per l'autoradio? No
- Nell'IVA occorre: distinguere il contribuente di fatto, che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico (o come si usa dire, è inciso dall'imposta) dal contribuente di diritto ovvero il soggetto passivo, su cui gravano tutti gli obblighi di gestione del tributo, ma per il quale l'imposta stessa è neutrale dal punto di vista economico.
- Non costituiscono redditi di capitale i redditi derivanti: dall'esercizio di imprese commerciali.
- Non sono inclusi nella base imponibile: i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.